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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2893 della Commissione del 12 novembre 2024 recante approvazione delle modifiche del piano nazionale greco per l’attuazione del sistema di convalida a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 7905] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,

viste le modifiche del piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida trasmesse dalla Grecia,

A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati registrati a norma di tale regolamento che consenta loro di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Le modifiche a tali piani sono sottoposte alla Commissione per approvazione.

Il 19 luglio 2024 la Grecia ha presentato alla Commissione, per approvazione, le modifiche del piano nazionale vigente, approvato con decisione di esecuzione (UE) 2015/2277 della Commissione2. Tali modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione3. È quindi opportuno approvarle.

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

La Commissione controllerà l’applicazione del piano nazionale per verificarne l’effettivo funzionamento. Se le risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 indicano che il piano non è in grado di garantire che i dati notificati alla Commissione a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano completi, esatti e notificati entro i termini applicabili, la Commissione può chiedere allo Stato membro che il piano in questione sia modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che il piano di convalida approvato conformemente all’articolo 1 non garantisca l’effettiva attuazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione dello Stato membro interessato, che il piano in questione sia modificato. Lo Stato membro modifica il proprio piano di convalida conformemente a tale richiesta.

Art. 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente esecutivo