Decisione di esecuzione (UE) 2017/2440 della Commissione del 18 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2017) 8300]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,
La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione2 fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Con il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio3 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 la dotazione specifica dell'IOG è stata aumentata.
Le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020 sono determinate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023, sia per le regioni già elencate nell'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE sia per le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020. L'elenco già esistente dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi. È pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza e di trasparenza, che l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE comprenda entrambi gli elenchi e sia modificato di conseguenza.
Conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse addizionali dovrebbe seguire la stessa procedura della ripartizione iniziale. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, fissata a prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE.
La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe quindi essere modificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:
1) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017 Per la Commissione Corina Crețu Membro della Commissione