Decisione di esecuzione (UE 2020/676 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 3137]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio3, in particolare gli articoli da 4 a 7,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/10364,
informati gli Stati membri,
Alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping a seguito dell’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC dal regolamento (CE) n. 71/97.
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
Tali misure di attuazione sono delineate nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione.
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso varie imprese di assemblaggio di biciclette.
Come previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli elenchi successivi dei soggetti esentati5.
La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione6 relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 22 aprile 2020.
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
Il 19 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalla società neerlandese VanMoof B.V. («VanMoof») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da VanMoof è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
Alla società VanMoof è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C202 al fine di identificare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
Successivamente VanMoof ha informato la Commissione del fatto che, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97, il suo sistema di registrazione è stato adeguato e migliorato e quindi ha chiesto che la data della domanda di esenzione sia modificata sostituendo il 19 dicembre 2016 con il 1o gennaio 2018.
Di conseguenza la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata per il periodo anteriore al 1o gennaio 2018. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da VanMoof, cioè dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, vale a dire dal 19 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2017. In attesa di una decisione sul merito della domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto è stata conseguentemente sostituita con il 1o gennaio 2018.
La Commissione ha concluso l’esame del merito della domanda di esenzione di VanMoof.
Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da VanMoof. Lo stesso vale per la maggior parte delle biciclette assemblate da VanMoof.
Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio di VanMoof non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Per questo motivo e in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 la società VanMoof soddisfa le condizioni per l’esenzione dal pagamento del dazio esteso.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni dovrebbero prendere effetto dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione del dazio esteso, cioè dal 1o gennaio 2018. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico del soggetto che ha chiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
La Commissione ha comunicato alla società VanMoof le proprie conclusioni sul merito della domanda di esenzione e le ha offerto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
Dato che l’esenzione si applica solo al soggetto specificamente indicato nella tabella seguente, il soggetto esentato dovrebbe notificare alla Commissione7 senza indugio qualsiasi modifica di tale elemento (ad esempio una modifica del nome, della forma giuridica, dell’indirizzo o dei processi di produzione oppure la creazione di una nuova entità di assemblaggio). In tali casi VanMoof dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a qualsiasi modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.
| Codice aggiuntivo TARIC | Nome | Indirizzo |
| C202 | VanMoof B.V. | Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il soggetto indicato nella tabella figurante nel presente articolo è esentato dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio8 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data indicata nella colonna intitolata «Data di decorrenza» della tabella.
L’esenzione si applica solo al soggetto specificamente menzionato nella tabella riportata nel presente articolo.
Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica apportata al suo nome e indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare su qualsiasi modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetto esentato
| Codice aggiuntivo TARIC | Nome | Indirizzo | Data di decorrenza |
| C202 | VanMoof B.V. | Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi | 1.1.2018. |
Art. 2
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella dell’articolo 1.
Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dal 19 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017.
Art. 3
Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione