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Decisione (UE) 2024/2129 del Consiglio del 26 luglio 2024 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Slovacchia,

L’articolo 126 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio1, che costituisce parte integrante del PSC, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio2 stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica riformato dell’Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/12643 del Consiglio che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97. La presente decisione riguarda solo il superamento del rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) rispetto al valore di riferimento del 3 % del TFUE, in linea con le disposizioni giuridiche vigenti.

L’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, prevede che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione del 19 giugno 2024 adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo. L’8 luglio 2024 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Slovacchia un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio.

L’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, prevede che il Consiglio debba considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Slovacchia la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

Secondo i dati convalidati dalla Commissione (Eurostat) il 22 aprile 2024, nel 2023 il disavanzo pubblico della Slovacchia ha raggiunto il 4,9 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 56,0 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2023, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato non sia eccezionale, in quanto non deriva né da un evento inconsueto né da una grave congiuntura negativa ai sensi del PSC. Il superamento del valore di riferimento del TFUE non è neanche temporaneo secondo le previsioni di primavera 2024 della Commissione, che prospettano un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del PIL nel 2024 e nel 2025. In sintesi, nel 2023 il disavanzo è stato superiore e non vicino al valore di riferimento del TFUE del 3 % del PIL stabilito. Il superamento non è considerato né eccezionale ai sensi del TFUE e del PSC né temporaneo. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.

Il programma di stabilità 2024 della Slovacchia prevede che il disavanzo pubblico si attesti al 5,9 % del PIL nel 2024. Questo dato è confermato dalle previsioni di primavera 2024 della Commissione, che indicano anch’esse un disavanzo del 5,9 % del PIL, superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE. L’aumento del disavanzo rispetto al 2023 riflette principalmente il proseguimento delle misure esistenti di sostegno ai prezzi dell’energia e nuove misure a incremento della spesa, ad esempio l’aumento permanente della tredicesima mensilità per le pensioni, l’aumento della spesa sanitaria, la creazione del ministero del Turismo e dello sport, la modifica della legge sull’istruzione che introduce il diritto legale di ammissione alla scuola materna per i bambini di età superiore ai tre anni e migliora i diritti dei bambini con bisogni educativi speciali e l’introduzione di contratti basati sui risultati nelle università pubbliche.

A norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto da tale articolo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve tenere conto dei fattori significativi. Nel complesso, i fattori significativi esaminati nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE sono aggravanti. Pur tenendo conto di questi fattori significativi, resta invariata la conclusione secondo cui il criterio del disavanzo previsto dal TFUE non è soddisfatto.

Tenuto conto del termine del 20 settembre 2024 per la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine il cui termine può essere esteso in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio4 indicativamente fino al 15 ottobre 2024, data di presentazione dei documenti programmatici di bilancio da parte degli Stati membri della zona euro, il Consiglio prende atto che la prossima fase della procedura, vale a dire la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, coincide con presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Tale impostazione consente di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Per consentire tale coerenza, evitando nel contempo lacune in materia di sorveglianza nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario che presentino tempestivamente i piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Tale tempistica dovrebbe considerarsi eccezionale in quanto correlata alla transizione verso il nuovo quadro e non costituisce pertanto un precedente. Il Consiglio prende inoltre atto del fatto che, in assenza di una presentazione tempestiva del piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine, la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del TFUE prenderà in considerazione la traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione allo Stato membro in conformità del regolamento (UE) 2024/1263,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Da una valutazione globale risulta che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notificazione.

Art. 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Bóka J.