Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22, paragrafo 4,
Un livello elevato di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sistemi. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche creare condizioni di parità tra le sedi di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati.
Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, in modo da evitare che l'obbligo di comunicare le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione.
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché specificano gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano alla negoziazione di strumenti non rappresentativi di capitale. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.
Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione.
È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, per contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i mercati finanziari dell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.
In ragione della loro struttura giuridica gli exchange traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dovrebbero essere considerati strumenti di debito. Tuttavia, dal momento che sono commercializzati in modo analogo agli ETF, dovrebbe applicarsi un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, è opportuno considerare alcuni strumenti ammissibili a beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione. Questa previsione dovrebbe applicarsi anche ai derivati soggetti all'obbligo di compensazione che non sono soggetti all'obbligo di negoziazione, nonché alle obbligazioni, ai derivati, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissioni che non sono liquidi.
Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione dovrebbero rendere pubblici i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio.
La maggior parte delle obbligazioni garantite liquide sono obbligazioni ipotecarie emesse per la concessione di prestiti ai privati per il finanziamento dell'acquisto dell'abitazione e il cui valore medio è direttamente correlato al valore del prestito. Nel mercato delle obbligazioni garantite, i fornitori di liquidità fanno da tramite tra gli investitori professionali che negoziano grandi volumi e i proprietari di abitazione che negoziano piccoli volumi. Per evitare perturbazioni di questa funzione e le potenziali conseguenze negative per i proprietari di abitazione, la dimensione specifica dello strumento al di sopra della quale i fornitori di liquidità possono beneficiare di una deroga alla trasparenza pre-negoziazione dovrebbe essere fissata ad una dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova il 40 per cento delle operazioni, in quanto si ritiene che tale volume rifletta il costo medio di un'abitazione.
Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il gestore del mercato, il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o l'impresa di investimento in questione assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi.
Le imprese di investimento dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un APA. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero segnalare le operazioni all'APA e dovrebbe applicarsi congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione2.
Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede la possibilità di specificare l'applicazione dell'obbligo di informazione post-negoziazione in merito alle operazioni effettuate tra due imprese di investimento, tra cui gli internalizzatori sistematici, su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato, quali il trasferimento degli strumenti finanziari a fini di garanzia reale. Tali operazioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, rischiano di creare confusione per gli investitori od ostacolano l'esecuzione alle condizioni migliori, e pertanto il presente regolamento specifica le operazioni determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato che non dovrebbero essere rese pubbliche.
Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari o altre attività finanziarie che sono composte da una serie di operazioni interconnesse e subordinate. Queste operazioni a pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai clienti di gestire meglio i rischi connessi con il prezzo di ciascuna componente dell'operazione a pacchetto, in modo da riflettere il profilo di rischio complessivo del pacchetto, anziché il prezzo prevalente sul mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, quali lo scambio con sottostante fisico, strategie di negoziazione eseguite nelle sedi di negoziazione e operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità al momento di calibrare il regime di trasparenza applicabile. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire le condizioni di applicazione dei differimenti della trasparenza post-negoziazione alle operazioni a pacchetto. Queste disposizioni non dovrebbero essere applicabili alle operazioni di copertura degli strumenti finanziari eseguite nel normale esercizio dell'attività.
Lo scambio con sottostante fisico, che è prassi integrante dei mercati finanziari, consente ai partecipanti al mercato di organizzare ed eseguire le operazioni su derivati negoziati in borsa direttamente collegati ad un'operazione nel mercato fisico sottostante. Si tratta di una prassi ampiamente utilizzata e che coinvolge una pluralità di soggetti: agricoltori, produttori, fabbricanti e trasformatori di merci. Di norma un'operazione che prevede lo scambio con sottostante fisico ha luogo quando il venditore di un'attività fisica intende liquidare la sua corrispondente posizione di copertura in un contratto derivato con l'acquirente dell'attività fisica, quando anche quest'ultimo si trova a possedere una corrispondente copertura nello stesso contratto derivato. È in tal modo agevolata l'efficace liquidazione delle posizioni di copertura che non sono più necessarie.
Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente.
Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione.
È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte dovrebbero essere considerate come un'operazione unica.
Il regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di imporre la pubblicazione di informazioni supplementari in sede di pubblicazione delle informazioni che beneficiano di un differimento o di consentire il differimento per un periodo prorogato. Per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia nell'Unione, è necessario, definire le condizioni e i criteri in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare ulteriori differimenti.
Per molti strumenti non rappresentativi di capitale, in particolare derivati, la negoziazione è episodica, variabile e soggetta a modifiche periodiche degli schemi di negoziazione. Non sarebbe pertanto idoneo prescrivere la determinazione statica degli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido e la determinazione statica delle varie soglie per la calibrazione dei requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, senza che sia prevista la possibilità di adattare la situazione della liquidità e le soglie in funzione dei cambiamenti degli schemi di negoziazione. È pertanto opportuno stabilire la metodologia e i parametri necessari per effettuare su base periodica la valutazione della liquidità e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e del differimento post-negoziazione.
Per assicurare l'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e dei differimenti post-negoziazione, è necessario prevedere norme uniformi per quanto riguarda il contenuto e la frequenza dei dati che le autorità competenti possono richiedere alle sedi di negoziazione, agli APA e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza. È inoltre necessario specificare la metodologia di calcolo delle rispettive soglie e prevedere norme uniformi in materia di pubblicazione delle informazioni in tutta l'Unione. Le norme relative alla metodologia specifica e ai dati necessari per effettuare i calcoli per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicate congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione3, che stabilisce gli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati rivolte alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP a fini di trasparenza e altri calcoli in termini più generali.
Per le obbligazioni diverse da ETC e ETN, le operazioni inferiori a 100000 EUR dovrebbero essere escluse dal calcolo delle soglie per la trasparenza pre- e post-negoziazione, dato che tali operazioni sono considerate aventi dimensioni al dettaglio. Queste operazioni aventi dimensioni al dettaglio dovrebbero in ogni caso beneficiare del nuovo regime di trasparenza, e le soglie che consentono di concedere una deroga o un differimento in materia di trasparenza dovrebbero essere fissate al di sopra di detto livello.
L'obiettivo dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 è assicurare che l'efficacia delle operazioni effettuate dall'Eurosistema nello svolgimento dei compiti primari sanciti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea («lo statuto») e da disposizioni nazionali equivalenti per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, che dipende dalla tempestività e dalla riservatezza delle operazioni, non sia compromessa dalla divulgazione delle informazioni su tali operazioni. È fondamentale che le banche centrali possano verificare se, quando e in che modo le informazioni sulle loro azioni sono pubblicate, in modo da massimizzare l'impatto desiderato e limitare conseguenze involontarie sul mercato. Pertanto, è opportuno assicurare la certezza del diritto per i membri del SEBC e le relative controparti per quanto riguarda la portata dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza.
Uno dei principali compiti del SEBC, ai sensi del trattato e dello statuto e ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è l'esecuzione della politica dei cambi, che impone di detenere e gestire riserve in valuta estera per garantire che, ogniqualvolta sia necessario, vi sia una quantità sufficiente di risorse liquide disponibili per le operazioni di politica dei cambi. L'applicazione degli obblighi di trasparenza alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera potrebbe inviare segnali indesiderati al mercato, il che potrebbe interferire con la politica dei cambi dell'Eurosistema e dei membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Considerazioni analoghe possono applicarsi caso per caso anche alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera in esecuzione della politica monetaria e di stabilità finanziaria.
L'esenzione dagli obblighi di trasparenza per le operazioni in cui la controparte è membro del SEBC non dovrebbe applicarsi alle operazioni eseguite dai membri del SEBC nello svolgimento delle attività di investimento. È il caso delle operazioni eseguite per scopi amministrativi e per il personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico conformemente all'articolo 24 dello statuto.
La sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza dovrebbe essere imposta solo in situazioni eccezionali che rappresentano una significativa diminuzione della liquidità per tutta una classe di strumenti finanziari sulla base di elementi oggettivi e misurabili. È necessario distinguere tra classi inizialmente considerate aventi un mercato liquido e classi inizialmente considerate non aventi un mercato liquido, dato che è più probabile che un'ulteriore significativa diminuzione in termini relativi si verifichi per le classi già considerate illiquide. Pertanto, la sospensione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti considerati non aventi un mercato liquido dovrebbe essere imposta soltanto se si è verificata una diminuzione in rapporto ad una soglia relativa più elevata.
Il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato rispetto al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto essenziale stabilire i calcoli che devono essere effettuati, prevedendo tra l'altro i periodi e i metodi di calcolo. A tal fine, per evitare effetti distorsivi del mercato, i periodi per il calcolo specificati nel presente regolamento dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati in modo da riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.
Al fine di assicurare l'ordinata attuazione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza, è opportuno prevedere l'introduzione graduale delle disposizioni in materia di trasparenza. La soglia di liquidità «numero medio giornaliero di operazioni», utilizzata per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido, dovrebbe essere adattata in modo graduale.
Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA dovrebbero, su base annuale, trasmettere alla Commissione una valutazione delle soglie di liquidità per la determinazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, e, se del caso, presentare una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione al fine di adeguare la soglia di liquidità.
Allo stesso modo, dovrebbero essere gradualmente adattati i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale.
A tal fine, l'ESMA dovrebbe, su base annuale, trasmettere alla Commissione la valutazione delle soglie per la deroga e, se del caso, presentare una nuova norma tecnica di regolamentazione per adeguare le soglie per la deroga applicabili agli strumenti non rappresentativi di capitale.
Ai fini dei calcoli di trasparenza, sono necessari dati di riferimento per determinare la sottoclasse di attività a cui appartiene ciascuno strumento finanziario. Pertanto, è necessario imporre alle sedi di negoziazioni l'obbligo di fornire dati di riferimento in aggiunta a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione4.
Per quanto riguarda i derivati su tassi di cambio, per determinare gli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido si è ritenuta necessaria la valutazione qualitativa, data la mancanza di dati necessari per un'analisi quantitativa completa dell'intero mercato. Di conseguenza, finché non saranno disponibili dati di migliore qualità i derivati su tassi di cambio non dovrebbero essere considerati aventi un mercato liquido ai fini del presente regolamento.
Al fine di permettere l'avvio effettivo delle nuove norme sulla trasparenza, i partecipanti al mercato dovrebbero fornire, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati per il calcolo e per la pubblicazione degli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido e delle dimensioni degli ordini di dimensione elevata o superiori alla dimensione specifica dello strumento.
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Definizioni
Art. 1 Definizioni (Articolo 9, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo»: uno dei sistemi seguenti:
a) un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile;
b) un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo, di cui alla lettera a), e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, quale definito al punto 2);
2) «sistema di negoziazione ad asta periodica»: un sistema di negoziazione che abbina gli ordini sulla base di un’asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.
3)
Art. 1 bis Ambito di applicazione degli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 13
1. Gli articoli 3, 6, 9, 10, 11 e 13 si applicano solo in relazione ai derivati. L’articolo 8 si applica solo in relazione ai derivati e alle operazioni a pacchetto.
2. I riferimenti all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 contenuti negli articoli 8 e 11 del presente regolamento si intendono come riferimenti all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 quale applicabile prima del 28 marzo 2024.
Capo II. Trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione
Art. 2 Obblighi di trasparenza pre-negoziazione [Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
Art. 3 Ordini di dimensione elevata [Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Art. 3 bis Ordini di dimensione elevata per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione (Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Un ordine relativo a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell’immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione di exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN), le soglie di cui alla tabella 2.3 dell’allegato III;
b) per gli ETC e gli ETN, le soglie di cui alla tabella 2.5 dell’allegato III;
c) per gli strumenti finanziari strutturati, le soglie di cui alla tabella 3.2 dell’allegato III;
d) per le quote di emissione, le soglie di cui alla tabella 12.2 dell’allegato III.
Art. 4 Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini [Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:
a) è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;
b) non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;
c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.
2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:
a) nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10000 EUR;
b) per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.
3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), la dimensione degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini è misurata in base all'importo nozionale dei contratti negoziati di cui all'allegato II, tabella 2, campo 10.
Art. 5 Dimensione specifica dello strumento finanziario [Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Art. 6 Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido [Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.
Art. 6 bis Classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione per le quali non esiste un mercato liquido (Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Per determinare se un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione debba essere considerata o considerato non avente un mercato liquido, le autorità competenti applicano la seguente determinazione statica della liquidità:
a) per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.2 dell’allegato III;
b) per gli ETC e gli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.4 dell’allegato III;
c) per gli strumenti finanziari strutturati, la determinazione di cui alla tabella 3.1 dell’allegato III;
d) per le quote di emissione, la determinazione di cui alla tabella 12.1 dell’allegato III.
Capo III. Trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano la negoziazione al di fuori delle sedi di negoziazione
Art. 7 Obblighi di trasparenza post-negoziazione [Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1.
Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
I nomi dei campi di cui alla tabella 2 dell’allegato II sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi indicate nell’identificativo dei campi di tale tabella.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;
b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro cinque minuti dall’esecuzione dell’operazione.
5.
6.
7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.
8. Per le operazioni a pacchetto le informazioni includono l’indicatore di operazione a pacchetto o l’indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico specificato alla tabella 3 dell’allegato II. Se l’operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell’articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l’operazione.
Art. 8 Pubblicazione differita delle operazioni [Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
b) l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13;
c) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10;
d) l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
i) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;
ii) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
iii) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10.
2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.
3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.