Decisione di esecuzione (UE) 2024/3039 della Commissione del 4 dicembre 2024 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 8675] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/2917 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Germania, Francia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2917, Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nei distretti di Brno-Venkov, di Klatovy e di Mladá Boleslav in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia e dello Schleswig-Holstein in Germania, nel dipartimento delle Landes in Francia, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto in Italia, nelle contee di Bács-Kiskun, di Csongrád-Csanád, di Jász-Nagykun-Szolnok e di Somogy in Ungheria, nella provincia della Gheldria nei Paesi Bassi, nei voivodati della Bassa Slesia, di Lublino, di Mazowieckie, di Opole, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia e nella contea di Timiș in Romania.
Inoltre uno dei focolai confermati dalla Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dei Paesi Bassi.
Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per i Paesi Bassi.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Polonia e Romania nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
È inoltre opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza per i Paesi Bassi.
Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2024 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione