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Decisione di esecuzione (UE) 2019/160 della Commissione del 24 gennaio 2019 che prevede una deroga temporanea alle condizioni richieste per le sementi certificate di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 305] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

viste la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1 e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

Il clima insolitamente caldo e secco registrato in Svezia nel 2018 è all'origine della mancanza di umidità del suolo, che ha danneggiato e sottoposto a stress la vegetazione, determinando una resa minore e una qualità inferiore delle sementi.

Le difficoltà di approvvigionamento delle sementi sono state inoltre aggravate dalla stagione di raccolta umida del 2017, che ha provocato in Svezia la carenza di sementi per la semina primaverile del 2018.

Pertanto la Svezia dispone ora solo di una quantità limitata di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili della stagione precedente e non sarà in grado di raccogliere sementi sufficienti a soddisfare la domanda nella primavera del 2019.

Altri Stati membri, che si trovano anch'essi ad affrontare alcuni problemi di raccolta, sono stati in grado di coprire solo in misura limitata il fabbisogno di sementi della Svezia.

Alla luce di tali circostanze, in Svezia si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.

È pertanto opportuno che la deroga di cui alla presente decisione autorizzi la commercializzazione nell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni e limitazioni, di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.

Dalle informazioni che la Svezia ha fornito alla Commissione risulta che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 2525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e di 18240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili, per un periodo che termina il 30 giugno 2019.

La deroga non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle altre condizioni relative alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione, come disposto nelle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La commercializzazione nell'Unione delle sementi certificate di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione è autorizzata per un periodo che termina il 30 giugno 2019 e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il quantitativo totale delle sementi la cui commercializzazione nell'Unione è autorizzata a norma della presente decisione non supera 2525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e 18240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili.

3. Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE e all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda le condizioni che le sementi della categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione devono soddisfare.

4. Fatti salvi i requisiti in materia di etichettatura stabiliti dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione che le sementi in questione appartengono a una categoria inferiore alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.

5. La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita previa domanda di autorizzazione alla commercializzazione a norma della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione