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Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione del 24 ottobre 2024 che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica («forum sulla progettazione ecocompatibile»)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE1, in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE2, in particolare l’articolo 14,

Al fine di garantire un’adeguata consultazione in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile e all’etichettatura energetica per i prodotti attraverso la partecipazione equilibrata di esperti designati dagli Stati membri e di tutte le parti interessate, la Commissione deve avvalersi delle competenze di specialisti in un organo consultivo.

L’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce che il gruppo di esperti («forum consultivo») istituito a norma del medesimo articolo deve essere combinato con il forum di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, per garantire il coinvolgimento coerente dei portatori di interessi che mettono a disposizione le loro competenze in relazione alle proposte della Commissione sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica. In seguito all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1781 e all’abrogazione della direttiva 2009/125/CE, il gruppo di esperti di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369 deve essere combinato con il gruppo di esperti («forum sulla progettazione ecocompatibile») istituito dalla presente decisione.

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica e definirne i compiti e la struttura, conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

Il gruppo dovrebbe contribuire a elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica.

Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti designati dagli Stati membri e da altre parti interessate, come rappresentanti dell’industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI) quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione4, gli artigiani, le imprese sociali, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientali e dei consumatori, i soggetti coinvolti in attività dell’economia circolare, le organizzazioni di normazione europee nonché i ricercatori.

È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5,

DECIDE:

Art. 1 Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, il forum sulla progettazione ecocompatibile («il gruppo»).

Art. 2 Compiti

Il gruppo:

svolge i compiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1781;

assiste la Commissione nello svolgimento delle sue attività a norma del regolamento (UE) 2017/1369;

assiste la Commissione nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione menzionati all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento e all’articolo 12, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1369, prima che vengano presentati al comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011;

realizza uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore dei prodotti sostenibili.

Art. 3 Consultazione

I servizi competenti della Commissione possono consultare il gruppo su qualsiasi questione riguardante l’elaborazione e l’attuazione di politiche nel settore dei prodotti sostenibili e dell’etichettatura energetica.

Art. 4 Composizione

1. I membri sono persone nominate per rappresentare un interesse comune, organizzazioni, autorità degli Stati membri o altri soggetti pubblici.

2. Il gruppo è composto da un massimo di 250 membri.

3. I membri nominati per rappresentare un interesse comune non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento strategico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi.

4. Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri soggetti pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere dei servizi competenti della Commissione, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato. Anche i servizi competenti della Commissione interessati possono porre fine all’adesione di tali membri.

Art. 5 Procedura di selezione

1. La selezione delle persone nominate per rappresentare un interesse comune e delle organizzazioni è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature sempre aperto, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all’attività da svolgere.

2. Ai fini della nomina è necessario che le persone che rappresentano un interesse comune e le organizzazioni siano iscritte nel registro per la trasparenza.

3. I membri del gruppo sono nominati dai servizi competenti della Commissione, che li selezionano tra i candidati competenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3.

4. I membri sono nominati per un periodo di cinque anni, che si rinnova automaticamente salvo decisione contraria dei servizi competenti della Commissione. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 6 Presidenza

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dei servizi competenti della Commissione.

Art. 7 Funzionamento

1. Il gruppo agisce su richiesta dei servizi competenti della Commissione in conformità delle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti («norme orizzontali»)6.

2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.

3. I servizi competenti della Commissione assicurano i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4. D’intesa con la presidenza, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo deve essere informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, esso si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.

Art. 8 Sottogruppi

1. È istituito un sottogruppo composto da esperti designati dagli Stati membri («gruppo di esperti degli Stati membri»).

2. I servizi competenti della Commissione hanno la facoltà di istituire ulteriori sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dagli stessi servizi. Questi sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle norme orizzontali.

Art. 9 Esperti invitati

Su base ad hoc, i servizi competenti della Commissione possono invitare esperti con competenze specifiche su una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Art. 10 Osservatori

1. È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature.

2. Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.

3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo o dei suoi sottogruppi.

Art. 11 Regolamento interno

Su proposta dei servizi competenti della Commissione, e di concerto con essi, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano nel rispetto del regolamento interno del gruppo.