diritto.io

Decisione (UE) 2023/2901 del Consiglio dell’11 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano e che abroga la decisione (UE) 2019/860

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 95/399/CE del Consiglio1 l’Unione ha aderito all’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (Indian Ocean Tuna Commission – IOTC)2 («accordo IOTC»).

La IOTC è incaricata della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona dell’accordo IOTC. La IOTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati dall’accordo IOTC e favorirne lo sfruttamento ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto di tale attività sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l’Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l’inquinamento marino e da plastica e la perdita o l’abbandono in mare degli attrezzi da pesca. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”» mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell’ambiente.

La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l’importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell’azione esterna dell’Unione. L’Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l’Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della IOTC per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della IOTC potrebbero essere vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/20084 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio5 e sui regolamenti (UE) 2017/24036 e (UE) 2022/23437 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Attualmente, la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della IOTC è stabilita dalla decisione (UE) 2019/860 del Consiglio8. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2024-2028.

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell’accordo IOTC e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IOTC, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2024-2028,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) figura nell’allegato I.

Art. 2

La definizione annuale della posizione dell’Unione da adottare nelle riunioni della IOTC avviene conformemente all’allegato II.

Art. 3

La posizione dell’Unione definita nell’allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della IOTC del 2029.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Planas Puchades