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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2650 della Commissione del 10 ottobre 2024 che deduce dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2024) 6993] (Solo i testi in lingua bulgara, danese, tedesca, rumena e slovacca fanno fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l’articolo 54, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

A norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione2, la Commissione deve effettuare le valutazioni necessarie e comunicare agli Stati membri i risultati di tali valutazioni, tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio3, e le proprie conclusioni.

Possono essere finanziate dal bilancio dell’Unione solo le spese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116, corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 e a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

Alla luce della valutazione effettuata e tenendo conto delle giustificazioni degli Stati membri, la parte delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116 e corrispondente agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dovrebbe essere dedotta dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Per gli interventi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da dedurre per inosservanza delle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese dichiarate dagli organismi pagatori accreditati dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA o del FEASR, corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 e a cui non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, e all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 possono essere dedotti dal bilancio dell’Unione.

Art. 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2024 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione