Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia [notificata con il numero C(2023) 2067] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
La decisione (UE) 2017/175 della Commissione2 ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.
La decisione (UE) 2018/680 della Commissione3 ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.
Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.
La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscalate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all’energia («prodotti riscalati»), conformemente al piano di lavoro di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Detti prodotti riscalati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e display elettronici. Poiché i regolamenti delegati (UE) 2019/20155, (UE) 2019/20166, (UE) 2019/20177, (UE) 2019/20148 e (UE) 2019/20139 della Commissione hanno abrogato i regolamenti delegati (UE) n. 874/201210, (UE) n. 1060/201011, (UE) n. 1059/201012, (UE) n. 1061/201013 e (UE) n. 1062/201014 della Commissione, è necessario aggiornare i criteri summenzionati inserendo i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 e (UE) 2019/2013. L’aggiornamento dei criteri si rende necessario anche per rispecchiare le classi superiori di efficienza energetica riscalate affinché i criteri Ecolabel UE continuino a corrispondere al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato dell’UE, conformemente all’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 66/2010.
Nelle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 è opportuno mantenere i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) n. 874/2012, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1061/2010 e (UE) n. 1062/2010, affinché i prodotti acquistati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sull’etichettatura energetica possano essere ancora considerati conformi ai criteri Ecolabel UE.
Il criterio 31, lettera e), fissato nella decisione (UE) 2017/175 fa riferimento al regime Energy Star dell’UE applicabile alle apparecchiature da ufficio, e all’accordo Energy Star UE-USA1516, scaduto il 20 febbraio 2018. Per garantire che i criteri Ecolabel UE abbiano elevate prestazioni ambientali, in assenza di pertinenti etichette energetiche o di regolamenti che definiscano classi energetiche applicabili alle apparecchiature per ufficio — ad eccezione dei display elettronici, per i quali sono disponibili classi di efficienza energetica riscalate9 — il requisito modificato dovrebbe prevedere che le apparecchiature per ufficio nuove siano conformi a un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I17.
Il criterio 31, lettera g), fissato nella decisione (UE) 2017/175 e il criterio O5 fissato nella decisione (UE) 2018/680 assegnano punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico e fanno riferimento al regolamento delegato (UE) n. 665/201318 della Commissione e alle relative classi di efficienza energetica Il Tribunale aveva annullato tale regolamento delegato con sentenza nella causa T-544/13 RENV19. Affinché sia possibile continuare ad assegnare punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico, i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione annullato dovrebbero essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione20, e i riferimenti alle classi di efficienza energetica dovrebbero essere sostituiti con riferimenti alle soglie di consumo annuo di energia.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Art. 2
L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione