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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione del 16 luglio 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l'articolo 16,

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»), pubblicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione2.

L'autorizzazione di Arise Recycling AS, impianto di riciclaggio delle navi situato in Norvegia, scade il 1o ottobre 2024. La Norvegia ha informato la Commissione che l'autorizzazione concessa a detto impianto per procedere al riciclaggio delle navi è stata verificata, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza.

L'autorizzazione dell'impianto Sagro Aannemingsmaat-schappij Zeeland B.V., situato nei Paesi Bassi, è scaduta il 28 marzo 2024 e l'autorità competente ha informato la Commissione che l'impianto non ha richiesto il rinnovo del permesso. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

L'autorizzazione dell'impianto UAB Demeksa, situato in Lituania, scade il 25 maggio 2024 e l'autorità competente ha informato la Commissione che l'impianto non ha richiesto il rinnovo del permesso. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

L'autorizzazione dell'impianto Ship and Industrial Service Ltd, situato in Bulgaria, è scaduta il 25 gennaio 2024 e l'autorità competente ha informato la Commissione che l'impianto intende cessare l'attività. L'impianto dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco europeo.

La Danimarca ha informato la Commissione che l'impianto Jatob ApS ha cambiato nome in Jatob Frederikshavn ApS e i Paesi Bassi hanno informato la Commissione di una modifica nel metodo di riciclaggio dell'impianto Damen Verolme Rotterdam B.V.. L'impianto Kiliçlar ha inoltre chiesto di aggiungere un'informazione ai propri recapiti. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione ha ricevuto due richieste di inserimento nell'elenco europeo di Dortel Gemi Söküm Demir Celik San. Ve Tic. Ltd. Şti. e Ege Gemi Söküm San Ve Metal San.Tic. A.Ş., impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all'articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento e possano dunque effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inclusi nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.

L'impianto Anadolu Gemi Sokum, situato in Turchia, ha dimostrato di soddisfare i requisiti del regolamento per quanto riguarda la demolizione sicura e compatibile con l'ambiente delle piattaforme galleggianti e ha inserito una procedura specifica nel proprio piano dell'impianto di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno rimuovere dall'elenco europeo la restrizione relativa alla demolizione delle piattaforme. Allo stesso tempo va ricordato che i cantieri restano vincolati dal limite di larghezza delle navi che possono ricevere. La rimozione del limite imposto dalla larghezza delle navi potrebbe essere presa in considerazione solo previa revisione di un accordo di cooperazione con un impianto di riciclaggio delle navi vicino inserito nell'elenco dell'UE che definisca in modo soddisfacente la natura e le condizioni di tale cooperazione. Per coerenza con la terminologia usata nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1257/2013, e tenendo conto della necessità di procedure di demolizione specifiche, è opportuno sostituire le restrizioni relative alle «piattaforme» con una restrizione relativa alle «piattaforme galleggianti». È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen