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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 della Commissione del 9 dicembre 2020 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri [notificata con il numero C(2020) 8599]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/20061, in particolare l’articolo 32, paragrafo 4,

Il sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri contiene segnalazioni di persone ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno sul territorio degli Stati membri o di verifica dell’adempimento di una decisione di rimpatrio, rafforzando così la politica dell’Unione in materia di migrazione e contribuendo a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio2, le categorie di dati che possono essere inseriti in una segnalazione nel SIS comprendono le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici (questi ultimi includono sia le impronte digitali che le impronte palmari). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1860, tali dati dovrebbero essere inseriti nel SIS, se disponibili.

L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, che si applica anche al funzionamento del SIS nel settore dei rimpatri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860, stabilisce che le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici inseriti in una segnalazione nel SIS sono soggetti a un controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche.

È necessario stabilire misure di attuazione che specifichino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento e la conservazione di tali dati nel SIS.

Le specifiche dovrebbero solo stabilire il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS delle fotografie da usare per confermare l’identità di una persona conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861. Il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS di fotografie e immagini del volto da utilizzare per identificare una persona conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe essere stabilito in una fase successiva, una volta soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

eu-LISA dovrebbe, in consultazione con il gruppo consultivo SIS II, sviluppare e documentare i dettagli tecnici delle norme e delle specifiche stabilite nella presente decisione nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate. Gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero sviluppare i loro sistemi conformemente alle specifiche stabilite in tali documenti.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2018/1861, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 nel proprio diritto interno La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio4; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis5 di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis7 di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE11 e (UE) 2018/93412 del Consiglio.

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio13.

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio14, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 26 agosto 2020.

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di polizia del SIS-SIRENE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1861 rispettano le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche figuranti nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Sono destinatari della presente decisione

  1. 1) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

  2. 2) l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione Ylva Johansson Membro della Commissione