diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2025/124 della Commissione del 20 gennaio 2025 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 468] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/84 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Francia, Italia, Ungheria, Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/84, Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nei Länder del Baden-Württemberg e della Bassa Sassonia in Germania, nella regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria e nei voivodati di Łódź e della Masovia in Polonia.

Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

Inoltre l'Italia, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'HPAI, ha rivisto l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita in alcune aree a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Italia, Ungheria e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Germania, Italia, Ungheria e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno aggiornare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania, l'Italia, l'Ungheria e la Polonia, come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione e di tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da Germania, Italia, Ungheria e Polonia e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di definire la durata delle misure in esse applicabili.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione