Decisione di esecuzione (UE) 2018/1906 della Commissione del 30 novembre 2018 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 16,
L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di assicurare che le navi destinate al riciclaggio lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
L'elenco europeo è stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/23232 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/14783 della Commissione.
La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi4 situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato per includerlo.
L'Italia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi5 situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. L'Italia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato per includerlo.
La Finlandia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi6 situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Finlandia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato per includerlo.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le richieste per l'inclusione nell'elenco europeo di due impianti di riciclaggio delle navi7 situati in Turchia. In seguito alla valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione ritiene che gli impianti siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento e possano svolgere operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato per includerli.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto una richiesta per l'inclusione nell'elenco europeo di un impianto di riciclaggio delle navi8 situato negli Stati Uniti d'America. In seguito alla valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento e possa svolgere operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato per includerlo.
Occorre inoltre correggere alcuni dati errati e alcune incongruenze rilevati nelle voci dell'elenco europeo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker