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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2740 della Commissione del 24 ottobre 2024 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda [notificata con il numero C(2024) 7322] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici.

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni, se tale deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta ed è concessa per un periodo di tempo specifico.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione2 stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Specifica anche l’attuazione e le date di utilizzazione del sistema nazionale di importazione («NIS») e della componente 2 dei regimi speciali, che insieme coprono i regimi doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013. Precisa inoltre l’attuazione e le date di utilizzazione delle varie «parti» della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013.

A norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione3, le dichiarazioni di importazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore da parte di operatori postali devono essere presentate nei sistemi nazionali di importazione degli Stati membri.

Inoltre l’articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla dichiarazione doganale con riguardo alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

Sebbene l’Irlanda abbia attivato i necessari sistemi elettronici in tempo utile, nel rispetto dei termini specificati nel programma di lavoro, l’operatore postale dell’Irlanda non è ancora in grado di rispettare pienamente i requisiti di cui agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all’articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò è dovuto a una circostanza eccezionale causata dall’incapacità dell’operatore postale del Regno Unito di fornire all’operatore postale irlandese dati sufficienti per consentire di elaborare una dichiarazione di importazione elettronica per talune merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia dai dazi doganali e dalle imposte a norma degli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio4 e degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio5 («franchigia per regali»). Le suddette merci sono interessate quando sono inviate da privati nel Regno Unito a privati in Irlanda.

La specifica relazione storica e geografica tra l’Irlanda e il Regno Unito e gli elevati volumi di spedizioni che beneficiano di franchigia per regali che l’operatore postale irlandese riceve quotidianamente da privati nel Regno Unito giustificano la concessione di una deroga a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, richiesta dall’autorità doganale irlandese il 5 marzo 2024. Tale deroga dovrebbe pertanto consentire temporaneamente all’Irlanda di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative all’immissione in libera pratica di merci contenute in spedizioni postali che beneficiano della franchigia per regali e che sono inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda.

Nell’applicare la presente decisione l’autorità doganale dell’Irlanda dovrebbe continuare a chiedere la presentazione in dogana delle spedizioni qualora i dati forniti dall’operatore postale del Regno Unito siano incompleti o di qualità insufficiente per presentare una dichiarazione elettronica ed effettuare controlli fisici ai fini della valutazione dei rischi su tali spedizioni.

La durata della deroga dovrebbe basarsi sul termine per l’attuazione degli obblighi inerenti alla versione 3 dell’ICS2, specificato nell’allegato del programma di lavoro al 1o settembre 2025, e in conformità all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 e all’articolo 183, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione6.

A decorrere da tale data l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata sostituirà l’obbligo di elaborare una dichiarazione di importazione elettronica. Gli operatori postali, compreso l’operatore postale del Regno Unito, sono tenuti a presentare dichiarazioni sommarie di entrata utilizzando l’ICS2, che dovrebbe fornire all’operatore postale irlandese dati sufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica. Se i dati ricevuti dopo tale data non sono sufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica, l’Irlanda dovrebbe ricavare i dati manualmente dal formulario CN22/CN23 fornito o rinviare le spedizioni.

In conformità alla domanda presentata dall’Irlanda e in linea con la realtà della situazione specifica emersa in tale paese, su cui si basa la presente decisione, è opportuno che la presente decisione si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o aprile 2024 e si applichi al più tardi fino al 1o settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e agli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora i dati elettronici forniti dall’operatore postale del Regno Unito siano insufficienti per elaborare una dichiarazione di importazione elettronica, l’autorità doganale dell’Irlanda consente al proprio operatore postale nazionale di immettere in libera pratica le merci contenute in spedizioni postali senza presentare una dichiarazione di importazione elettronica nel sistema nazionale di importazione, a condizione che le merci beneficino della franchigia a norma degli articoli da 25 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/79/CE e siano inviate da un privato nel Regno Unito a un privato in Irlanda.

Tali merci continuano ad essere presentate in dogana e possono essere soggette a controlli fisici ai fini della valutazione del rischio.

Art. 3

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione