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Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 1, e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo di cooperazione («accordo») tra l’Unione e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol»). L’accordo mirerà a disciplinare la cooperazione tra l’Unione e Interpol nei settori delle attività di contrasto, della cooperazione giudiziaria in materia penale e della sicurezza delle frontiere (nell’ambito della gestione delle frontiere).

L’accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l’accesso controllato degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Document — «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Document Associated With Notices — «TDAWN») tramite il portale di ricerca europeo (European Search Portal — «ESP»), nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti e in linea con i loro diritti di accesso.

L’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio1 prevede che le interrogazioni delle banche dati Interpol siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

L’accordo dovrebbe disciplinare la cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio2 («Europol») e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, nonché delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol.

L’accordo dovrebbe facilitare l’istituzione e la regolamentazione della cooperazione tra la Procura europea istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio3 (European Public Prosecutor’s Office — «EPPO») e Interpol.

L’accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare Europol, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio4 («Eurojust») e l’EPPO ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti.

L’accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare Eurojust e l’EPPO a scambiare informazioni operative con Interpol.

L’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/794 prevede lo scambio di dati personali tra Europol e le organizzazioni internazionali nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di Europol, quali definiti all’articolo 4 di tale regolamento.

Gli articoli 80, 99 e 104 del regolamento (UE) 2017/1939 stabiliscono in particolare le relazioni tra l’EPPO e i suoi partner e prevedono lo scambio di informazioni tra l’EPPO e le organizzazioni internazionali.

Alla luce delle informazioni contenute nel considerando 33 del regolamento (UE) 2016/794 e nel considerando 46 del regolamento (UE) 2018/1727, è opportuno rafforzare la cooperazione, rispettivamente, tra Europol e Interpol e tra Eurojust e Interpol, promuovendo un efficace scambio di dati personali.

L’articolo 47, paragrafi 1, 5 e 6, e gli articoli 52 e 56 del regolamento (UE) 2018/1727 definiscono le relazioni tra Eurojust e i suoi partner e prevedono lo scambio di dati personali tra Eurojust e le organizzazioni internazionali.

L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio5 dovrebbe sostenere l’attuazione tecnica dell’accesso alle banche dati Interpol nel quadro dei regolamenti (CE) n. 767/20086 (UE) 2018/12407 e (UE) 2019/8178 del Parlamento europeo e del Consiglio, in linea con il regolamento (UE) 2018/1726.

Alla luce delle informazioni contenute nel considerando 96 del regolamento (UE) 2017/1939, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l’Unione e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali.

L’articolo 94 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei dati personali operativi alle organizzazioni internazionali.

L’accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10, al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

L’accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato in linea con tutti i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

È opportuno che l’accordo faccia salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nelle loro relazioni con Interpol che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo stesso.

A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 maggio 202112,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Art. 2

La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.

Art. 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (gruppo IXIM), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

La Commissione riferisce al Consiglio, sia periodicamente sia ogni volta che il Consiglio glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Podgoršek