Decisione di esecuzione (UE) 2021/1138 della Commissione del 7 luglio 2021 recante approvazione dei piani nazionali e delle relative modifiche, per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, per l'attuazione dei sistemi di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 5158] (I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l'articolo 109, paragrafo 8,
visti i piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida trasmessi dalla Bulgaria e dalla Romania,
A norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione.
Il 28 ottobre 2020 la Bulgaria ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione 2013/82/UE della Commissione2. Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione3. È quindi opportuno approvarle.
Il 9 dicembre 2020 la Romania ha presentato il suo piano nazionale alla Commissione, per approvazione. Tale piano è conforme alle condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. È quindi opportuno approvarlo.
La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
La Commissione monitorerà l'applicazione dei piani nazionali per quanto riguarda il loro effettivo funzionamento e la loro capacità di garantire che i dati comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano esatti e completi e siano presentati entro i termini prescritti. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulterà necessario modificare i piani nazionali di convalida, sarà opportuno che gli Stati membri procedano alle opportune modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le modifiche del piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida presentate il 28 ottobre 2020 dalla Bulgaria a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono approvate.
Art. 2
Il piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida presentato il 9 dicembre 2020 dalla Romania a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è approvato.
Art. 3
Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione riterrà che i piani di convalida approvati conformemente agli articoli 1 e 2 non garantiscono l'effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa potrà chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.
Art. 4
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2021 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione