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Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

La presente decisione stabilisce le norme e la procedura che disciplinano l'associazione tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM), compresa la Groenlandia, e sostituisce la decisione 2013/755/UE («Decisione sull'associazione d'oltremare»)2 e la decisione 2014/137/UE3. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/755/UE.

A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) in conformità dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»), la presente associazione si applica ai PTOM elencati all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ad esclusione dei 12 PTOM del Regno Unito elencati nello stesso allegato.

A norma dell'articolo 204 TFUE, le disposizioni degli articoli da 198 a 203 TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo n. 34 del TFUE concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. Conformemente al trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia4, le relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro, sono disciplinate dalla decisione 2014/137/UE del Consiglio, che sottolinea gli stretti legami storici, politici, economici e culturali tra l'Unione e la Groenlandia e definisce un partenariato e una cooperazione specifici. La decisione 2014/137/UE scade il 31 dicembre 2020.

A partire dal 1o gennaio 2021 l'assistenza dell'Unione a favore dei PTOM, precedentemente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo (FES), dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.

Al fine di ridurre il numero degli strumenti di finanziamento esterno e razionalizzarne il funzionamento, è opportuno che le relazioni con l'insieme dei PTOM, compresa la Groenlandia, siano disciplinate da un'unica decisione che sostituisca la decisione 2013/755/UE e la decisione 2014/137/UE.

Il partenariato istituito dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere salde relazioni tra l'Unione, da un lato, e i PTOM, dall'altro.

Nel 2003 il Consiglio ha espresso il proprio consenso a fondare le future relazioni tra l'Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includesse un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

La dichiarazione comune dell'Unione europea, da un lato, e del governo della Groenlandia e del governo di Danimarca, dall'altro, sulle relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia, firmata a Bruxelles il 19 marzo 2015, richiamava gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione e la Groenlandia e conteneva l'impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni e la cooperazione sulla base di interessi ampiamente condivisi e a dotare le loro relazioni reciproche di una prospettiva a lungo termine.

È opportuno che la presente decisione evidenzi le specificità del partenariato tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, quali l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca, il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia, la Danimarca e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica. Essa dovrebbe rispondere, mediante l'elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi reciproci, a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

Il TFUE e il diritto derivato adottato sulla sua base non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che ne prevedono espressamente l'applicazione. Pur non essendo paesi terzi, i PTOM non fanno parte del mercato unico e devono ciononostante adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, le norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

La relazione speciale tra l'Unione e i PTOM sta evolvendo dall'impostazione di cooperazione allo sviluppo per orientarsi verso un partenariato reciproco a favore dello sviluppo sostenibile dei PTOM. I progressi compiuti finora dovrebbero essere consolidati e rafforzati. Inoltre, la solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa «famiglia europea».

Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze mondiali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, che si fonda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), sull'accordo di Parigi5 adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi») e sul programma d'azione di Addis Abeba, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale che vale tanto per l'Unione quanto per i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interconnessioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione avverrà in stretto coordinamento con altri impegni internazionali. Le azioni realizzate grazie alla presente decisione rivolgeranno particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possono creare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. La parità di genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per conseguire gli SDG e costituiscono questioni trasversali per tutta l'Agenda 2030.

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe continuare a fondarsi su tre grandi pilastri, ossia il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione e dell'integrazione tra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

L'assistenza finanziaria stanziata dall'Unione nel quadro del partenariato dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo dei PTOM e contribuire a consolidare i legami stretti e di lunga data instaurati tra l'Unione e i PTOM, rafforzando al contempo la posizione dei PTOM in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori e della storia comuni che legano i partner.

Tenuto conto della posizione geografica dei PTOM, e nonostante il diverso status di ciascun soggetto di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell'Unione, la cooperazione tra i PTOM e i paesi vicini dovrebbe essere perseguita nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell'Unione.

Sviluppare la cooperazione intraregionale è una priorità di interesse reciproco. Le operazioni intraregionali dovrebbero perseguire un equilibrio, se del caso, tra le regioni del Pacifico, dell'Oceano Indiano, dei Caraibi, dell'Atlantico e dell'Artico.

I PTOM incontrano particolari difficoltà a causa della loro posizione geografica. In particolare, nell'attuare la presente decisione si dovrebbe tenere conto dei vincoli derivanti dalla loro perifericità o ultraperifericità.

Per l'attuazione della presente decisione, si dovrebbe tenere conto della situazione socioeconomica dei PTOM, in particolare per quanto concerne i PTOM ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in base all'elenco dei beneficiari di tali aiuti redatto dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»).

Molti PTOM sono vicini delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché di altri paesi terzi o territori terzi6 e condividono svariate esigenze con i loro vicini, quali l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela della biodiversità, le questioni legate agli oceani, la diversificazione economica e la riduzione del rischio di catastrofi.

La comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», le conclusioni del 15° e del 16° forum PTOM-UE e la raccomandazione della Commissione relativa ai negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi ACP esortano a rafforzare i programmi di cooperazione regionale che interessano i PTOM e i loro vicini.

I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici stanno avendo ripercussioni sul loro ambiente naturale e rappresentano una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile e della sicurezza ambientale contribuisce all'adeguamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti nei PTOM. L'associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.

L'Unione e i PTOM riaffermano il loro diritto di disciplinare l'impatto dei rifiuti per motivi ambientali e di sanità pubblica, conformemente ai rispettivi impegni internazionali.

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dell'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli SDG, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 25 % della sua dotazione finanziaria globale a detti obiettivi. Durante l'attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di sorveglianza, valutazione e revisione. Per contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, il presente programma dovrebbe contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Nelle relazioni tra l'Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire al rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.

L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale quali stimolo allo sviluppo sostenibile dei PTOM.

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturali dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

Il commercio e la cooperazione commerciale tra l'Unione e i PTOM dovrebbero contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente.

La presente decisione continuerà a prevedere norme di origine flessibili, anche in materia di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

Occorre aggiornare le procedure per la certificazione dell'origine PTOM, nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Anche le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l'Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

Saranno inoltre mantenute disposizioni di salvaguardia e di sorveglianza dettagliate in modo che le autorità competenti dei PTOM e dell'Unione, come anche gli operatori economici, possano fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell'interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l'Unione in esenzione da dazi e contingenti.

Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tale riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile identico a quello che concede ad altri partner commerciali attraverso clausole generali della nazione più favorita e garantire loro al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali, limitando il trattamento che i PTOM concedono all'Unione a quello di cui beneficiano altri grandi economie commerciali.

La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Le iniziative in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità dei PTOM, anche in materia di sorveglianza.

È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'UE si concentri nei settori in cui la sua incidenza è maggiore, date le capacità dell'Unione di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto nel mondo, e tenuto conto del suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e del suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche convenute tra le parti quali strategie di cooperazione. Nelle regole e nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM.

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'associazione dei PTOM all'Unione che deve costituire l'importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 19 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie7 per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale. Tale importo dovrebbe essere considerato un'illustrazione della volontà del legislatore e non dovrebbe incidere sui poteri di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliti nel TFUE.

Alla presente decisione si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dalla presente decisione andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell'effettuare la scelta si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché la creazione di sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione. Onde ottimizzare l'impatto degli interventi combinati ai fini del conseguimento di un obiettivo comune, la presente decisione dovrebbe permettere di combinare i finanziamenti con quelli di altri programmi dell'Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi. Dato che accedere ai programmi dell'Unione continua ad essere problematico per i PTOM, ove opportuno la Commissione dovrebbe incoraggiare un migliore accesso dei PTOM ai programmi dell'Unione, ad esempio attraverso attività di formazione e di sviluppo delle capacità. È opportuno valutare regolarmente il livello della partecipazione dei PTOM. Inoltre, l'Unione dovrebbe adoperarsi affinché le persone fisiche dei PTOM possano partecipare a iniziative dell'Unione al pari degli altri cittadini degli Stati membri.

È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ai fini dell'attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

Per tener conto degli sviluppi e delle modifiche della normativa doganale e commerciale è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme di origine procedurali e relative definizioni di cui all'allegato II e sue appendici, onde consentirle di integrare tali modifiche nella decisione. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'articolo 3 dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare detto allegato con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201610, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE11 del Consiglio dovrebbero essere considerati riferimenti anche alla presente decisione. La Commissione dovrebbe assicurare che la presente decisione sia attuata nel rispetto del ruolo del SEAE quale previsto in tale decisione.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'allegato II, dell'articolo 2 dell'allegato III, e degli articoli 5 e 6 dell'allegato IV della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9514, (Euratom, CE) n. 2185/9615 e (UE) 2017/193916 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio17. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'applicazione della presente decisione dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e che garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Al fine di incrementare la cooperazione tra PTOM, il sistema REX, vale a dire il sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione18, potrebbe essere utilizzato dai PTOM per concedere un trattamento tariffario preferenziale per prodotti originari di un altro PTOM nei casi in cui non vi sia cumulo.

In virtù della presente decisione, l'Unione dovrebbe poter dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni.

Per garantire la continuità del sostegno al settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, à opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Parte I. Disposizioni generali dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'unione

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente decisione istituisce un'associazione dei PTOM all'Unione («associazione») che costituisce un partenariato volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo. Le parti dell'associazione sono l'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi. Inoltre, la presente decisione stabilisce norme sulle relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro.

La presente decisione stabilisce il programma di finanziamento per l'associazione («programma») per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Essa stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti di cui all'allegato I.

Art. 2 Ambito di applicazione territoriale

L'associazione si applica ai PTOM elencati nell'allegato II del TFUE, esclusi i 12 PTOM del Regno Unito elencati nello stesso allegato.

Art. 3 Obiettivi, principi e valori

1. L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell'ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti nei confronti delle norme e degli accordi riconosciuti a livello internazionale. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro.

3. Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, nel realizzare l'Agenda 2030 in tutte le politiche interne ed esterne secondo un approccio globale e strategico: ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e culturale e tutela della natura e dell'ambiente. La parità di genere e i diritti delle ragazze e delle donne dovrebbero essere integrati in tutte le azioni quale contributo centrale al pieno raggiungimento degli SDG.

4. L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner. Inoltre, la presente decisione punta a preservare i legami esistenti tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, riconoscendo la posizione geostrategica della Groenlandia nell'Artico, nonché a preservare i legami esistenti tra l'Unione e gli altri PTOM, riconoscendone la posizione geostrategica nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico.

5. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 21 del TUE, la presente decisione persegue i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM, anche al fine di far fronte alle loro principali difficoltà e di conseguire gli SDG;

  2. b) sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.

6. Nel perseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 4 e gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 5, l'associazione rispetta i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile, principi che sono comuni ai PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

Art. 4 Gestione dell'associazione

Alla gestione dell'associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

Art. 5 Interessi reciproci, complementarità e priorità

1. L'associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.

2. Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:

  1. a) la diversificazione sostenibile delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

  2. b) la promozione degli scambi, della cooperazione e dei partenariati per accelerare il conseguimento degli SDG;

  3. c) l'istruzione e la formazione, la sanità pubblica, il turismo e la cultura;

  4. d) la promozione di un 'economia verde e blu;

  5. e) la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

  6. f) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai loro effetti;

  7. g) la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

  8. h) la promozione delle attività di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica;

  9. i) l'accessibilità digitale;

  10. j) la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner;

  11. k) il settore sociale, la mobilità della forza lavoro, i sistemi di protezione sociale, le questioni connesse con la sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare;

  12. l) le questioni riguardanti la regione artica;

  13. m) lo sviluppo della cooperazione regionale nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico;

  14. n) lo sviluppo della cooperazione intraregionale nell'Artico, nei Caraibi, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico e nel Pacifico.

3. La cooperazione nei settori di interesse comune mira a favorire l'autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, attuare e sorvegliare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

Art. 6 Promozione dell'associazione

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni reciproche, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.

2. I PTOM si adoperano per consolidare e promuovere le loro relazioni con l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono gli sforzi compiuti a tal fine.

Art. 7 Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'associazione sostiene gli sforzi compiuti dai PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e subregionale, nonché ai processi d'integrazione regionale e subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.

2. A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati ACP e non ACP e i territori vicini19. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi o strumenti pertinenti. L'Unione si adopera altresì, se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro vicini, siano essi Stati ACP o non ACP o territori, e con le regioni ultraperiferiche.

4. Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale si concentra in particolare su quanto segue:

  1. a) sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;

  2. b) iniziative regionali o subregionali quali l'attuazione delle politiche di riforma settoriale negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti II e III;

  3. c) sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;

  4. d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;

  5. e) investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

Art. 8 Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione implicano altresì che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati, compresi i prestatori di servizi pubblici, di un PTOM possano partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione previste dalla presente decisione e dal regolamento (CE) n. 1082/200620, nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

Art. 9 Trattamento specifico

1. L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'articolo 7.

2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.

3. Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, il trattamento specifico tiene conto delle loro particolari difficoltà, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.

4. Saint Pierre e Miquelon sono considerati come PTOM isolato.

Capo 2. Cooperazione

Art. 10 Approccio generale

1. L'associazione si fonda su un ampio processo di dialogo e su consultazioni riguardanti temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri organi e istituzioni dell'Unione.

2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:

  1. a) le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;

  2. b) le parti economiche e sociali;

  3. c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne.

Art. 11 Soggetti della cooperazione

1. I soggetti della cooperazione nei PTOM comprendono:

  1. a) le autorità pubbliche dei PTOM;

  2. b) le autorità locali dei PTOM;

  3. c) i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;

  4. d) le organizzazioni regionali e subregionali.

2. Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione quali i nomi delle autorità pubbliche e locali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).