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Decisione (UE) 2024/2122 del Consiglio del 26 luglio 2024 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Francia,

L’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare la condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio1, che costituisce parte integrante del PSC, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio2 stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica riformato dell’Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio3 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97. Poiché il Consiglio non ha ancora stabilito il percorso della spesa netta per la Francia, la Commissione non è in grado di valutare il rispetto del criterio del debito conformemente alle nuove norme. Di conseguenza la presente decisione riguarda solo il superamento del rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL, stabilito dal TFUE, in linea con le disposizioni giuridiche vigenti.

L’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, stabilisce che, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione del 19 giugno 2024 adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Francia esiste un disavanzo eccessivo. L’8 luglio 2024 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Francia un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio.

L’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, stabilisce che il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Francia la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

Secondo i dati convalidati dalla Commissione (Eurostat) il 22 aprile 2024, nel 2023 il disavanzo pubblico della Francia ha raggiunto il 5,5 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 110,6 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2023, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE non sia eccezionale, in quanto non deriva né da un evento inconsueto né da una grave congiuntura negativa ai sensi del PSC. Il superamento del valore di riferimento stabilito dal TFUE non è neanche temporaneo secondo le previsioni di primavera 2024 della Commissione, che prospettavano un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del PIL nel 2024 e nel 2025. In sintesi, nel 2023 il disavanzo è stato superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE. Il superamento non è considerato né eccezionale ai sensi del TFUE e del PSC né temporaneo. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.

Il programma di stabilità francese prevede che il disavanzo pubblico si attesti al 5,1 % del PIL nel 2024. Le previsioni di primavera 2024 della Commissione indicano un disavanzo del 5,3 % del PIL nel 2024, superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE.

Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto da talearticolo. Come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori significativi devono essere tenuti in considerazione nel percorso che segue la relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Francia, tale duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nella procedura che porta alla presente decisione.

Tenuto conto del termine del 20 settembre 2024 per la presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine, termine che può essere prorogato a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio4, indicativamente fino al 15 ottobre 2024, data di presentazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro, il Consiglio prende atto che la prossima fase della procedura, vale a dire la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, coinciderà con la presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Questa impostazione consente di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Per consentire tale coerenza, evitando nel contempo lacune in materia di sorveglianza nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario che gli Stati membri presentino tempestivamente i piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Tale tempistica dovrebbe avere carattere eccezionale in quanto correlata alla transizione verso il nuovo quadro e non costituisce pertanto un precedente. Il Consiglio prende inoltre atto del fatto che, in assenza di una presentazione tempestiva del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, prenderà in considerazione la traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione allo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2024/1263,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Da una valutazione globale risulta che in Francia esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Bóka J.