Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 3, l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 58, paragrafo 2, l’articolo 63, primo comma, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 67, primo comma, l’articolo 68, paragrafo 3, l’articolo 70, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 2, l’articolo 73, paragrafo 3, l’articolo 74, paragrafo 4, l’articolo 76, paragrafo 5, l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 272, paragrafo 2,
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla sensibilizzazione, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali norme specifiche si applichino a specie animali e a gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie specifiche e che sono elencati come tali nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2.
Per determinate malattie elencate è necessario stabilire norme che integrino quelle relative alle misure di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, del regolamento (UE) 2016/429. Tali norme integrative e le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 sono strettamente collegate e dovrebbero essere applicate in tandem. Ai fini di maggiore semplicità, trasparenza e facilità di applicazione, è opportuno che le norme integrative siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.
Il titolo II, capo 1, articolo 53, articolo 54, paragrafo 3, articolo 55, paragrafo 2, articolo 58, paragrafo 2, e articoli 63, 64, 67, 68 e 70, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda diversi aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Analogamente, il titolo II, capo 2, articolo 72, paragrafo 2, articolo 73, paragrafo 3, articolo 74, paragrafo 4, articolo 76, paragrafo 5, e articolo 77, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda gli aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.
Le norme da stabilire conformemente agli articoli del titolo II sono correlate tra loro poiché si applicano a misure di controllo delle malattie relative a diverse categorie di malattie elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429. Per un’applicazione efficace di tali norme e per motivi di chiarezza è pertanto opportuno che esse siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate e che contribuisca alla semplificazione generale del quadro giuridico in materia di controllo delle malattie animali.
Le precedenti disposizioni in materia di controllo delle malattie sono state stabilite da una serie di direttive, ciascuna delle quali contenente norme relative a una o alcune malattie animali. Alcune di tali norme sono state sostituite dal regolamento (UE) 2016/429, mentre altre devono essere sostituite dal presente regolamento delegato ai fini della semplificazione e dell’eliminazione di eventuali incongruenze. Ciò permetterà di disporre di norme chiare, armonizzate e dettagliate per il controllo delle malattie animali in tutta l’Unione. Consentirà inoltre l’applicazione delle disposizioni pertinenti da parte delle autorità competenti e degli operatori, aumenterà la trasparenza delle norme e garantirà quindi una migliore risposta ai rischi di malattie animali.
Al fine di eradicare i focolai delle malattie di categoria A nel più breve tempo possibile e di garantire un elevato livello di protezione della sanità e del benessere degli animali, è necessario prevedere misure di controllo delle malattie a livello dell’Unione.
L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto includere misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici, nonché determinate misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria B e C. Nel caso delle malattie di categoria B e C, tali misure di controllo delle malattie dovrebbero essere applicate congiuntamente alle norme in materia di sorveglianza e di eradicazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione3.
Le misure di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento delegato dovrebbero applicarsi agli animali e ai prodotti ottenuti dagli animali, compresi i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati. Tali sottoprodotti di origine animale sono soggetti alle norme sanitarie e di polizia sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Le norme per la raccolta, lo smaltimento e la trasformazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati stabilite in tale regolamento si applicano in caso di insorgenza di una malattia di categoria A. Tale regolamento non comprende tuttavia misure per il controllo delle malattie e restrizioni applicabili in tali casi. Di conseguenza il presente regolamento delegato dovrebbe prevedere tali disposizioni.
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce norme per il trasporto sicuro di merci pericolose. Nel caso di trasporto di sottoprodotti di origine animale infetti o di altro materiale infetto che possano essere considerati merci pericolose, le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme stabilite in tale direttiva.
È opportuno seguire un unico approccio per quanto riguarda le misure da applicare in caso di malattie di categoria A. In caso di sospetto o conferma della presenza di tali malattie è tuttavia opportuno tenere in considerazione la loro epidemiologia al fine di stabilire il momento opportuno per l’applicazione delle misure di controllo e la conduzione delle indagini da parte dell’autorità competente. È pertanto opportuno prevedere «periodi di monitoraggio», quali intervalli temporali di riferimento per ciascuna malattia di categoria A che colpisce gli animali terrestri, sulla base dei periodi di incubazione e di altri elementi pertinenti che possono influire sulla diffusione della malattia.
L’articolo 54 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di condurre indagini relative al verificarsi di una malattia di categoria A in diverse fasi: i) quando si sospetta la presenza della malattia, ii) quando la presenza della malattia è confermata e iii) quando è necessario escludere la sua diffusione a stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi nonché a stabilimenti e zone vicini. Tali indagini comprendono esami clinici e campionamenti per effettuare prove di laboratorio. È opportuno stabilire norme generali relative al campionamento per garantire la validità delle procedure di campionamento, dei metodi diagnostici e delle misure di biosicurezza.
L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di elaborare e tenere aggiornati piani di emergenza e, se necessario, fornire manuali di istruzioni dettagliati sull’attuazione delle misure da adottare in caso di presenza di una malattia di categoria A, come previsto alla parte III di tale regolamento. Le misure di cui al presente regolamento delegato integrano quelle stabilite nella parte III del regolamento (UE) 2016/429 ed è pertanto necessario che vengano attuate conformemente ai piani di emergenza previsti da tale regolamento.
Gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono obblighi per gli operatori e le autorità competenti in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A. L’obiettivo è prevenire la diffusione della malattia dagli animali e dagli stabilimenti colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali non infetti o all’uomo anche prima che la presenza della malattia sia stata confermata. Le misure di controllo delle malattie e biosicurezza previste dal regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero essere applicate in questa fase iniziale nello stabilimento colpito in relazione ai movimenti di animali e prodotti da e verso tale stabilimento e ai luoghi circostanti. È inoltre necessario definire dettagliatamente tali misure al fine di garantirne l’efficacia e la proporzionalità.
L’articolo 54 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di eseguire un’indagine ufficiale in caso di sospetto di una malattia di categoria A per confermarne o escluderne la presenza. Al fine di stabilire una procedura operativa standard per tali indagini ufficiali in tutti gli Stati membri è necessario precisare le circostanze che giustificano l’esecuzione di un’indagine, le attività minime di indagine che devono essere svolte dai veterinari ufficiali e le relative modalità di svolgimento.
Il regolamento (UE) 2016/429 impone che, in caso di sospetto o di conferma della presenza di una malattia di categoria A, le misure di controllo delle malattie siano applicate non solo negli stabilimenti che detengono animali ma anche nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo che può presentare un rischio di diffusione delle malattie. È necessario specificare quali misure di controllo delle malattie si applichino in tali casi, in particolare nel caso dei posti di controllo frontalieri e dei mezzi di trasporto.
Il regolamento (UE) 2016/429 impone che a partire dalla conferma della presenza di una malattia di categoria A l’autorità competente applichi misure di controllo delle malattie più rigorose di quelle applicate nella fase di sospetto e conduca ulteriori indagini. È pertanto necessario specificare quando la presenza di una malattia di categoria A dovrebbe considerarsi confermata. Tale conferma dovrebbe avvenire conformemente agli atti dell’Unione relativi alla sorveglianza delle malattie, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne dalla malattia adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme di base relative alle misure di controllo delle malattie da applicare negli stabilimenti colpiti in caso di focolaio di una malattia di categoria A. Nel contempo offre alle autorità competenti una certa flessibilità nel decidere quali di tali misure dovrebbero essere applicate. Al fine di consentire alle autorità competenti di adottare le misure di controllo più proporzionate ed efficienti e di garantire un’attuazione armonizzata delle misure adottate dagli Stati membri, è opportuno stabilire criteri decisionali dettagliati sulla base delle circostanze epidemiologiche, del tipo e dell’ubicazione degli stabilimenti, delle specie e delle categorie degli animali e delle condizioni economiche o sociali della zona colpita dalla malattia.
In casi giustificati e, se necessario, subordinatamente alla presentazione di garanzie supplementari, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe a determinate misure di controllo delle malattie, in particolare all’obbligo di abbattimento degli animali nello stabilimento colpito, tenendo conto dei fattori epidemiologici e dopo avere eseguito un’accurata valutazione del rischio. Tali deroghe potrebbero essere concesse per gli stabilimenti confinati, per gli animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione e per le razze rare ufficialmente registrate o per animali con un elevato valore genetico, culturale o educativo giustificato. In tali casi l’applicazione di misure generali potrebbe avere conseguenze indesiderate e sproporzionate.
Al fine di adattare le misure di controllo delle malattie a ciascuna situazione particolare, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di applicare misure di controllo delle malattie che non sono specificamente previste dal regolamento (UE) 2016/429 o dal presente regolamento delegato, tenendo conto dei fattori epidemiologici e dopo avere eseguito una valutazione del rischio.
La pulizia e la disinfezione dello stabilimento colpito costituiscono una delle misure di base di controllo delle malattie previste dal regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata. La pulizia e la disinfezione preliminari sono le misure più efficaci per ridurre la carica dell’agente patogeno nello stabilimento colpito una volta che gli animali colpiti sono stati rimossi. L’autorità competente dovrebbe quindi essere tenuta a controllare che vengano eseguite la pulizia e la disinfezione preliminari immediate e, ove necessario, il controllo preliminare di insetti e roditori. È opportuno descrivere in dettaglio la procedura di pulizia e disinfezione, specificando quando deve essere avviata e i criteri di selezione dei biocidi da utilizzare.
L’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di estendere le misure di controllo delle malattie applicate negli stabilimenti colpiti a altri stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, alle aziende alimentari e di mangimi, o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, qualora secondo i dati epidemiologici vi sia motivo di sospettare la diffusione a, da, oppure attraverso di essi della malattia di categoria A. È necessario specificare l’indagine di tracciabilità che deve essere effettuata dall’autorità competente nell’ambito dell’indagine epidemiologica prevista dal regolamento (UE) 2016/429 al fine di individuare correttamente tali connessioni epidemiologiche.
È altresì opportuno definire dettagliatamente le misure di controllo da applicare negli stabilimenti e nei luoghi connessi individuati. Per essere efficaci tali misure dovrebbero essere flessibili e proporzionate, senza imporre oneri inutili agli operatori o alle autorità competenti. Di conseguenza alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di derogare alle disposizioni generali in circostanze eccezionali e dopo avere eseguito una valutazione del rischio.
L’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 impone alle autorità competenti di istituire una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento colpito dove è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un’ulteriore diffusione della malattia. La zona soggetta a restrizioni può includere una zona di protezione e una zona di sorveglianza. È opportuno stabilire norme supplementari relative alle modalità di istituzione e, se necessario, di modifica della zona soggetta a restrizioni, comprese indicazioni dettagliate sulla zona di protezione, sulla zona di sorveglianza e sulla possibilità di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in funzione dell’epidemiologia della malattia. È altresì opportuno prevedere deroghe specifiche per i casi in cui l’istituzione di zone soggette a restrizioni non contribuirebbe a tenere sotto controllo la diffusione della malattia o imporrebbe un onere ingiustificato agli operatori e alle autorità competenti.
L’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/429 elenca le misure che l’autorità competente può adottare nella zona soggetta a restrizioni per prevenire la diffusione della malattia. Al fine di consentire alle autorità competenti di adottare le misure di controllo più proporzionate ed efficienti e di garantire un’attuazione armonizzata delle misure in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire criteri decisionali dettagliati sulla base delle circostanze epidemiologiche, del tipo e dell’ubicazione degli stabilimenti di produzione, delle specie e delle categorie degli animali e delle condizioni economiche o sociali della zona colpita dalla malattia.
È necessario specificare i divieti relativi ai movimenti di animali e prodotti nella, dalla o attraverso la zona di protezione e di sorveglianza e i divieti relativi ad altre attività che possono comportare un rischio di diffusione di una malattia di categoria A. Tali divieti dovrebbero essere proporzionati al rischio di diffusione della malattia connesso a ciascuna attività e a ciascuna merce. Di conseguenza devono essere stabiliti tenendo conto del profilo epidemiologico della malattia. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda i divieti relativi ai prodotti, dato che alcuni prodotti dovrebbero esserne esentati, in particolare quelli considerati merci sicure in relazione al rischio di diffusione di determinate malattie.
I divieti di attività nella zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere per quanto possibile limitati. Per tale motivo l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe ai divieti qualora vengano adottate determinate misure di riduzione dei rischi e siano rispettate determinate condizioni procedurali. Tali deroghe possono essere concesse, in particolare, qualora l’autorità competente possa verificare il rafforzamento delle misure di biosicurezza e siano rispettate condizioni generali e specifiche relative ai pertinenti animali, ai prodotti ottenuti da tali animali o ad altri materiali e sostanze che possono essere contaminati.
I movimenti di ungulati dovrebbero essere limitati ai trasporti al macello. I movimenti di pollame dovrebbero essere limitati al trasporto al macello e agli animali più giovani, quali i pulcini di un giorno e le pollastre. I movimenti di prodotti di origine animale dovrebbero essere consentiti se i prodotti sono stati ottenuti prima del periodo ad alto rischio determinato per la malattia. I movimenti di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti nel periodo ad alto rischio o successivamente dovrebbero essere consentiti se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti specifici che inattivano l’agente patogeno. Tali trattamenti dovrebbero essere in linea con la legislazione vigente dell’Unione, le norme internazionali e i nuovi dati scientifici.
L’autorità competente dovrebbe poter visitare gli stabilimenti e esaminare gli animali. Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, è opportuno che siano stabilite e rispettate determinate prescrizioni prima che sia possibile revocare le misure applicate alla zona di protezione. Una volta revocate tali misure, nella zona precedentemente compresa nella zona di protezione è opportuno attuare per un ulteriore periodo le misure che si applicano alla zona di sorveglianza, al fine di garantire il controllo della malattia.
Le disposizioni relative alle misure di controllo applicabili nella zona di sorveglianza dovrebbero comprendere norme generali e specifiche per gli animali, i prodotti ottenuti da tali animali o altri materiali e sostanze che possono essere contaminati. Dovrebbero inoltre comprendere deroghe che consentano un’applicazione proporzionata delle misure di controllo. L’intensità delle misure di controllo e le deroghe volte alla loro applicazione proporzionata dovrebbero rispecchiare il rischio minore che la zona di sorveglianza presenta per la diffusione della malattia, ma dovrebbero garantire che le misure di controllo siano sufficienti a evitare qualsiasi rischio di ulteriore diffusione della malattia.
L’autorità competente dovrebbe: i) autorizzare il ripopolamento degli stabilimenti colpiti con animali, ii) garantire che vengano effettuate una pulizia e una disinfezione finali dello stabilimento e, se pertinente, iii) effettuare una verifica della presenza di vettori per garantire che le malattie non si ripresentino. L’autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per decidere in merito alle misure di ripopolamento più appropriate tenendo conto delle circostanze epidemiologiche e delle condizioni specifiche di riduzione dei rischi.
Anche gli animali selvatici delle specie elencate potrebbero essere colpiti da malattie di categoria A. Le misure di controllo per tali animali selvatici sono essenziali per prevenire la diffusione delle malattie e garantire la loro eradicazione. Come per le malattie che si verificano negli animali detenuti, l’autorità competente dovrebbe prevedere misure di controllo delle malattie degli animali selvatici nel quadro dei piani di emergenza prescritti dal regolamento (UE) 2016/429. Le misure di controllo dovrebbero applicarsi nei casi di sospetto e conferma della presenza di una malattia che colpisce gli animali selvatici in una zona infetta. Le misure che limitano il movimento dalla zona infetta degli animali detenuti che appartengono alle specie elencate dovrebbero essere applicate prevedendo un certo livello di flessibilità, sulla base della situazione epidemiologica. Ciò è necessario per garantire misure di controllo efficaci ed evitare nel contempo oneri inutili per gli operatori e le autorità competenti.
La raccolta e lo smaltimento sicuro degli animali selvatici morti contribuisce a prevenire la diffusione delle malattie di categoria A. È opportuno integrare il regolamento (UE) 2016/429 con norme che garantiscano la raccolta e lo smaltimento sicuri dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri e acquatici selvatici colpiti da malattie di categoria A o soggetti a misure di restrizione imposte per rispondere a tali malattie conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di istituire un gruppo operativo di esperti nell’ambito dei piani di emergenza. Tali piani sono concepiti per garantire un livello elevato di sensibilizzazione e preparazione alle malattie e per fornire una risposta rapida in caso di focolaio di una malattia di categoria A. In caso di focolai di malattie in animali terrestri, il compito principale del gruppo operativo di esperti è sostenere l’autorità competente nella valutazione delle pertinenti misure di controllo o di eradicazione della malattia. Il gruppo operativo di esperti delle malattie degli animali terrestri selvatici dovrebbe essere multidisciplinare ed essere composto da rappresentanti dei pertinenti servizi governativi, quali le autorità ambientali e forestali, nonché dai portatori di interessi, dalle autorità locali, dalla polizia o da altre organizzazioni che possono fornire consulenza all’autorità competente in merito a possibili interventi volti a controllare ed eradicare la malattia di categoria A e alla loro attuazione.
La direttiva 2006/88/CE del Consiglio6 prevede disposizioni relative alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Le disposizioni del presente regolamento delegato dovrebbero basarsi su quelle contenute nella precedente legislazione dell’Unione che si sono rivelate efficaci e che sono state riviste e allineate, per quanto possibile, alle conoscenze e alle esperienze acquisite in passato, e sono state aggiornate conformemente ai nuovi dati disponibili e alle norme internazionali.
L’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/429 prevede l’applicazione di misure di controllo delle malattie in stabilimenti e altri luoghi in seguito alla conferma della presenza di malattie di categoria A. Una di tali misure consiste nell’abbattimento degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia. La possibilità di effettuare tali abbattimenti preventivi dovrebbe essere descritta nel presente regolamento delegato quale misura di controllo delle malattie che mira a ridurre la pressione infettiva di una malattia di categoria A e a facilitarne il controllo.
L’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/429 comprende criteri per l’estensione delle misure di controllo delle malattie applicate in uno stabilimento colpito a stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi. L’analisi delle condizioni idrodinamiche e topografiche, compresi i dati relativi ai bacini idrografici, agli ostacoli incontrati dai corsi d’acqua o alle condizioni del flusso dell’acqua, consente di prevedere la possibile diffusione passiva di una malattia di categoria A ad altri stabilimenti o luoghi, e tale previsione può contribuire a ridurre al minimo l’impatto di una malattia di categoria A. Il risultato di tale analisi consente di attuare misure di controllo delle malattie più pertinenti e mirate, che dovrebbero evitare o ridurre al minimo la diffusione di una malattia di categoria A da una zona ad alto rischio a una zona indenne da malattia.
L’autorità competente dovrebbe poter derogare alle restrizioni applicabili a seguito della conferma della presenza di una malattia di categoria A al fine di consentire l’uso degli animali di acquacoltura per il consumo umano, a condizione che tali animali non presentino segni clinici della malattia e siano trasformati in modo tale da ridurre il rischio di diffusione della malattia mediante materiale infettante. La deroga dovrebbe essere volta a ridurre le perdite economiche minimizzando nel contempo il rischio di diffusione della malattia.
L’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 prevede il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate. I compartimenti comprendono diversi stabilimenti con sistemi di biosicurezza comuni ed efficienti che consentono a tali stabilimenti di avere uno stato sanitario degli animali distinto. Di conseguenza in caso di sospetto o conferma della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento di acquacultura all’interno di un compartimento, le misure di controllo delle malattie dovrebbero essere estese agli altri stabilimenti all’interno dello stesso compartimento, con un conseguente controllo più efficiente della malattia.
Il fermo per gli animali acquatici è una misura di controllo delle malattie già compresa nella precedente legislazione dell’Unione relativa alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali acquatici e che dovrebbe continuare ad essere applicata. L’obiettivo principale del fermo è prevenire o ridurre al minimo il rischio del ripetersi dell’infezione di una malattia di categoria A negli stabilimenti dopo il completamento della pulizia e della disinfezione e prima dell’introduzione di una nuova popolazione di animali acquatici. Il fermo simultaneo in aree con più stabilimenti infetti rafforza le misure di controllo delle malattie e contribuisce a un tasso di successo più elevato. Per ridurre al minimo il tempo di fermo garantendo nel contempo l’efficacia delle misure di controllo delle malattie è opportuno stabilire diversi periodi di fermo per diverse malattie di categoria A.
Se uno stabilimento di acquacoltura è stato colpito da una malattia di categoria A che non presenta rischi per la salute umana, l’immissione sul mercato dei prodotti provenienti da tale stabilimento dovrebbe essere consentita previa adozione di misure di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda i pesci tali misure dovrebbero comprendere la macellazione e l’eviscerazione. I crostacei dovrebbero essere trasformati in prodotti non vitali prima della spedizione. I prodotti dovrebbero essere usati per il consumo umano diretto o essere sottoposti a ulteriore trattamento in uno stabilimento approvato a norma dell’articolo 179 del regolamento (UE) 2016/429. Tali misure sono efficaci per controllare ed evitare l’ulteriore diffusione della malattia e consentono nel contempo di utilizzare tali prodotti per il consumo umano anziché sprecarli inutilmente.
L’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 prevede l’istituzione di zone soggette a restrizioni come misura efficace di controllo della malattia nel caso insorga un focolaio di una malattia di categoria A negli animali acquatici. Le zone soggette a restrizioni possono includere una zona di protezione attorno agli stabilimenti che presentano un rischio maggiore di essere colpiti da una malattia di categoria A. Per garantire un efficace controllo della malattia e prevenirne l’ulteriore diffusione è opportuno vietare l’introduzione di animali di acquacoltura a fini di allevamento in stabilimenti situati nella zona di protezione. Al fine di evitare il ripetersi dell’infezione, la zona di protezione dovrebbe essere mantenuta fino a quando gli stabilimenti di acquacoltura infetti non sono stati svuotati degli animali, puliti e disinfettati e il periodo di fermo non è stato completato.
Le misure di controllo applicate in una zona di protezione istituita per una malattia degli animali acquatici dovrebbero essere revocate solo se è soddisfatta una serie di condizioni. Tali condizioni dovrebbero comprendere lo spopolamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli stabilimenti colpiti. Le visite periodiche effettuate in tutti gli stabilimenti situati nella zona di protezione devono inoltre avere un esito positivo. Una volta soddisfatte tutte le suddette condizioni la zona di protezione dovrebbe diventare una zona di sorveglianza. Tale zona di sorveglianza dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza del periodo di sorveglianza per la pertinente malattia di categoria A e fino a che non sussisteranno più elementi che facciano sospettare la presenza della malattia.
L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di istituire un gruppo operativo di esperti nell’ambito dei piani di emergenza concepiti per garantire un livello elevato di sensibilizzazione e preparazione alle malattie e per fornire una risposta rapida in caso di focolaio di una malattia di categoria A. In caso di focolai di malattie in animali acquatici il compito principale del gruppo operativo di esperti è sostenere l’autorità competente nella valutazione delle pertinenti misure di controllo o di eradicazione della malattia. Il gruppo operativo di esperti delle malattie degli animali acquatici selvatici dovrebbe essere multidisciplinare ed essere composto da rappresentanti dei pertinenti servizi governativi, quali le autorità ambientali e per la pesca, nonché dai portatori di interessi, dalle autorità locali, dalla polizia o da altre organizzazioni che possono fornire consulenza all’autorità competente in merito a possibili interventi volti a controllare ed eradicare la malattia di categoria A.
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’attuazione di restrizioni di polizia sanitaria generali in caso di presenza di una malattia trasmissibile grave. Quando una malattia di categoria A è presente in animali di acquacoltura, l’autorità competente può imporre norme più severe per i sottoprodotti di origine animale provenienti da determinati stabilimenti. Tali norme sono intese a gestire situazioni in cui le restrizioni in materia di sanità pubblica possono non contemplare il rischio per la sanità animale. In particolare, è necessario che i sottoprodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti siano trasformati e smaltiti come materiale di categoria 2 conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
L’articolo 270 del regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato le direttive 92/66/CEE7, 2001/89/CE8, 2002/60/CE9, 2003/85/CE10 e 2005/94/CE11 del Consiglio, che comprendevano norme in materia di controllo delle malattie animali. L’articolo 272 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che le direttive abrogate continuino ad applicarsi fino a tre anni dopo la data di applicazione di tale regolamento o ad una data precedente da fissare in un atto delegato della Commissione. Al fine di garantire un approccio armonizzato e semplificato per tutte le specie e le malattie, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e le direttive abrogate dovrebbero cessare di applicarsi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento integra le norme in materia di sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie da applicare in relazione alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.
Tali norme riguardano quanto segue:
a) la parte II riguarda gli animali terrestri detenuti e selvatici, in particolare:
i) il capo I stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti di cui gli articoli 53, 54, 55, 58 e 63 del regolamento (UE) 2016/429;
ii) il capo II stabilisce norme integrative riguardanti l’istituzione di zone soggette a restrizioni in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti di cui agli articoli 64 e 67 del regolamento (UE) 2016/429;
iii) il capo III stabilisce norme integrative riguardanti il ripopolamento della zona soggetta a restrizioni con animali detenuti in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A di cui agli articoli 63 e 68 del regolamento (UE) 2016/429;
iv) il capo IV stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429;
v) il capo V stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di malattie di categoria B e C in animali terrestri di cui agli articoli 74 e 77 del regolamento (UE) 2016/429;
b) la parte III riguarda gli animali acquatici detenuti e selvatici, in particolare:
i) il capo I stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici di cui agli articoli 53, 54, 55, 58 e 63 del regolamento (UE) 2016/429;
ii) il capo II stabilisce norme integrative riguardanti l’istituzione di zone soggette a restrizioni in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura di cui agli articoli 64 e 67 del regolamento (UE) 2016/429;
iii) il capo III stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429;
iv) il capo IV stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di malattie di categoria B e C in animali acquatici di cui agli articoli 74 e 77 del regolamento (UE) 2016/429;
c) la parte IV riguarda le disposizioni finali.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio12, tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini definiti nel secondo comma del presente articolo.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «mezzo di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili;
2) «pulcini di un giorno»: pollame di meno di 72 ore;
3) «sperma»: eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;
4) «ovociti»: fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;
5) «embrione»: stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
6) «carni fresche»: carni, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;
7) «carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:
dissanguamento, nel caso di animali macellati,
eviscerazione,
asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,
asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;
8) «frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa definita al punto 7), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;
9) «prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi fusi, estratti di carne e prodotti sanguigni, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;
10) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;
11) «colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;
12) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;
13) «merce sicura»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia;
14) «filiera di approvvigionamento»: una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente ai fini dell’articolo 45, tra i quali gli animali vengono spostati per completare il ciclo produttivo;
15) «zona infetta»: una zona in cui possono essere applicate restrizioni ai movimenti di prodotti o di animali detenuti e selvatici e altre misure di controllo delle malattie e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A in caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in animali selvatici.
Art. 3 Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici
1. Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami clinici sugli animali per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:
a) il campionamento degli animali per gli esami clinici sia effettuato conformemente:
i) all’allegato I, sezione A.1, per gli animali terrestri; e
ii) all’allegato XII, punto 1, per gli animali acquatici;
b) gli esami clinici comprendano:
i) una prima valutazione generale dello stato sanitario degli animali nello stabilimento, comprendente tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento; e
ii) un esame individuale degli animali inclusi nel campione di cui alla lettera a).
2. Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:
a) il campionamento degli animali per gli esami di laboratorio sia effettuato conformemente:
i) all’allegato I, sezione A.2, per gli animali terrestri; e
ii) all’allegato XII, punto 1, lettere b), c), d) ed e), per gli animali acquatici;
b) i metodi diagnostici per gli esami di laboratorio soddisfino le prescrizioni di cui:
i) all’allegato I, parte B, per gli animali terrestri; e
ii) all’allegato XII, punto 2, per gli animali acquatici;
c) i campioni siano inviati:
i) senza indugio a un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
ii) conformemente all’allegato I, parte C, per gli animali terrestri e all’allegato XII, punto 1, lettera f), per gli animali acquatici; e
iii) seguendo le eventuali ulteriori istruzioni dell’autorità competente e del laboratorio riguardanti le condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A;
d) nel caso di animali detenuti:
i) sia compilato un inventario di tutti gli animali detenuti nello stabilimento, delle loro specie e delle loro categorie; per il pollame e gli animali di acquacoltura, il numero di animali può essere stimato; e
ii) venga registrato un marchio di identificazione di ciascun animale delle specie elencate sottoposto a campionamento o, nel caso di pollame e di animali di acquacoltura, il numero di lotto.
Art. 4 Piani di emergenza
L’autorità competente attua le misure di cui al presente regolamento conformemente al piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429.
Parte II. Animali terrestri
Capo I. Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A negli animali terrestri detenuti
Sezione 1. Misure preliminari di controllo delle malattie in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti
Art. 5 Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti, gli operatori adottano le seguenti misure di controllo delle malattie al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali non infetti o agli esseri umani fino a quando l’autorità competente non escluda la presenza della malattia di categoria A:
a) isolano tutti gli animali sospettati di essere infetti dalla malattia di categoria A;
b) tengono il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A e che potrebbero trasmetterle, isolati e protetti da insetti e roditori, animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici per quanto tecnicamente e praticamente fattibile;
c) attuano le opportune ulteriori misure di biosicurezza per evitare qualsiasi rischio di diffusione della malattia di categoria A;
d) cessano tutti i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso;
e) impediscono i movimenti non essenziali di animali di specie non elencate, prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto dallo stabilimento o verso di esso;
f) garantiscono l’aggiornamento della documentazione dello stabilimento relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità;
g) forniscono all’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la malattia di categoria A; e
h) seguono le istruzioni impartite dall’autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia di categoria A, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al presente regolamento.
Art. 6 Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata.
2. Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché i veterinari ufficiali effettuino almeno:
a) esami clinici degli animali detenuti delle specie elencate nello stabilimento; e
b) il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.
Art. 7 Misure di restrizione e biosicurezza preliminari in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dallo stabilimento colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani:
a) divieto di movimento di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso;
b) divieto di movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento o verso di esso;
c) divieto di movimento dallo stabilimento di prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A o che potrebbero trasmetterle;
d) isolamento degli animali detenuti delle specie elencate e protezione da animali selvatici, animali di specie non elencate e, ove necessario, insetti e roditori;
e) divieto di abbattimento degli animali delle specie elencate, salvo autorizzazione dell’autorità competente; e
f) divieto di movimenti non essenziali di prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto verso gli stabilimenti.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:
a) i movimenti di animali e prodotti siano conformi a tutte le condizioni e a tutte le misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia;
b) nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate; e
c) lo stabilimento di destinazione non sia un macello.
Il primo comma, lettera c), non si applica ai movimenti di animali di specie non elencate.
2 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di specie non elencate verso lo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:
a) gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;
b) siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.
3. Qualora siano concesse le deroghe di cui al paragrafo 2, l’autorità competente può imporre le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 nello stabilimento di destinazione.
4. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di animali delle specie elencate nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A.
5. Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali morti, i quali sono morti o sono stati abbattuti nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, sono trasformati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di garantire che l’agente patogeno di cui si sospetta la presenza sia inattivato e per prevenire la diffusione della malattia ad animali non infetti o agli esseri umani.
Art. 8 Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente dispone e verifica che gli operatori degli stabilimenti in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario di quanto segue:
a) specie, categorie e numero degli animali detenuti nello stabilimento; per il pollame il numero di animali può essere stimato;
b) numero di identificazione individuale di tutti gli animali delle specie per le quali l’identificazione individuale è obbligatoria a norma del regolamento delegato (UE) 2019/203514;
c) specie, categorie e numero degli animali detenuti delle specie elencate che sono nati, sono morti, presentavano segni clinici o che potrebbero essere infetti o contaminati dalla malattia di categoria A nello stabilimento;
d) prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati dalla pertinente malattia di categoria A o che potrebbero trasmetterla nello stabilimento; e
e) ove pertinente, tutti i luoghi che potrebbero permettere la sopravvivenza dei vettori della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento.
2. Se lo stabilimento è costituito da più unità epidemiologiche, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono indicate per ciascuna unità epidemiologica.
3. Nell’ambito dell’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente analizza almeno la seguente documentazione dello stabilimento nel quale si sospetta la presenza di una malattia di categoria A:
a) l’inventario di cui al paragrafo 1;
b) la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo degli animali detenuti delle specie elencate;
c) la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo di altri movimenti di trasporto pertinenti;
d) la documentazione relativa alla produzione; e
e) la documentazione relativa alle visite allo stabilimento, se disponibile.
4. L’analisi della documentazione di cui al paragrafo 3 riguarda almeno il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato.
Art. 9 Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, l’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee tenendo conto delle seguenti circostanze:
a) l’ubicazione dello stabilimento in un’area ad alta densità di animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;
b) i movimenti di animali o di persone a contatto con animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;
c) il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’articolo 11;
d) l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e
e) il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione e la persistenza della malattia nella popolazione animale.
2. Negli stabilimenti all’interno della zona soggetta a restrizioni temporanee l’autorità competente applica almeno le misure di cui all’articolo 7.
3. L’autorità competente può mantenere la zona soggetta a restrizioni temporanee fino a quando la presenza della malattia di categoria A non sia stata esclusa nello stabilimento in cui era sospettata oppure la presenza di tale malattia non sia stata confermata e venga istituita una zona soggetta a restrizioni a norma dell’articolo 21.
4. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, o la macellazione di animali delle specie elencate nelle zone soggette a restrizioni temporanee.
Art. 10 Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica:
a) le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 5 a 9; e
b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A ad animali non infetti o agli esseri umani.
2. L’autorità competente applica inoltre le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1 che si sospetta siano infetti.
Sezione 2. Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti
Art. 11 Conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti
L’autorità competente conferma ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti se un caso è confermato a norma dell’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689.