Decisione di esecuzione (UE) 2021/1003 della Commissione del 18 giugno 2021 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione [notificata con il numero C(2021) 4237] (I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese1, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,
A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, Cipro, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Slovacchia e la Finlandia hanno presentato una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione2.
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di tali Stati membri sono giustificate dalla necessità di apportare notevoli adeguamenti ai rispettivi sistemi statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/2152 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.
Le deroghe richieste dovrebbero essere concesse al Belgio, alla Danimarca, all'Estonia, all'Irlanda, alla Spagna, all'Italia, a Cipro, ai Paesi Bassi, all'Austria, al Portogallo, alla Slovacchia e alla Finlandia.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le deroghe al regolamento (UE) 2019/2152 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, quali stabilite nell'allegato, sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Art. 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione