Decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione del 22 ottobre 2021 relativa al quadro di misure per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/20131, in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/20142, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
L’esigenza di rafforzare e ampliare il programma Erasmus+ è stata espressa dal Consiglio europeo in varie occasioni. Inoltre, durante le consultazioni relative alla valutazione intermedia del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e al programma che lo sostituirebbe4, è stata stabilita la necessità di garantire la continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+. Nel contempo è stata individuata l’esigenza di apportare una serie di miglioramenti affinché il programma Erasmus+ diventi maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari.
Il regolamento Erasmus+ e il regolamento sul corpo europeo di solidarietà prevedono che la Commissione elabori un quadro di misure per l’inclusione a favore delle persone con minori opportunità5. In considerazione delle analogie che intercorrono tra i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per quanto riguarda alcuni dei gruppi destinatari (persone con minori opportunità nel programma Erasmus+ e giovani con minori opportunità nel programma «corpo europeo di solidarietà»), del carattere comune delle strutture di attuazione dei due programmi e delle similitudini nella struttura di finanziamento, è opportuno istituire un quadro comune di misure per l’inclusione.
Il quadro di misure per l’inclusione dovrebbe tenere conto dei settori di intervento per le sfide mondiali di cui all’allegato III, punto 4, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio6, come pure del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per il periodo 2021-2024. Le organizzazioni quali le entità che ricevono sovvenzioni nell’ambito dei programmi svolgono un ruolo fondamentale nel rendere l’inclusione una realtà, segnatamente in termini di sviluppo organizzativo, (acquisendo e rafforzando la capacità di gestione dei progetti di inclusione e dei requisiti di accessibilità e promuovendo l’inclusione in tutta l’organizzazione, nonché di sensibilizzazione e di sostegno ai partecipanti prima, durante e dopo il progetto.
In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare ai programmi per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato.
La mancanza di consapevolezza circa la disponibilità di misure specifiche a favore delle persone con minori opportunità può comportare una minore partecipazione di questi gruppi destinatari. È necessario un maggiore impegno per sensibilizzare queste persone e accrescere il loro livello di informazione e consapevolezza in merito alle opportunità esistenti e alle modalità per accedervi.
Le organizzazioni sono invitate ad affrontare l’inclusione e la diversità in linea con le loro esigenze e con quelle della loro comunità. Il personale che si occupa specificamente dell’inclusione e della diversità e dei partecipanti con minori opportunità nell’organizzazione di appartenenza può trarre beneficio dalla collaborazione con colleghi di altre organizzazioni per sostenere le persone con minori opportunità. Al fine di contribuire ad accrescere le capacità del personale in tale ambito è possibile predisporre diverse forme di sostegno, quali sessioni di formazione, esperienze di apprendimento tra pari e opportunità di affiancamento lavorativo.
Un forte approccio di sostegno nei confronti dei partecipanti con minori opportunità è fondamentale per contribuire ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro piena partecipazione ai programmi.
L’inclusione e la diversità rientrano tra i criteri di selezione delle domande di finanziamento e di assegnazione del sostegno finanziario. Nel processo di attribuzione delle sovvenzioni possono essere considerati prioritari i progetti di qualità che affrontano in maniera attiva l’inclusione e la diversità e che coinvolgono partecipanti con minori opportunità.
Le persone con minori opportunità dovrebbero essere raggiunte nei rispettivi ambienti personali, adattando l’approccio alle loro esigenze specifiche di informazione e accessibilità. Importanti fattori di successo per fornire informazioni ai gruppi sottorappresentati sono la cooperazione con i portatori di interessi che lavorano con questi gruppi destinatari e il coinvolgimento degli utenti a livello locale e regionale.
Le attività di sorveglianza dedicate, svolte avvalendosi di una serie di indicatori specifici, dovrebbero fornire dati qualitativi e quantitativi per sostenere gradualmente un uso ancora più strategico e mirato della dotazione finanziaria disponibile nell’ambito dei programmi.
È possibile che nel contesto nazionale siano già in vigore misure per l’inclusione. Le complementarità e le sinergie con le misure poste in essere dal presente quadro possono contribuire a raggiungere e sostenere più efficacemente i partecipanti con minori opportunità.
La presente decisione e i conseguenti piani d’azione per l’inclusione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea7. Dovrebbero inoltre garantire il pieno rispetto del diritto di non discriminazione e promuovere l’applicazione dell’articolo 21 della Carta.
Gli attori coinvolti nel processo finalizzato ad aumentare l’inclusività e la diversità dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» sono eterogenei e contribuiscono allo sviluppo di idee e meccanismi nuovi o migliorati, fungendo inoltre da moltiplicatori chiave dell’impegno profuso a favore dell’inclusione e della diversità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. La presente decisione istituisce un quadro di misure per l’inclusione per i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale.
2. Essa stabilisce gli obiettivi del quadro come pure le azioni e i meccanismi da attuare.
Art. 2 Obiettivi del quadro di misure per l’inclusione
1. L’obiettivo generale del quadro di misure per l’inclusione consiste nell’agevolare l’accesso ai programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per le persone con minori opportunità, nel garantire l’attuazione di misure volte a eliminare gli ostacoli che possono impedire tale accesso e nel fungere da base per ulteriori orientamenti di attuazione, come definito nell’allegato. In base al principio secondo cui i programmi devono essere accessibili a tutti, a prescindere dagli ostacoli che le persone possano incontrare, lo scopo è quello di non lasciare indietro nessuno e di contribuire a creare società più inclusive.
2. Il quadro di misure per l’inclusione ha quattro obiettivi specifici:
a) integrare l’inclusione e la diversità come priorità trasversale e principio guida;
b) garantire che nell’elaborazione dei programmi e nella definizione della dotazione assegnata alle relative azioni si preveda l’offerta di caratteristiche e meccanismi inclusivi e che in tutte le fasi della gestione dei programmi l’attenzione sia rivolta all’inclusione e alla diversità;
c) stabilire una comprensione comune di coloro che possono essere considerati persone con minori opportunità e promuovere un approccio positivo alla diversità;
d) sostenere le organizzazioni beneficiarie nel mettere a punto un maggior numero di progetti di alta qualità che affrontino le questioni dell’inclusione e della diversità e nell’elaborare e attuare i progetti in modo più orientato all’inclusività e alla diversità.
3. L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo delle azioni che la Commissione ha intrapreso e intende adottare al fine di fornire orientamenti di attuazione delle misure per l’inclusione nei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà».
Capo II. Misure per l’inclusione
Art. 3 Formati di apprendimento
I programmi offrono formati di apprendimento flessibili e accessibili per consentire di raggiungere grandi gruppi destinatari, aumentando così l’integrazione delle persone con minori opportunità in attività nell’ambito dell’istruzione e della formazione, della gioventù, dello sport e della solidarietà.
Art. 4 Sostegno ai partecipanti con minori opportunità
Sono disponibili, e debitamente finanziati, meccanismi volti a preparare e sostenere adeguatamente i partecipanti con minori opportunità prima, durante e dopo la loro partecipazione ai programmi, ad esempio visite preparatorie, sostegno linguistico e tutoraggio e coaching rafforzati.
Art. 5 Sostegno alle organizzazioni
Sono predisposti meccanismi atti a:
a) sostenere le organizzazioni nel rendere l’inclusione una realtà, segnatamente in termini di sviluppo organizzativo, accessibilità e interazione con i partecipanti con minori opportunità prima, durante e dopo il progetto. In tal senso possono essere intraprese attività di sostegno per il personale che si occupa specificamente dell’inclusione e della diversità in seno alle organizzazioni, ad esempio opportunità di formazione e networking tematico, al fine di collaborare per sostenere le persone con minori opportunità e garantire procedure di selezione inclusive;
b) sostenere le organizzazioni nel loro ruolo fondamentale per raggiungere e sensibilizzare i potenziali partecipanti con minori opportunità riguardo alle varie possibilità e ai meccanismi di sostegno che i programmi offrono loro.
Art. 6 Sostegno finanziario
1. I programmi forniscono livelli adeguati di sostegno finanziario ai partecipanti con minori opportunità, contribuendo ad eliminare gli ostacoli che impediscono loro di prendere parte alle attività del programma alle stesse condizioni degli altri partecipanti. A questo proposito vengono presi in considerazione anche i meccanismi più appropriati per l’erogazione di tale sostegno.
2. I programmi mettono a disposizione un sostegno finanziario rafforzato per le organizzazioni che includono partecipanti con minori opportunità, quale riconoscimento per l’impegno aggiuntivo profuso nel coinvolgere efficacemente tali gruppi destinatari nelle loro attività di progetto.
Art. 7 Processo di selezione
Nel processo di attribuzione delle sovvenzioni possono essere considerati prioritari i progetti di qualità che affrontano in maniera attiva l’inclusione e il coinvolgimento dei partecipanti con minori opportunità.
Art. 8 Facilità di consultazione dei documenti relativi ai programmi
Nell’ambito dei programmi si garantisce che i documenti di candidatura e di riferimento siano di facile consultazione, accessibili e disponibili in diverse lingue. Tali documenti presentano una struttura chiara e utilizzano un linguaggio semplice, al fine di rispondere alle esigenze delle persone con minori opportunità.
Art. 9 Attività di formazione
Nell’ambito dei programmi possono essere erogati finanziamenti per offrire attività di formazione volte all’inclusione delle persone con minori opportunità, destinate anche a esperti, operatori, personale delle organizzazioni e partecipanti. Tali attività di formazione mirano a creare opportunità per lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di competenze e la promozione di idee innovative riguardo alle misure per l’inclusione.
Art. 10 Approccio di sostegno
I programmi forniscono un sostegno di qualità alle misure per l’inclusione tramite le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), nonché attraverso strutture quali il centro per le opportunità di sostegno, apprendimento avanzato e formazione (SALTO) per l’inclusione e la diversità.
Art. 11 Attività di comunicazione
Le informazioni e la sensibilizzazione sulle opportunità offerte dai programmi e sui meccanismi di sostegno all’inclusione potrebbero dover essere veicolate e adattate allo specifico contesto nazionale e settoriale per ciascuna categoria di partecipanti con minori opportunità. A tale scopo le organizzazioni di attuazione sono incoraggiate a fornire materiale informativo adeguato e accessibile, istituire diversi canali di sensibilizzazione e informazione, condividere le migliori pratiche e individuare e contattare in modo proattivo le organizzazioni attive nei settori dell’inclusione e della diversità. Questi compiti sono svolti, in particolare, dalle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà. Al fine di sostenere l’esecuzione dei suddetti compiti, nelle agenzie nazionali sono nominati funzionari responsabili dell’inclusione e della diversità.