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Decisione (UE) 2023/2481 della Commissione del 10 novembre 2023 che definisce intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento (2025-2029) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/20132, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione è responsabile di fissare, per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, obiettivi prestazionali a livello dell’Unione relativi a settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi; Norme dettagliate relative alla definizione di tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione da parte della Commissione sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4»), che copre gli anni civili dal 2025 al 2029 inclusi, devono essere adottati entro il 1o giugno 2024.

Per la preparazione di tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 impone alla Commissione di pubblicare intervalli indicativi di obiettivi per ciascun settore essenziale di prestazione (key performance area, «KPA»), comprendenti valori annui minimi e massimi entro i quali la Commissione intende fissare gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Tali intervalli indicativi di obiettivi devono essere utilizzati dalla Commissione ai fini della consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, di altre persone e organizzazioni pertinenti e, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»).

L’organo di valutazione delle prestazioni (performance review body, «PRB»), designato dalla Commissione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha proposto intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 in una relazione presentata alla Commissione il 29 settembre 2023.

In tale relazione il PRB ha presentato in dettaglio le ipotesi, le motivazioni e l’analisi alla base degli intervalli indicativi proposti per gli obiettivi nei KPA concernenti la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi. Per quanto riguarda l’evoluzione del traffico prevista per l’RP4, il PRB si è avvalso delle più recenti previsioni di base di traffico STATFOR di Eurocontrol, pubblicate il 31 marzo 2023.

Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione stabiliti nella presente decisione dovrebbero basarsi sui valori proposti dal PRB nella sua relazione di cui ai considerando (4) e (5), e dovrebbero essere sostenuti dalla metodologia solida, dai dati completi e dall’analisi quantitativa e qualitativa approfondita presentati in tale relazione.

Per quanto riguarda il KPA concernente la sicurezza, è opportuno prendere in considerazione i miglioramenti nell’efficacia della gestione della sicurezza conseguiti durante il terzo periodo di riferimento («RP3») e gli ulteriori miglioramenti necessari alla luce dei più recenti sviluppi normativi e operativi.

Ai fini del calcolo degli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il KPA concernente l’ambiente, è opportuno tenere conto delle prestazioni storiche conseguite in tale KPA, dei benefici stimati derivanti dalle misure stabilite nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione3, nella sua versione pubblicata nel luglio 20234, e delle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sui flussi di traffico aereo nello spazio aereo. Inoltre, gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione proposti nel KPA concernente l’ambiente dovrebbero tenere conto dei risultati di uno studio condotto dal PRB sulle interdipendenze tra i KPA concernenti l’ambiente e la capacità, che è stato utilizzato per valutare l’impatto dei vincoli di capacità del KPA ambiente previsti nell’RP4.

Per calcolare gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il KPA concernente la capacità, è opportuno prendere in considerazione in primo luogo le prestazioni storiche di capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea (air navigation service providers, «ANSP»), con particolare attenzione ai ritardi nella gestione del flusso di traffico aereo (air traffic flow management, «ATFM») dovuti a restrizioni di capacità del controllo del traffico aereo (air traffic control, «ATC») o a motivi legati al personale ATC. In secondo luogo, è opportuno considerare la frequenza storica delle interruzioni dei servizi di navigazione aerea dovute a cause estranee all’ATC e l’impatto dei ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse sulla fornitura di capacità. In terzo luogo, devono essere tenuti in considerazione i piani di miglioramento della capacità degli ANSP che sono inclusi nel piano operativo della rete europea di cui all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, nei suoi allegati pubblicati nell’aprile 20235. Per quanto riguarda i benefici operativi attesi nell’RP4 in merito alla parte del progetto comune uno SESAR relativa alle funzionalità ATM e stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione6, per lo sviluppo di intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 è opportuno prendere in considerazione l’analisi elaborata dal gestore della realizzazione SESAR e allegata alla relazione del PRB.

Per quanto riguarda il calcolo degli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 del KPA concernente l’efficacia sotto il profilo dei costi, è opportuno utilizzare come uno degli elementi di calcolo i dati preliminari su costi e traffico per l’RP4 presentati dagli Stati membri entro il 1o giugno 2023. Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione sono ulteriormente corroborati dall’analisi prospettica degli esperti del PRB delle basi dei costi per l’RP4 e del potenziale di miglioramento dell’efficacia sotto il profilo dei costi durante l’RP4, tenendo conto delle interdipendenze con altri KPA. Si dovrebbe inoltre considerare un’analisi delle inefficienze stimate in termini di costi nella fornitura di servizi di navigazione aerea di rotta nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4»), comprendenti valori annui minimi e massimi entro i quali la Commissione intende fissare gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, sono stabiliti nell’allegato.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen