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Decisione (PESC) 2023/230 del Consiglio del 2 febbraio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3381, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450000000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/4712, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 900000000 EUR.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/6363, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 1350000000 EUR.

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/8094, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 1840000000 EUR.

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/12855, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 2330000000 EUR.

Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19716, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 2820000000 EUR.

Alla luce dell’aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 300000000 EUR.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l’adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall’EPF, concepiti per l’uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall’Ucraina.» ;

  2. 2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 3120000000 EUR.» ;

  3. 3) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 3120000000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.» ;

  4. 4) all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 450000000 EUR. L’importo di 1280000000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023».

  5. 5) all’articolo 4, il paragrafo 4, lettera j), è sostituito dal seguente: «j) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell’Interno e della comunità nazionale della Germania.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall