Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione del 1o febbraio 2021 relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l’articolo 15 bis,
Il cielo unico europeo («CUE») è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo («ATM») europeo migliorandone la sicurezza e l’efficienza e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development — «SESAR») rappresenta il pilastro tecnologico del SES.
È opportuno che la modernizzazione sia orientata verso la realizzazione della visione del piano generale europeo ATM di un cielo europeo digitale.
Una modernizzazione efficace dell’ATM richiede la tempestiva attuazione di funzionalità ATM innovative. È opportuno che tali funzionalità si basino su tecnologie che innalzino il livello di automazione, di condivisione dei dati sicura dal punto di vista informatico e di connettività in ambito ATM. È altresì opportuno che tali funzionalità innalzino il livello di virtualizzazione dell’infrastruttura ATM europea e della fornitura di servizi di traffico aereo in tutti i tipi di spazio aereo.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/20132 della Commissione istituisce un quadro per la realizzazione di SESAR che stabilisce i requisiti per il contenuto, la predisposizione, l’adozione, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti comuni.
È opportuno che i progetti comuni includano solo le funzionalità ATM pronte per essere attuate, che richiedono un’attuazione sincronizzata e che contribuiscono significativamente al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
I progetti comuni sono attuati attraverso progetti coordinati dal gestore della realizzazione conformemente al programma di realizzazione.
Il progetto comune pilota istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/20143 della Commissione era un’iniziativa pilota volta ad attuare le funzionalità ATM basate su soluzioni SESAR in modo coordinato e sincronizzato e fungeva da banco di prova per i meccanismi di governance e di incentivazione del quadro di realizzazione di SESAR istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.
Da un riesame effettuato a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è risultato che il progetto comune pilota ha condotto a cambiamenti operativi positivi nell’ambito dell’ATM europea. Tuttavia il livello variabile della maturità per l’attuazione delle funzionalità ATM e il suo impatto sulla sincronizzazione della loro attuazione ha ridotto l’efficacia del progetto comune pilota.
I risultati del riesame sono a sostegno della chiusura della fase pilota dei progetti comuni e dell’evoluzione del progetto comune pilota in un progetto comune maggiormente mirato e più maturo. Il riesame ha confermato che tutte le funzionalità del progetto comune uno derivanti dal progetto comune pilota hanno raggiunto la maturità tecnica per l’attuazione.
I progetti comuni mirano ad attuare funzionalità ATM interoperabili in modo sincronizzato. L’attuazione sincronizzata di progetti comuni è fondamentale per ottenere tempestivamente benefici in termini di prestazioni su tutta la rete, in particolare da parte dei molteplici soggetti interessati di molti Stati membri, sincronizzando e coordinando gli investimenti, i piani di lavoro, le attività di appalto e di formazione.
Il contenuto del progetto comune uno dovrebbe tenere conto dei contributi provenienti dal gestore della realizzazione, dall’impresa comune SESAR, dai soggetti interessati ATM e da un’analisi costi-benefici.
Il progetto comune uno dovrebbe continuare a imporre l’attuazione delle sei funzionalità ATM del progetto comune pilota, sebbene con un approccio rinnovato, basato sui criteri del contributo alla realizzazione delle modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, della maturità e della necessità di un’attuazione sincronizzata.
Le sottofunzionalità da includere nel presente atto dovrebbero essere limitate a quelle che possono essere attuate entro il 31 dicembre 2027.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è stato integrato nell’accordo sullo Spazio economico europeo4 e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo5, con l’effetto di includere gli aeroporti di Oslo Gardermoen, Zurigo Kloten e Ginevra nel suo ambito di applicazione per quanto riguarda le funzionalità ATM 1, 2, 4 e 5. Per realizzare appieno i benefici della rete, sarebbe auspicabile che tali aeroporti attuassero allo stesso modo il progetto comune uno, nel contesto degli accordi pertinenti.
La gestione estesa degli arrivi, l’integrazione del gestore degli arrivi e del gestore delle partenze nelle aree terminali di controllo ad alta densità dovrebbero migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e facilitare le sequenze di traffico aereo in una fase precoce. L’attuazione della sottofunzionalità ATM navigazione basata sulle prestazioni (PBN) è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/10486 della Commissione e di conseguenza non dovrebbe più rientrare nel progetto comune.
La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità della pista, potenziando l’integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista.
Il funzionamento combinato della gestione flessibile dello spazio aereo e dello spazio aereo a rotte libere dovrebbe consentire agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. L’attuazione della gestione flessibile dello spazio aereo a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione sull’uso flessibile dello spazio aereo7.
La gestione collaborativa della rete dovrebbe migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la capacità dello spazio aereo e l’efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni sulla traiettoria.
La gestione delle informazioni a livello di sistema dovrebbe consentire lo sviluppo, l’attuazione e l’evoluzione di servizi per lo scambio di informazioni attraverso norme, infrastrutture e governance che consentano la gestione di informazioni e il loro scambio tra soggetti operativi mediante servizi interoperabili.
La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale dovrebbe consentire agli aeromobili di trasmettere in downlink le informazioni sulla traiettoria, di distribuirle a terra e di migliorarne l’uso da parte dei sistemi di controllo del traffico aereo («ATC») di terra e dei sistemi del gestore della rete con meno interventi tattici e migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.
Il riesame del progetto comune pilota ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 per aumentare l’efficacia dei progetti comuni e agevolarne l’attuazione.
Alcune funzionalità o sottofunzionalità ATM che sono componenti essenziali di un progetto comune potrebbero non essere pronte per l’attuazione al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Per garantire la coerenza dei progetti comuni e mantenere lo slancio per portare a termine i processi di industrializzazione, è opportuno che tali funzionalità siano incluse nel progetto comune con date di industrializzazione e di attuazione previste. Qualora i processi di industrializzazione non siano completati con successo entro la data di industrializzazione prevista, è opportuno che tali funzionalità siano ritirate dal progetto comune e prese in considerazione per i progetti futuri.
Il contenuto dei progetti comuni è sviluppato con il contributo dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli operatori aeroportuali, degli utenti dello spazio aereo e dell’industria manifatturiera che partecipano all’impresa comune SESAR, al gestore della realizzazione e ai rispettivi gruppi di consultazione. Tali meccanismi di consultazione e la consultazione pubblica svolta dalla Commissione forniscono un’adeguata garanzia dell’approvazione dei progetti comuni da parte dei soggetti interessati. Pertanto non è più necessario istituire un ulteriore gruppo di rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.
I progetti comuni rappresentano investimenti obbligatori da parte di tutti i soggetti interessati ATM. I fornitori di servizi di navigazione aerea e il gestore della rete sono soggetti al sistema di prestazioni a livello dell’Unione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/3178 della Commissione, volto a conseguire gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Tali investimenti dovrebbero essere inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni degli Stati membri e nel piano di prestazioni della rete.
Alla luce dell’attuale pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe continuare a seguire gli sviluppi del traffico aereo e a monitorare l’attuazione del regolamento al fine di intervenire ove opportuno.
Per motivi di chiarezza e per indicare la chiusura della fase pilota del primo progetto comune, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Istituzione del progetto comune uno
Il progetto comune uno è istituito a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo («ATM») in Europa.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «aeroporto — processo decisionale collaborativo» o «A-CDM» (Airport-Collaborative Decision Making), un processo tramite il quale le decisioni relative alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità («ATFCM» — Air Traffic Flow and Capacity Management) negli aeroporti sono adottate sulla base dell’interazione tra soggetti operativi e altri soggetti che partecipano all’ATFCM e che è finalizzato a ridurre i ritardi, migliorare la prevedibilità degli eventi, ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre gli impatti ambientali;
2) «piano operativo aeroportuale» o «AOP» (Airport Operations Plan), un piano unico, comune e definito di comune accordo a disposizione di tutti i soggetti operativi interessati pertinenti, che consente una migliore consapevolezza della situazione e quindi l’ottimizzazione dei processi;
3) «piano operativo della rete» o «NOP» (Network Operations Plan), un piano, e relativi strumenti di supporto, sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l’organizzazione delle attività operative a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete e che comprende, per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee, il piano di miglioramento della rete di rotte europee;
4) «operare una funzionalità ATM», mettere in servizio la funzionalità ATM in questione che è pienamente utilizzata nelle operazioni giornaliere;
5) «AF 1» o «gestione estesa degli arrivi e gestione integrata degli arrivi («AMAN» — Extended Arrival Management and Integrated Arrival Management)/gestione delle partenze («DMAN» — Departure Management) nelle aree terminali di controllo ad alta densità», una funzionalità ATM che permette di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento, di stabilire meglio le sequenze di traffico in una fase precoce e un uso ottimale delle piste, integrando le sequenze AMAN e DMAN, attraverso l’attuazione di specifiche soluzioni ATM;
6) «AF 2» o «funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti», una funzionalità ATM che facilita la fornitura di servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità delle piste, potenziando l’integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista;
7) «AF 3» o «gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere», una funzionalità ATM che combina il funzionamento della gestione flessibile dello spazio aereo e delle rotte libere e consente agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. Essa consente di eseguire attività che impongono segretezza in modo sicuro e flessibile e con un impatto minimo su altri utenti dello spazio aereo;
8) «AF 4» o «gestione collaborativa della rete», una funzionalità ATM che permette di migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la capacità e l’efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni sulla traiettoria. L’AF 4 contribuisce alla realizzazione di una rete collaborativa per la pianificazione e il processo decisionale, che consente l’attuazione di operazioni incentrate sul volo e sul flusso;
9) «AF 5» o «gestione delle informazioni a livello di sistema» («SWIM» — System Wide Information Management), una funzionalità ATM che è costituita da norme e infrastrutture che consentono lo sviluppo, l’attuazione e l’evoluzione di servizi per lo scambio di informazioni tra i soggetti operativi interessati attraverso servizi interoperabili basati su norme SWIM e forniti tramite un protocollo Internet;
10) «AF 6» o «condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria» o «i4D», una funzionalità ATM che migliora l’uso degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l’utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria 4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli interventi tattici e migliorando le possibilità di evitare conflitti.
Art. 3 Funzionalità ATM e loro attuazione
1. Il progetto comune uno comprende le seguenti funzionalità ATM:
a) gestione estesa degli arrivi e AMAN/DMAN integrate nelle aree terminali di controllo ad alta densità;
b) integrazione e produttività degli aeroporti;
c) gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere;
d) gestione cooperativa della rete;
e) gestione delle informazioni a livello di sistema;
f) condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria.
2. I soggetti operativi indicati nell’allegato del presente regolamento attuano le funzionalità ATM di cui al paragrafo 1 e le procedure operative associate in conformità all’allegato del presente regolamento. I soggetti operativi militari attuano le predette funzionalità ATM soltanto nella misura necessaria a conformarsi all’allegato VIII, punto 3.2, quarto e quinto comma, del regolamento (UE) n 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Art. 4 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 è così modificato:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) i punti 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) «impresa comune SESAR», l’organismo costituito ai sensi del regolamento (CE) n. 219/20072 del Consiglio, e successive modifiche, incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR; 2) «sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/3173 della Commissione; 3) «funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi interoperabili di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete;
b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter): «3 bis) “sottofunzionalità ATM”, una parte integrante di una funzionalità ATM che consiste in una funzione operativa o un servizio operativo che contribuisce all’ambito di applicazione generale della funzionalità; 3 ter) “soluzione SESAR”, il risultato della fase di sviluppo di SESAR, che introduce tecnologie nuove o migliorate standardizzate e interoperabili e procedure operative armonizzate a sostegno dell’attuazione del piano generale europeo ATM;»;
c) è inserito il seguente punto 4 bis): «4 bis) “attuazione sincronizzata”, un’attuazione delle funzionalità ATM in modo sincronizzato su un’area geografica definita, che comprende almeno due Stati membri nell’ambito dell’EATMN, o tra i soggetti operativi aerei e i soggetti operativi a terra, sulla base di una pianificazione comune che include le date di attuazione previste e le pertinenti misure transitorie per la progressiva realizzazione e che coinvolge più soggetti operativi interessati;»;
d) il punto 6) è sostituito dal seguente: «6) “attuazione”, con riferimento alle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione, il collaudo, l’addestramento e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate, da parte dei soggetti operativi;»;
e) sono inseriti i seguenti punti 6 bis) e 6 ter): «6 bis) “data di attuazione prevista”, una data entro la quale deve essere completata l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM; 6 ter) “data di industrializzazione prevista”, una data entro la quale le norme e le specifiche devono essere disponibili per consentire l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM;»;
f) i punti 8), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti: «8) “sistema di prestazioni”, il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 9) “obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea”, gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 10) “soggetto operativo”, il gestore della rete e gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea ed i gestori aeroportuali dei settori civile e militare;»;
g) è aggiunto il seguente punto 11): «11) “progetto SESAR”, un ciclo di innovazione che fornisce all’Unione un sistema di gestione del traffico aereo altamente efficiente, standardizzato e interoperabile, che comprende le fasi di definizione, sviluppo e realizzazione di SESAR.»;
2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Finalità e contenuto 1. I progetti comuni indicano le funzionalità ATM e le relative sottofunzionalità. Tali funzionalità e sottofunzionalità si basano su soluzioni SESAR che affrontano le modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, sono pronte per l’attuazione e richiedono un’attuazione sincronizzata. La preparazione per l’attuazione è valutata, tra l’altro, sulla base dei risultati della convalida effettuata durante la fase di sviluppo, dello stato di industrializzazione e di una valutazione dell’interoperabilità, nonché in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e al pertinente materiale ICAO. 2. I progetti comuni definiscono, per ciascuna funzionalità e sottofunzionalità ATM, le seguenti caratteristiche: a) le modifiche operative di fondo a cui contribuiscono; b) l’ambito operativo e tecnico; c) l’ambito geografico; d) i soggetti operativi interessati che sono necessari per la loro attuazione; e) i requisiti di sincronizzazione; f) le date di attuazione previste; g) le interdipendenze con altre funzionalità e sottofunzionalità. 3. In deroga al paragrafo 1, i progetti comuni possono comprendere anche funzionalità o sottofunzionalità ATM che non sono pronte per l’attuazione ma che costituiscono una componente essenziale del progetto comune in questione, a condizione che la loro industrializzazione si consideri completata entro tre anni dall’adozione del progetto comune in questione. A tal fine è definita anche una data di industrializzazione prevista per tali funzionalità o sottofunzionalità ATM nel progetto comune. 4. Allo scadere della data di industrializzazione prevista, la Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, verifica che le funzionalità o sottofunzionalità ATM di cui al paragrafo 3 siano state standardizzate e siano pronte per l’attuazione. Qualora si constati che non sono pronte per l’attuazione, esse sono ritirate dal regolamento relativo al progetto comune. 5. Il gestore della realizzazione, l’impresa comune SESAR, le organizzazioni europee di normazione, l’EUROCAE e l’industria manifatturiera interessata cooperano sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per garantire il rispetto della data di industrializzazione prevista. 6. Inoltre i progetti comuni: a) sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento; b) dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi; c) tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete; d) dimostrano una migliore prestazione ambientale.»;
3) L’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. Tali soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, su richiesta della Commissione, fornisce un parere sulla preparazione tecnica per la realizzazione delle funzionalità ATM e delle relative sottofunzionalità proposte per un progetto comune.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli articoli 6 e 10 del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo. La Commissione verifica che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune.»;
d) il paragrafo 4 è soppresso;
e) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. Gli Stati membri e il gestore della rete includono gli investimenti relativi all’attuazione di progetti comuni nei piani di miglioramento delle prestazioni e nel piano di prestazioni della rete.»;
4) l’articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) istituire un coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e con le organizzazioni europee di normazione per agevolare l’industrializzazione e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità e sottofunzionalità ATM;»;
b) il paragrafo 4 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, al fine di garantire che i requisiti di sicurezza, interoperabilità e ambiente dei progetti e le norme relative ai progetti comuni siano stabiliti in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e relative norme di attuazione, nonché al piano europeo per la sicurezza aerea stabilito a norma dell’articolo 6 dello stesso;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE, per favorire e monitorare i processi di standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono.»;
5) l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
a) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza;»;
b) è aggiunta la seguente lettera k): «k) coordinamento adeguato con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.»;
6) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Finalità e contenuto 1. Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Il programma di realizzazione specifica le piattaforme tecnologiche per l’attuazione dei progetti comuni. 2. Il programma di realizzazione definisce le modalità di sincronizzazione dell’attuazione dei progetti comuni nell’ambito dell’EATMN, tenendo conto dei requisiti e dei vincoli operativi locali. 3. Il programma di realizzazione costituisce i riferimenti per tutti i soggetti operativi interessati necessari per attuare progetti comuni e per i livelli di gestione e di attuazione. I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della realizzazione le informazioni pertinenti relative all’attuazione del programma di realizzazione. Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e pertanto tutti i beneficiari s’impegnano ad attuarlo.».
Art. 5 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 716/2014 è abrogato.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen