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Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari1, in particolare l’articolo 3,

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 58/2003 la Commissione può delegare alle agenzie esecutive l’esecuzione in tutto o in parte di un programma o un progetto dell’Unione, per suo conto e sotto la sua responsabilità, e a norma dell’articolo 3 di tale regolamento la Commissione può decidere di istituire e, se del caso, di sopprimere un’agenzia esecutiva.

La comunicazione alla Commissione sulla governance nella Commissione europea2 fornisce ulteriori dettagli sulla posizione delle agenzie esecutive nel contesto della governance generale all’interno della Commissione e sul loro rapporto con quest’ultima.

L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo e alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive.

La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra la fase di programmazione, che implica un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche e che è pertanto realizzata dalla Commissione, e l’attuazione dei programmi, che quest’ultima può invece affidare a un’agenzia esecutiva.

Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha definito un nuovo panorama di programmi dell’Unione. Alcuni dei nuovi programmi dell’Unione succedono ai programmi dell’Unione esistenti, anche se con un’architettura diversa, altri sono stati fusi e altri sono completamente nuovi. Il nuovo panorama richiede la revisione della distribuzione dei portafogli tra le agenzie esecutive.

I servizi della Commissione hanno effettuato un’analisi costi-benefici conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle eventuali economie nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea. I risultati ottenuti mostrano che, tanto in termini di rapporto costi-efficacia quanto in termini qualitativi, è più efficace delegare i programmi alle agenzie esecutive piuttosto che eseguirne l’attuazione internamente. Le agenzie esecutive traggono vantaggio dalla loro specializzazione nell’attuazione dei programmi. Quando raggiungono dimensioni sufficienti, sono in grado di realizzare notevoli economie di scala. Inoltre la coerenza tematica dei portafogli può garantire sinergie tra programmi in settori analoghi e dare visibilità alle priorità dell’Unione.

Nel definire i nuovi mandati, i portafogli dovrebbero pertanto essere raggruppati, per quanto possibile, per settore tematico, al fine di conferire alle agenzie esecutive un’identità coerente.

La distribuzione dei portafogli dovrebbe inoltre, nella misura del possibile, evitare trasferimenti inutili tra agenzie di programmi già delegati, raggruppare assi di intervento diversi dello stesso programma all’interno della medesima agenzia, raggruppare i programmi di una direzione generale delegante all’interno di un’unica agenzia e i programmi relativi al medesimo tema all’interno della stessa agenzia. Tale distribuzione dei portafogli dovrebbe garantire che ogni agenzia esecutiva raggiunga dimensioni critiche senza aumentare il numero di agenzie esecutive.

I programmi relativi al clima e all’ambiente dovrebbero pertanto essere raggruppati in un’agenzia, quelli relativi al settore digitale dovrebbero essere raggruppati in un’agenzia, quelli relativi alla salute dovrebbero essere raggruppati in un’agenzia e le attività dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare dovrebbero essere trasferite ad agenzie con sede a Bruxelles aventi attività tematiche o di programma analoghe. Per quanto concerne Orizzonte Europa, al fine di evitare un’attuazione frammentata e la duplicazione, la distribuzione dei portafogli dovrebbe garantire che ciascun polo tematico sia raggruppato in un’unica agenzia.

Le nuove agenzie dovrebbero sostituire quelle esistenti istituite rispettivamente dalle decisioni di esecuzione 2013/801/UE3, 2013/771/UE4, 2013/778/UE5, 2013/779/UE6, 2013/776/UE7 e 2013/770/UE8 della Commissione e succedervi. Al fine di conseguire un approccio ambizioso e integrato alle questioni relative alla salute e al digitale, una nuova agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale riunirà tutti i programmi dedicati a tali temi. A seguito dell’esame dettagliato dei costi e dei benefici e alla luce della comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 sulla ripartizione futura dei programmi tra le agenzie esecutive9, l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare con sede a Lussemburgo dovrebbe essere soppressa e i programmi attualmente gestiti da tale agenzia dovrebbero essere ripresi da agenzie esecutive con sede a Bruxelles al fine di garantire l’attuazione più efficiente possibile dei programmi dell’Unione. Ciò tiene conto dell’importante livello di sinergie ed efficienza che si può ottenere raggruppando programmi analoghi all’interno della medesima agenzia, così come della comprovata importanza della vicinanza dell’organismo preposto all’attuazione ai servizi della Commissione, il che consente portafogli delle agenzie più coerenti, dimensioni efficienti di tutte le agenzie, nonché la possibilità di sviluppare sinergie tra agenzie, a livello tanto di gestione dei programmi quanto di funzioni amministrative. È opportuno adottare misure specifiche per il personale interessato da tale soppressione.

Per garantire una transizione fluida delle attività tra le agenzie esecutive e un rapido avvio dell’attuazione, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, che sarà una nuova agenzia, dovrebbe essere istituita prima dell’effettivo trasferimento del personale, dei programmi e degli attivi a tale agenzia. Ciò dovrebbe consentire di svolgere in tempo utile i lavori preparatori necessari per istituire l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale prima che quest’ultima riprenda le attività di attuazione.

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente dovrebbe essere incaricata di un portafoglio che le dia un ruolo chiaro in veste di agenzia per il clima e l’ambiente, ossia il programma LIFE, il Fondo per l’innovazione, le attività infrastrutturali nel quadro dei settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, il polo tematico 5 di Orizzonte Europa relativo a clima, energia e mobilità, lo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nonché il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale dovrebbe dedicarsi a tutte le attività concernenti la salute, compreso il nuovo programma «UE per la salute» (EU4Health), l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di Orizzonte Europa nonché le componenti sanitarie del programma per il mercato unico. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale dovrebbe altresì raggruppare i programmi digitali per garantire che l’Europa entri nell’era digitale, compresi quelli destinati all’industria e allo spazio.

L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca dovrebbe raggruppare parti diverse del programma Orizzonte Europa al fine di garantire la coerenza tematica all’interno della nuova struttura di tale programma. Si dovrebbe continuare a porre l’accento sulle attività di ricerca, con l’aggiunta del programma sulle misure per la promozione agricola.

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI dovrebbe garantire una chiara attenzione all’innovazione e al mercato unico. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI dovrebbe creare forti sinergie per sostenere la ripresa dell’economia europea, raggruppando in un’unica agenzia tutte le attività del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e i programmi relativi alle piccole e medie imprese. Il CEI e gli investimenti interregionali in materia di innovazione garantiranno visibilità all’innovazione, un aspetto fondamentale per sostenere la modernizzazione e la sostenibilità dell’economia dell’UE.

Trattandosi di una struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca dovrebbe concentrarsi sull’attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca nel contesto di Orizzonte Europa.

L’orientamento tematico dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura dovrebbe rimanere sulle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini dell’Unione.

Al fine di creare sinergie ed efficienza, ciascuna agenzia dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione a finanziamenti forniti da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, insieme ai finanziamenti già assegnati all’agenzia, laddove tale erogazione di finanziamenti aggiuntivi sia prevista nei rispettivi atti di base dei programmi dell’Unione. Analogamente ciascuna agenzia dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione a finanziamenti trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, ove previsto nell’atto di base. L’esecuzione di tali fondi dovrebbe avvenire sulla base dei programmi di lavoro pertinenti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di delega.

Le agenzie dovrebbero inoltre poter attuare progetti pilota e azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio10, fatte salve le condizioni stabilite negli atti di delega.

Le agenzie sono incoraggiate a facilitare ulteriormente le sinergie e i miglioramenti dell’efficienza attraverso la messa in comune di risorse, una cooperazione rafforzata e un ampio ricorso ad accordi sul livello dei servizi come pure a stabilizzare le spese non connesse alle retribuzioni riducendo i costi attraverso l’attuazione di nuove modalità di lavoro, come il telelavoro.

Dovrebbe essere possibile mettere in comune compiti specifici di esecuzione dei programmi per più programmi all’interno di agenzie specifiche, che agirebbero da servizi di supporto amministrativo e logistico per i programmi in questione.

Al fine di garantire la continuità del lavoro di ciascuna agenzia fino all’effettivo completamento dei programmi ad essa delegati, la durata di vita delle agenzie istituite dalla presente decisione dovrebbe superare quella del quadro finanziario pluriennale di un anno. Sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003, compresa un’analisi costi-benefici che confronti i risultati dell’analisi costi-benefici ex ante effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento con l’attuazione effettiva, la Commissione può presentare una proposta intesa a prorogare la durata di vita di una o più agenzie fino a tre anni per consentire la chiusura dei programmi che sono stati delegati.

Al fine di garantire l’attuazione coerente della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario assicurare che le agenzie esercitino i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Per quanto concerne la ripresa di un programma di un’agenzia da parte di un’altra, l’agenzia istituita dalla presente decisione dovrebbe essere surrogata nei diritti e negli obblighi dell’agenzia che cede il programma, anche in relazione all’esecuzione contrattuale e di bilancio del programma in questione. Il personale competente per il programma in questione dovrebbe essere trasferito presso l’agenzia istituita dalla presente decisione senza che siano lesi i suoi diritti e obblighi.

La valutazione del funzionamento di ciascuna agenzia di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 dovrebbe avvenire in modo coordinato. Il periodo di valutazione per l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca, l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese dovrebbero essere valutate in modo coordinato per il periodo restante del mandato 2014-2020 delle agenzie esecutive che non è ancora stato oggetto di valutazione. Le valutazioni relative ai mandati 2021-2027 dovrebbero esaminare, tra l’altro, in che misura le economie e gli aumenti di produttività ipotizzati dall’analisi costi-benefici effettuata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 siano stati realizzati. Tali valutazioni dovrebbero essere presentate ai comitati direttivi delle agenzie esecutive, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

A seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 14/201411, le agenzie esecutive dovrebbero attuare il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e presentare domanda di registrazione nel quadro del sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione. Nel contesto della politica del Green Deal della Commissione13, le agenzie esecutive sono incoraggiate a unirsi agli sforzi della Commissione nel conseguire la neutralità climatica entro il 2030.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente decisione istituisce le agenzie esecutive che attuano i programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale («QFP») per il periodo 2021-2027, ne determina i compiti, i portafogli e le regole di funzionamento generali e stabilisce il quadro giuridico per la transizione tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «servizi generali di supporto amministrativo e logistico»: servizi di supporto relativi all’attuazione di più programmi, che sono centralizzati in una o più agenzie esecutive;

  2. b) «parti residue»: attività residue derivanti dagli impegni relativi all’attuazione dei programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di quello per i periodi precedenti.

Sezione II. Istituzione, compiti e portafogli

Art. 3 Istituzione e durata

1. Le seguenti agenzie sono istituite a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028:

  1. a) l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente;

  2. b) l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca;

  3. c) l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI;

  4. d) l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura;

  5. e) l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.

2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è istituita a decorrere dal 16 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2028.

Art. 4 Sede

La sede delle agenzie è fissata a Bruxelles.

Art. 5 Compiti

Le agenzie sono incaricate dei seguenti compiti connessi all’attuazione delle parti dei programmi dell’Unione e delle attività ad esse delegate:

  1. a) gestione di alcune o di tutte le fasi di attuazione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione;

  2. b) gestione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se del caso;

  3. c) fornitura di servizi generali di supporto amministrativo e logistico, se del caso;

  4. d) adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi e delle attività;

  5. e) fornitura di informazioni sull’attuazione dei programmi al fine di sostenere la Commissione nei suoi compiti di definizione delle politiche;

  6. f) esecuzione dei finanziamenti laddove loro affidati:

    da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, se l’atto che istituisce un programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede la possibilità di aggiungere finanziamenti a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega;

    trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, se l’atto che istituisce il programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede tale trasferimento a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega.

Art. 6 Programmi delegati dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

1. L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) fondo per l’innovazione14;

  2. b) meccanismo per collegare l’Europa: settore trasporti (compresa la mobilità militare e il contributo del Fondo di coesione) e settore energia;

  3. c) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 5: Clima, energia e mobilità;

  4. d) LIFE: natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; transizione all’energia pulita;

  5. e) meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile15;

  6. f) strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta;

  7. g) Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (gestione diretta) e contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali.

2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) programma «UE per la salute» (EU4Health);

  2. b) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 1: Sanità;

  3. c) programma per il mercato unico: sicurezza alimentare: salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti;

  4. d) programma Europa digitale;

  5. e) meccanismo per collegare l’Europa: settore digitale;

  6. f) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 4: Digitale, industria e spazio.

3. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte Europa: pilastro I: azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e infrastrutture di ricerca;

  2. b) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 2: Cultura, creatività e società inclusiva; polo tematico 3: Sicurezza civile per la società; e polo tematico 6: Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente;

  3. c) Orizzonte Europa: parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»: «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»; «Riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione»;

  4. d) azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli16;

  5. e) programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio17.

4. Inoltre l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dei servizi generali di supporto amministrativo e logistico, in particolare:

  1. a) servizio centrale di convalida (SEDIA);

  2. b) pianificazione degli inviti per tutti i programmi e servizi che partecipano a eGrants;

  3. c) gestione di esperti.

5. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte Europa, pilastro III: il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e gli ecosistemi europei dell’innovazione;

  2. b) investimenti interregionali in materia di innovazione;

  3. c) programma per il mercato unico: COSME: mercato interno; sostegno alle attività di normazione; e consumatori.

6. L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Europa creativa;

  2. b) Erasmus;

  3. c) corpo europeo di solidarietà;

  4. d) cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

  5. e) strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

  6. f) strumento di assistenza preadesione (IPA III).

7. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è incaricata dell’attuazione della seguente parte di Orizzonte Europa: Orizzonte Europa, pilastro I: il Consiglio europeo della ricerca (CER).

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 7 Parti residue

1. L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) meccanismo per collegare l’Europa: settore energia e settore trasporti (compreso il contributo del Fondo di coesione)18, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti»);

  2. b) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 3: energia sicura, pulita ed efficiente19, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese») e dalla Commissione;

  3. c) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 4: trasporti intelligenti, verdi e integrati, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e dalla Commissione;

  4. d) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  5. e) LIFE: azione per il clima e ambiente20, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese;

  6. f) Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca21, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese;

2. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 1: salute, cambiamento demografico e benessere, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dalla Commissione;

  2. b) meccanismo per collegare l’Europa: settore telecomunicazioni22, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e dalla Commissione;

  3. c) Orizzonte 2020: parte II: obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» - tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale23, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per la ricerca») e dalla Commissione;

  4. d) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  5. e) PQ7: l’area tematica «spazio» del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro24, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca;

  6. f) il quadro finanziario comune nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, compreso il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»25, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione26 («l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare»);

  7. g) il terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)27, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e dalla Commissione.

3. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte 2020: parte I: azioni Marie Skłodowska-Curie e infrastrutture di ricerca28, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione;

  2. b) Orizzonte 2020: parte III: sfide per la società 2: sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; sfide per la società 5: azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; sfide per la società 6: l’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; sfide per la società 7: società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca, dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  3. c) Orizzonte 2020: parte IV: diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione;

  4. d) Orizzonte 2020: parte V: scienza con e per la società, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione;

  5. e) PQ7: azioni «ricerca a favore di PMI» e «ricerca a favore di associazioni di PMI» del programma specifico «Capacità»29, che nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono state attuate dall’Agenzia esecutiva per la ricerca;

  6. f) PQ7: l’area tematica «sicurezza» del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro30, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca;

  7. g) PQ7: programma specifico «Persone»31, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per la ricerca;

  8. h) azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli32, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono state attuate dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare;

  9. i) programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio33, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dalla Commissione.

4. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte 2020: parte I: tecnologie emergenti e future (TEF) aperte (TEF aperte) e proattive (TEF proattive) (anche se etichettate come progetto pilota CEI)34, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca e dalla Commissione;

  2. b) Orizzonte 2020: parte II: accesso al capitale di rischio (compresi i premi di incentivo del CEI) e innovazione nelle PMI, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  3. c) Orizzonte 2020: parte II e III: corsia veloce per l’innovazione (CVI), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  4. d) Orizzonte 2020: parte II e III: strumento per le PMI, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  5. e) altri premi relativi al CEI, quali il premio iCapital (H2020 SC 6 WP) e il premio per le donne innovatrici (H2020 SWAFs WP), che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dalla Commissione;

  6. f) qualsiasi altra attività coperta dal 2018 nel contesto della parte relativa al progetto pilota del CEI del programma di lavoro di Orizzonte 2020 sulle PMI innovative, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca, dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dalla Commissione;

  7. g) COSME e programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP)35, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese;

  8. h) mercato interno e sostegno alle attività di normazione36, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono stati attuati dalla Commissione;

  9. i) programma per la tutela dei consumatori37, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare;

5. L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) programma Europa creativa38, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione («l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura»);

  2. b) Erasmus+39, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

  3. c) Corpo europeo di solidarietà40, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

  4. d) programma «L’Europa per i cittadini»41, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

  5. e) iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario42, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

  6. f) lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)43,, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione;

  7. g) lo strumento europeo di vicinato44, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione;

  8. h) lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo45, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione;

  9. i) lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi46, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e dalla Commissione;

  10. j) il 10° e l’11° Fondo europeo di sviluppo47, il cui contributo a Erasmus+ nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

  11. k) i seguenti programmi precedentemente affidati all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura nel periodo 2000-2013:

    1. i) programma di cooperazione con gli Stati Uniti d’America in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013)48;

    2. ii) accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù (2006-2013)49;

    3. iii) programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)50;

    4. iv) programma «Cultura» (2007-2013)51;

    5. v) programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013)52;

    6. vi) programma «Gioventù in azione» (2007-2013)53;

    7. vii) programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013)54;

    8. viii) programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi55;

    9. ix) programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2011-2013)56;

    10. x) progetti nel settore dell’istruzione superiore ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni sugli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo in Asia57;

    11. xi) progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA)58;

    12. xii) progetti nel settore dell’istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato59;

    13. xiii) progetti nel settore dell’istruzione superiore ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo60;

    14. xiv) progetti nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù ammissibili a beneficiare di finanziamenti ai sensi delle disposizioni dello strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito61.

6. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è incaricata dell’attuazione delle parti residue (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione:

  1. a) Orizzonte 2020: parte I: rafforzamento della ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca62, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stata attuata dall’agenzia esecutiva istituita dalla decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione («l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca»);

  2. b) PQ7: programma specifico «Idee»63, che nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato attuato dall’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.

Sezione III. Regole di funzionamento

Art. 8 Membri del comitato direttivo e direttore

1. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo di ciascuna agenzia è, in linea di principio, di due anni.

2. La durata del mandato del direttore di ciascuna agenzia è, in linea di principio, di quattro anni.

Art. 9 Comando di funzionari

1. I funzionari sono comandati presso un’agenzia dopo aver occupato il posto corrispondente presso la Commissione in seguito alla pubblicazione dei posti correlati e alla selezione o alla riassegnazione nell’interesse del servizio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (lo «statuto dei funzionari») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («RAA»)64.

2. Se l’agenzia accetta il comando, al funzionario è offerta la possibilità di essere comandato nell’interesse del servizio presso il posto di responsabilità in questione in seno all’agenzia conformemente all’articolo 37, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto dei funzionari65. Il funzionario è sentito a norma dell’articolo 38, lettera a), dello statuto dei funzionari.

3. Al funzionario è offerto un contratto ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA.

4. Nei limiti dei posti disponibili nella tabella dell’organico dell’agenzia, quest’ultima propone il contratto al funzionario comandato secondo lo stesso grado, lo stesso scatto e la stessa anzianità nel grado e nello scatto detenuti dal funzionario presso la Commissione. Tale contratto è modificato per tener conto di eventuali cambiamenti nella carriera del funzionario all’interno della Commissione.

Art. 10 Agenti temporanei e contrattuali

L’agenzia assume direttamente agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA e agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA.

Art. 11 Controllo e obblighi di rendicontazione

Le agenzie sono soggette al controllo della Commissione e rendono conto regolarmente in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che sono loro affidati secondo le modalità e la frequenza precisate nelle decisioni di delega alle agenzie istituite dalla presente decisione, adottate conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003.