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Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione del 14 aprile 2021 relativa all'istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1,

Per contribuire a far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19, la decisione (UE, Euratom) 2020/20532 ha conferito alla Commissione il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750000 milioni di EUR a prezzi 2018. Conformemente al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio3 tali prestiti sono destinati a finanziare la ripresa dopo la crisi COVID-19. L'Unione fornirà sostegno finanziario rimborsabile e non rimborsabile nell'ambito di diversi programmi e, in particolare, sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La Commissione è già autorizzata ad agire in qualità di mutuatario per conto dell'Unione sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare prestiti per l'assistenza finanziaria concessa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio5, del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio6 e delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma, in particolare, del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio7, della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio8 come anche del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio9.

La Commissione è inoltre abilitata dalla decisione 77/270/Euratom del Consiglio10 a contrarre prestiti sui mercati dei capitali a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per finanziare determinati progetti di investimento nel settore dell'energia nucleare negli Stati membri e in alcuni paesi terzi dell'Europa centrale e orientale.

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le disposizioni del titolo X del medesimo regolamento relative all'assistenza finanziaria hanno iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2021.

Il ricorso ai mercati dei capitali avrà luogo su vasta scala, con emissioni assai frequenti. Poiché la capacità di assorbimento dei mercati dei capitali è limitata, occorre flessibilità nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento. Alla luce di quanto precede, è necessario che la Commissione rafforzi la propria capacità di avvalersi di una rete di enti creditizi capace e qualificata per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato.

Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull'esperienza acquisita nella selezione degli enti creditizi nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori pratiche degli emittenti sovrani e sovranazionali.

Per garantire uno svolgimento agevole ed efficiente delle attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito, è opportuno che le disposizioni relative alla rete di operatori principali si applichino a tutte le attività di assunzione di prestiti della Commissione.

Gli enti creditizi dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se soddisfano i criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l'esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell'Unione11 e la relativa vigilanza12. Nel rispetto del principio di trasparenza, tali criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all'ente creditizio il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d'asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L'idoneità a far parte della rete di operatori principali dell'Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all'appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari.

Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell'Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell'Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all'asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione.

Gli operatori principali dovrebbero inoltre rispettare le condizioni generali che disciplinano la partecipazione alla rete di operatori principali, in particolare per quanto riguarda i diritti, gli impegni e gli obblighi dei membri della rete di operatori principali, la revisione annuale, gli obblighi di comunicazione, nonché le norme relative ai controlli, alla sospensione dell'appartenenza, all'esclusione dalla rete di operatori principali e alla possibilità di ritirarsi da quest'ultima.

L'emissione di titoli di debito nell'ambito dei programmi di assunzione di prestiti di cui ai considerando 3 e 4 è effettuata, oltre che mediante aste, anche tramite sindacazione o collocamenti privati. A tale riguardo, gli enti creditizi che soddisfano le condizioni di idoneità stabilite per le operazioni sindacate e i collocamenti privati sono nominati dalla Commissione ai fini di ciascuna operazione di assunzione di prestiti.

I membri della rete di operatori principali che acquistano una percentuale media ponderata dei volumi messi all'asta superiore a quella richiesta per far parte della rete stessa e che detengono una quota di mercato secondario sufficiente in titoli di debito dell'Unione e di Euratom dovrebbero poter fungere da capofila e da capofila associato nelle operazioni sindacate. Questo gruppo di operatori dovrebbe inoltre impegnarsi a promuovere la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom attraverso un'attività di supporto agli scambi, a fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione e a promuovere le emissioni dell'Unione e di Euratom presso gli investitori.

I compiti connessi ai ruoli di capofila e di capofila associato dovrebbero essere considerati servizi finanziari ai sensi del dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La nomina di operatori principali idonei quali membri del sindacato per un'operazione di emissione specifica dovrebbe pertanto basarsi su una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale procedura dovrebbe comprendere l'invio di una richiesta di proposte agli operatori idonei e la valutazione delle proposte ricevute da parte della Commissione.

Poiché si prevede che la Commissione faccia ricorso ai mercati dei capitali con notevole frequenza, è necessario istituire un meccanismo agevole, rapido ed efficiente per nominare le banche come capofila e capofila associato per le operazioni sindacate. Occorre pertanto garantire una base equa e trasparente per limitare la richiesta di proposte a un sottogruppo di operatori principali idonei a partecipare ai sindacati. Questa selezione aggiuntiva serve a bilanciare la necessità di garantire la concorrenza nelle procedure di appalto dei servizi di supporto al sindacato con la necessità di efficienza nella preparazione delle operazioni sensibili al fattore tempo, come pure a evitare la duplicazione degli sforzi da parte degli operatori principali che presentano proposte per i mandati dei sindacati. Tale selezione delle banche dovrebbe basarsi su criteri qualitativi e quantitativi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Questo processo dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo di rotazione che garantisca pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori principali idonei.

Tenuto conto della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per garantire che i membri della rete di operatori principali rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente decisione e altre disposizioni applicabili pertinenti, in particolare le condizioni generali. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe prendere parte, se del caso, a tale vigilanza.

Le attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito svolte tramite istituzioni pubbliche e piattaforme elettroniche non comportano la selezione di controparti finanziarie. Ad esse non dovrebbe pertanto applicarsi la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce la rete di operatori principali e stabilisce i criteri di idoneità e le disposizioni procedurali per la selezione dei suoi membri, unitamente ai loro diritti e obblighi.

2. La presente decisione si applica a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione per conto dell'Unione e di Euratom nelle quali la Commissione seleziona controparti finanziarie private.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d'asta su un mercato primario;

  2. 2) «programmi di assunzione di prestiti»: i programmi dell'Unione e di Euratom che comprendono attività di assunzione di prestiti su mercati finanziari, in particolare l'assistenza finanziaria decisa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010, del regolamento (CE) n. 332/2002, o delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 o della decisione (UE) 2020/701, come anche del regolamento (UE) 2020/672, del programma Euratom a norma della decisione 77/270/Euratom, e l'assunzione di prestiti in base all'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;

  3. 3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  4. 3a) «imprese di investimento»: le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  5. 4) «titoli di debito»: effetti passivi e/o strumenti finanziari a breve termine, quali i buoni del Tesoro e altri strumenti finanziari emessi dall'Unione e/o da Euratom;

  6. 5) «membri della rete di operatori principali»: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’articolo 4 e compreso nell’elenco di cui all’articolo 11;

  7. 6) «emittente europeo sovranazionale»: la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, il fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti e la Banca nordica per gli investimenti;

  8. 7) «soggetto affiliato»: qualsiasi soggetto appartenente allo stesso gruppo, come definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE3.

Art. 3 Istituzione della rete di operatori principali

La rete di operatori principali dell’Unione («rete di operatori principali») è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:

  1. a) collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante aste e operazioni sindacate;

  2. b) promozione della liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati finanziari;

  3. c) fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione;

  4. d) promozione e sviluppo del collocamento dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom.

Capo 2. Appartenenza alla rete di operatori principali

Art. 4 Criteri di idoneità per l'appartenenza alla rete di operatori principali

Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:

  1. a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell'Unione o in un paese dello Spazio economico europeo;

  2. b) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare l’attività propria di una delle seguenti tipologie:

    1. i) un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, o

    2. ii) un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e

  3. c) sono membri idi una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti:

    1. i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l'appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all'emissione di titoli di debito pubblico mediante aste;

    2. ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).

Art. 5 Impegni

I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti:

  1. a) acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all'asta dall'Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all'allegato, parte A;

  2. b) rispettare l'obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell'Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo. La qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all'operatore principale interessato. L'operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati;

  3. c) presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell'Unione europea»;

  4. d) assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti;

  5. e) rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare:

    1. i) gli operatori principali rispettano le norme di condotta e gli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR;

    2. ii) la Commissione valuterà la condotta degli operatori principali nell'effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente;

    3. iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii). Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;

    4. iv) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l'operatore stesso o uno dei soggetti a lui affiliati sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un'organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro;

    5. v) gli operatori principali e i soggetti loro affiliati applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore. Se un'autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate;

    6. vi) gli operatori principali si assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell'Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell'Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall'articolo 215 TFUE.

  6. f) trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione.

Art. 6 Condizioni generali

1. Le condizioni generali si applicano a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione a titolo dei programmi di assunzione di prestiti a norma della presente decisione.

2. In conformità alla presente decisione, le condizioni generali:

  1. a) stabiliscono i dettagli degli obblighi validi per la durata della partecipazione alla rete di operatori principali;

  2. b) stabiliscono il contenuto della revisione annuale e la relativa procedura;

  3. c) stabiliscono i dettagli degli obblighi di comunicazione;

  4. d) stabiliscono le norme relative ai controlli;

  5. e) stabiliscono i dettagli delle norme e procedure per la sospensione dell'appartenenza, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla rete di operatori principali; e

  6. f) disciplinano la possibilità di ritirarsi dalla rete di operatori principali.

3. I termini sono calcolati come segue:

  1. a) se un termine è espresso in giorni o mesi a partire da una certa data o un certo avvenimento, il giorno o il mese in cui cade detta data o si verifica detto avvenimento non è incluso in tale termine;

  2. b) i termini espressi in giorni comprendono unicamente le giornate operative. Le giornate operative sono determinate in conformità al calendario lussemburghese delle festività (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

  3. c) un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno dell'ultimo mese corrispondente al giorno in cui è caduta la data o si è verificato l'evento a partire da cui è calcolato il termine;

  4. d) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza non esiste nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

  5. e) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine della prima giornata operativa successiva.

Art. 7 Diritti dei membri della rete di operatori principali

I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti:

  1. a) presentarsi con la qualifica di «membro della rete di operatori principali dell'Unione europea»;

  2. b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell'Unione o di Euratom;

  3. c) ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all'articolo 11, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali;

  4. d) fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti:

    1. i) collocamenti privati;

    2. ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite nell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

    3. iii) swap come definiti nell'allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione6;

  5. e) dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione alla Commissione. Le dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del secondo mese successivo alla data di comunicazione.

Capo 3. Mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate

Art. 8 Criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate

I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila e capofila associato per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti:

  1. a) aver acquistato almeno il 2,00 % dei volumi messi all'asta dall'Unione e da Euratom, come media ponderata delle tre ultime aste su base continuativa;

  2. b) aver fornito prove, in base ai dati sulle transazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere una quota di mercato di almeno il 2,00 % dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom sui mercati secondari;

  3. c) aver accettato le condizioni generali dei mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate, che possono figurare nelle condizioni generali; e

  4. d) aver accettato il tariffario.

Art. 9 Tariffario

Il tariffario di cui all'articolo 8, lettera d), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell'Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all'Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell'Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate.

Art. 10 Impegni aggiuntivi

I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di idoneità di cui all'articolo 8 possono essere selezionati per ricevere mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti:

  1. a) promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all'efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione;

  2. b) fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti;

  3. c) fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie;

  4. d) nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell'Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia.

Art. 11 Selezione del sindacato

1. I sindacati sono selezionati a norma dell'allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE) 2018/1046, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

2. La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli articoli 8 e 10 per ricevere offerte di partecipazione come capofila o capofila associato.

3. La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui è inviata la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 10. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte.

4. Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l'esecuzione ottimale di una data operazione.

5. I criteri per l'invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte.