Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2174 della Commissione del 17 dicembre 2019 sull’esistenza di condizioni di mercato, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, per alcuni servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza [notificata con il numero C(2019) 8919] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo2, in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
Il 29 luglio 2019 la Spagna ha notificato alla Commissione la prevista decisione di tale Stato membro che alcuni dei servizi di navigazione aerea presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza sono soggetti a condizioni di mercato (in appresso «la prevista decisione della Spagna»). Tali servizi riguardano il controllo del traffico aereo dell’aeroporto. La prevista decisione della Spagna concerne il terzo periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e in base a una valutazione dettagliata nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nell’allegato X di tale regolamento, le autorità spagnole ritengono che i servizi in questione siano soggetti a condizioni di mercato. Le autorità spagnole hanno consultato i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo ed altre parti interessate come i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea.
La valutazione delle autorità spagnole ha tenuto conto di tutti e sei i criteri fissati nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. In conformità al punto 6 di tale allegato, i criteri stabiliti nei punti precedenti sono stati valutati presso ogni singolo aeroporto. Per quanto riguarda i criteri indicati ai punti 1 e 2, le autorità spagnole hanno constatato che non vi erano ostacoli significativi che potessero impedire a un fornitore di servizi di offrire servizi di controllo del traffico aereo dell’aeroporto. Il progetto di contratto di fornitura di servizi fissa le condizioni e le procedure in base alle quali gli aeroporti possono rescindere il contratto e passare all’autofornitura. La valutazione delle autorità spagnole dimostra anche che sono in atto procedure che consentono il trasferimento del personale e delle attività a un’altra società. Per quanto riguarda il punto 3 dell’allegato X, va notato che la Spagna ha indetto una gara d’appalto pubblica per la fornitura dei servizi in questione. Al momento della procedura di gara, in Spagna erano stati certificati otto diversi fornitori di servizi di navigazione aerea, che costituiscono fornitori di servizi alternativi credibili in grado di partecipare alla gara d’appalto. Alcuni di questi fornitori di servizi avevano già fornito servizi di navigazione aerea in precedenza. Per quanto riguarda il criterio fissato al punto 4 dell’allegato X, gli aeroporti di Alicante e Ibiza sono entrambi soggetti a pressioni commerciali ed esiste una vera concorrenza per attirare il traffico turistico. L’offerente selezionato è distinto e indipendente dall’attuale fornitore di servizi di navigazione aerea di rotta, il che garantisce una contabilità e una rendicontazione separate, come previsto al punto 5 dell’allegato X.
La Commissione ha esaminato la prevista decisione della Spagna e la sua valutazione di base ed è giunta alla conclusione che la valutazione delle condizioni di mercato per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell’aeroporto, notificata dalla Spagna il 29 luglio 2019, è stata eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La valutazione delle condizioni di mercato per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo dell’aeroporto nella zona tariffaria presso i terminali degli aeroporti di Alicante e Ibiza durante il terzo e il quarto periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, notificata dalla Spagna il 29 luglio 2019 e il 25 giugno 2024, è stata eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Le autorità spagnole devono verificare che le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/2803 siano soddisfatte a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento e informarne la Commissione senza indebito ritardo.
Art. 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019 Per la Commissione Adina-Ioana Vălean Membro della Commissione