Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione del 4 maggio 2018 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 16,
L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi è stato istituito mediante decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione2 a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013.
Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco degli impianti da essi autorizzati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 per inclusione nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Gli Stati membri hanno altresì comunicato alla Commissione dati aggiornati relativi agli impianti già inclusi in detto elenco.
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è ancora in corso. La Commissione adotterà gli atti di esecuzione pertinenti a tali impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker