Decisione di esecuzione (UE) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3604] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull’applicazione di tale direttiva.
La decisione 2005/381/CE della Commissione2 stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE.
La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato la direttiva 2003/87/CE in modo da riflettere l’impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione4 ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione5 ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti.
Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione6 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione7.
È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022 Per la Commissione Frans Timmermans Vicepresidente esecutivo