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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2475 della Commissione del 12 settembre 2024 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 6551] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/2214 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2214, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel dipartimento del Finistère.

La Francia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Francia si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stato confermato il focolaio di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.

Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 si applica fino al 30 settembre 2024. La durata delle restrizioni applicabili nella zona di sorveglianza istituita dalla Francia a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 va però al di là del 30 settembre 2024.

Considerato altresì che i virus dell’HPAI continuano a essere rilevati nei volatili selvatici nell’Unione e, in particolare, che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante le prossime stagioni migratorie, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività.

È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 fino al 30 settembre 2025 per coprire i prossimi cicli migratori annuali degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all’HPAI nell’Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:

  1. 1. all’articolo 5, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2025»;

  2. 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione