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Decisione di esecuzione (EU) 2023/2447 della Commissione del 24 ottobre 2023 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero (2023) 7450] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI è richiamata all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento e rientra nella definizione di malattia elencata di cui all’articolo 4, punto 18), del medesimo regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie previste all’articolo 9 dello stesso. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 definisce le malattie elencate di categoria da A a E e nell’allegato dello stesso regolamento di esecuzione l’HPAI è elencata come malattia di categoria A, D ed E.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687della Commissione3 integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell’HPAI. Tale regolamento delegato prevede l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’HPAI. Detta regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio degli Stati membri interessati da tale malattia («Stato membro interessato») prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia.

Di conseguenza nell’allegato della presente decisione dovrebbero essere ora stabilite le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati in cui si applicano le misure di controllo della malattia previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

L’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre che l’autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Di conseguenza le autorità competenti degli Stati membri interessati possono permettere movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici da tali zone. Tali partite possono essere spostate in altri Stati membri se accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto per tali partite di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione4. È pertanto opportuno aggiungere a tali certificati un attestato che indichi che le partite sono conformi alle restrizioni stabilite nella presente decisione.

Dal 2020 il virus dell’HPAI è stato individuato nell’Unione e nei paesi terzi confinanti in molti uccelli selvatici migratori, in particolare durante le stagioni migratorie autunnali e primaverili, e in alcune zone anche durante l’estate. Di conseguenza il virus dell’HPAI è stato individuato anche in stabilimenti di pollame e volatili in cattività in quasi tutti gli Stati membri.

La situazione epidemiologica relativa all’HPAI è migliorata da luglio a settembre 2023, periodo durante il quale non sono stati individuati focolai nel pollame o nei volatili in cattività nell’Unione e ne è stato individuato solo un numero molto limitato in uccelli acquatici selvatici migratori nella parte settentrionale dell’Unione.

Dopo l’inizio della migrazione autunnale degli uccelli selvatici migratori nel 2023, il virus dell’HPAI si è nuovamente diffuso ed è stato individuato in uccelli selvatici in un numero crescente di Stati membri. Inoltre la Danimarca e la Polonia hanno confermato la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti sul loro territorio in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Guldborgsund, in Danimarca, e nei voivodati di Łódź e della Pomerania occidentale, in Polonia.

Le autorità competenti di Danimarca e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Danimarca e dalla Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Danimarca e la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno elencare nell’allegato della presente decisione le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Danimarca e alla Polonia e la durata delle misure in esse applicabili.

Data l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e tenuto conto della stagionalità della circolazione del virus negli uccelli selvatici, vi è il rischio che nei mesi successivi si verifichino ulteriori focolai di HPAI nell’Unione, il che potrebbe richiedere la descrizione, nella presente decisione, di ulteriori zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni a livello di Unione.

La Commissione pertanto valuta costantemente la situazione epidemiologica, unitamente agli Stati membri e riesamina regolarmente le relative misure.

La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 settembre 2024.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che la presente decisione prenda effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

  1. a) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parti A e B, della presente decisione, devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure di controllo della malattia da applicare in tali zone;

  2. b) le aree in cui, negli Stati membri elencati nell’allegato, parte C, della presente decisione, devono essere istituite ulteriori zone soggette a restrizioni in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure da applicare in tali ulteriori zone soggette a restrizioni.

Art. 2 Zone di protezione

Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte A, della presente decisione:

  1. a) istituisce zone di protezione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione;

  2. b) applica le misure necessarie nelle zone di protezione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 fino al termine stabilito, per ciascuna zona di protezione, nell’allegato, parte A, della presente decisione.

Art. 3 Zone di sorveglianza

Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte B, della presente decisione:

  1. a) istituisce zone di sorveglianza conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione;

  2. b) applica le misure necessarie nelle zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti nell’allegato, parte B, della presente decisione.

Art. 4 Ulteriori zone soggette a restrizioni

Ciascuno Stato membro di cui all’allegato, parte C, della presente decisione:

  1. a) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendenti almeno le aree indicate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione;

  2. b) applica le misure necessarie nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione.

  3. c)

Art. 6 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2023 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione