Decisione (UE) 2021/1313 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 77, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo di cooperazione («accordo») tra l’Unione e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol»). L’accordo mirerà a disciplinare la cooperazione tra l’Unione e Interpol nei settori delle attività di contrasto, della cooperazione giudiziaria in materia penale e della sicurezza delle frontiere (nell’ambito della gestione delle frontiere).
L’accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l’accesso controllato degli Stati membri delle agenzie dell’Unione alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Document – «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Document Associated With Notices – «TDAWN») tramite il portale di ricerca europeo (European Search Portal – «ESP»), nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti e in linea con i loro diritti di accesso.
L’accordo dovrebbe fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS istituita in seno all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera quale disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio1 («Frontex») a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ad accedere alle banche dati SLTD e TDAWN di Interpol tramite l’ESP.
L’accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che autorizzi gli Stati membri ad accedere alle banche dati Interpol tramite l’ESP per l’esame delle domande di visto o di permesso di soggiorno.
L’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e l’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1240 dispongono che le interrogazioni delle banche dati Interpol siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. L’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 prevede che i dati personali non siano trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né siano messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini del trattamento automatizzato nelle banche dati SLTD e TDAWN di Interpol, e che tali trasferimenti siano soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
L’accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare il personale statutario del corpo permanente di Frontex (personale di categoria 1) ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei suoi compiti.
L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede la possibilità che Frontex cooperi con le organizzazioni internazionali, tra cui in particolare Interpol. A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre del corpo permanente di Frontex devono essere in possesso delle capacità per svolgere i compiti ed esercitare le competenze relativi ai controlli di frontiera di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio5 («codice frontiere Schengen»). A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/399, ciò include la verifica dei cittadini di paesi terzi nelle banche dati Interpol (in particolare la banca dati SLTD di Interpol) alle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen in relazione al controllo delle persone alle frontiere esterne.
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio6 dovrebbe sostenere l’attuazione tecnica dell’accesso alle banche dati Interpol nel quadro del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dei regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, in linea con il regolamento (UE) 2018/1726.
L’articolo 94 del regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei dati personali operativi alle organizzazioni internazionali.
L’accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle disposizioni dell’Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio8, al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
L’accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato in linea con tutti i diritti e i principi sanciti dalla Carta.
È opportuno che l’accordo faccia salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nelle loro relazioni con Interpol che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo stesso.
A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio10; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 maggio 202111,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
Art. 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Art. 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (gruppo IXIM), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
La Commissione riferisce al Consiglio, sia periodicamente sia ogni volta che il Consiglio glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
Art. 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Podgoršek