Decisione (UE) 2023/1810 della Commissione del 19 settembre 2023 relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione1, in particolare l’articolo 64, paragrafo 3,
visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione2, in particolare l’articolo 56,
L’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che i paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione europea possono chiedere un cumulo ampliato con un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio (ALS) ai sensi all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore.
L’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali i paesi beneficiari dell’SPG possono essere autorizzati a utilizzare, nell’ambito del cumulo ampliato, materiali provenienti da un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio conformemente all’articolo XXIV del GATT in vigore. In particolare, l’articolo 56, paragrafo 1, stabilisce che tale cumulo può essere applicato soltanto dopo che i paesi che partecipano al cumulo ampliato si sono impegnati a osservare o far osservare le norme di origine dell’SPG, le norme di origine stabilite nell’ALS UE-Vietnam e tutte le altre disposizioni relative all’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa per assicurare la corretta attuazione di tali norme sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
La Commissione decide in merito a tale richiesta conformemente alle sue procedure interne.
Con lettera del 2 dicembre 2022 la Cambogia ha presentato una richiesta di cumulo ampliato con il Vietnam a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La domanda riguarda taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette originari del Vietnam da utilizzare come materiali originari della Cambogia al fine di produrre ed esportare nell’Unione nell’ambito della tariffa preferenziale SPG le biciclette di cui alle voci 87.11, 87.12 e 95.03 del sistema armonizzato (SA).
A sostegno della sua richiesta, la Cambogia ha ricordato che, poiché il Vietnam è stato rimosso dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG a decorrere dal 1o gennaio 2023, i materiali o le parti vietnamiti utilizzati nella produzione di biciclette sono considerati non originari e, di conseguenza, i produttori cambogiani di biciclette non possono beneficiare dell’accesso in esenzione da dazi SPG per le biciclette cambogiane nell’Unione. Al tempo stesso, al fine di diversificare la sua economia e continuare a fornire posti di lavoro e mezzi di sussistenza a migliaia di persone, l’industria cambogiana delle biciclette deve continuare ad avere accesso a determinati materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette originarie del Vietnam nell’ambito del cumulo ampliato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
La richiesta è accompagnata da un’impresa comune tra Cambogia e Vietnam sulla cooperazione amministrativa nell’ambito dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di garantire da un lato il rispetto delle pertinenti norme di origine nel quadro dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam per i materiali originari vietnamiti da utilizzare nella fabbricazione di biciclette in Cambogia e delle norme di origine nell’ambito dell’SPG per quanto riguarda i prodotti esportati dalla Cambogia nell’Unione, e dall’altro per fornire la cooperazione amministrativa sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
L’impresa comune di cui sopra contiene negli allegati un elenco dei materiali o delle parti utilizzati per la produzione di biciclette di origine vietnamita interessati dal cumulo ampliato, nell’ambito dei capitoli 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 e 87 del SA, nonché l’elenco degli indirizzi e dei recapiti delle autorità governative cambogiane e vietnamite responsabili del rilascio e della verifica della prova dell’origine.
La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia, compresa l’impresa comune tra Cambogia e Vietnam sulla cooperazione amministrativa e i relativi allegati, e ha concluso che le condizioni relative alla concessione del cumulo ampliato per i materiali o le parti utilizzati nella produzione di biciclette originarie del Vietnam da utilizzare come materiali originari della Cambogia per la fabbricazione e l’esportazione di biciclette nell’Unione nell’ambito dell’SPG sono soddisfatte. Attualmente la Cambogia è un paese beneficiario dell’SPG ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Inoltre, le biciclette non figurano nell’elenco dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie concesse alla Cambogia nell’ambito del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del regolamento SPG sono state temporaneamente revocate dal regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione4.
Alla luce di quanto precede, è opportuno concedere alla Cambogia la possibilità di applicare il cumulo ampliato a taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette di cui ai capitoli 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 e 87 di origine vietnamita per la fabbricazione di biciclette di cui alle voci SA 87.11 e 87.12. Tuttavia, poiché i prodotti richiesti di cui alla voce 95.03 sono già esenti da dazi, la voce 95.03 non è inclusa nella presente decisione.
Le attestazioni di origine rilasciate in relazione ai prodotti fabbricati utilizzando il cumulo dovrebbero contenere una menzione specifica per identificare quando il cumulo è applicato conformemente all’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione5.
Il cumulo concesso dalla presente decisione dovrebbe applicarsi fino alla data di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012.
La Commissione europea monitorerà l’evoluzione delle importazioni risultanti dal cumulo conformemente alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata a utilizzare determinati materiali o parti impiegati per la produzione di biciclette elencati nella tabella I in appresso, originari del Vietnam in conformità dell’allegato II del protocollo 1 dell’ALS UE-Vietnam, nell’ambito del cumulo ampliato dell’origine, al fine di produrre ed esportare nell’Unione nell’ambito della tariffa preferenziale SPG le biciclette elencate nella tabella II, a condizione che la Cambogia rimanga, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione, un paese beneficiario dell’SPG ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, che i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le biciclette elencati nell’allegato II non siano temporaneamente revocati in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012 e che si applichino le norme di origine di cui al titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Art. 2
Le attestazioni di origine compilate dagli esportatori della Cambogia in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 includono la menzione «Extended cumulation with Vietnam» nello spazio numero 6d) riservato al criterio di origine di cui all’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Art. 3
Le autorità competenti della Cambogia trasmettono alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre civile, una relazione trimestrale sull’applicazione del cumulo di cui all’articolo 1. Tale relazione contiene l’elenco delle attestazioni di origine compilate durante l’ultimo periodo per i prodotti di cui all’articolo 1, gli esportatori interessati identificati dal loro numero REX, i quantitativi e la voce SA dei materiali o delle parti utilizzati nella produzione di biciclette utilizzate originarie del Vietnam e i quantitativi di biciclette esportati nell’Unione.
Art. 4
I prodotti ottenuti nell’ambito del cumulo di cui all’articolo 1 beneficiano del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 quando sono importati nell’Unione fino alla data stabilita all’articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen