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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2578 della Commissione del 13 novembre 2023 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 7797] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni di Veliko Tarnovo, Pazardzhik, Dobrich e Haskovo.

Anche la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella contea di Teleorman.

Inoltre la Danimarca ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situato nel comune di Slagelse.

In aggiunta, l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle contee di Hajdú-Bihar e Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Le autorità competenti di Bulgaria, Danimarca, Romania e Ungheria hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

La Commissione, in collaborazione con Bulgaria, Danimarca, Romania e Ungheria, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Bulgaria, Danimarca, Romania e Ungheria si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Romania e Ungheria.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Bulgaria, Danimarca, Romania e Ungheria, le nuove zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Danimarca nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative a Bulgaria, Romania e Ungheria.

Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Danimarca, Romania e Ungheria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione