Decisione (PESC) 2025/391 del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l’Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco è una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3562, che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali.
In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione per l’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti al congelamento dei loro fondi e delle loro risorse economiche e al divieto di messa a loro disposizione di tali fondi e risorse economiche debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che fanno parte del complesso militare e industriale in Bielorussia, che lo sostengono materialmente o finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso.
È inoltre necessario rafforzare il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia alle entità che figurano nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II della decisione 2012/642/PESC.
È altresì opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, compresi precursori chimici di agenti antisommossa, software relativi a macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), minerali e composti del cromo nonché unità di controllo impiegate per la guida dei veicoli aerei senza equipaggio.
È inoltre auspicabile istituire ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, quali elementi chimici, articoli pirotecnici e materiali combustibili.
Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno ampliare l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia dei macchinari e beni che potrebbero contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.
È opportuno prevedere deroghe per la fornitura di determinati beni e macchinari necessari alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.
È altresì auspicabile introdurre ulteriori restrizioni all’importazione di alluminio primario che, permettendo alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consente il suo coinvolgimento nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
È inoltre opportuno imporre una restrizione alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software utilizzati per la prospezione di petrolio e gas, al fine di limitare ulteriormente le capacità bielorusse di prospezione e produzione di petrolio e gas e ridurre al minimo il rischio di elusione, attraverso il territorio della Bielorussia, delle misure restrittive.
Al fine di impedire agli operatori dell’Unione di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture bielorusse, è necessario introdurre un divieto di prestazione di servizi di costruzione, compresi i lavori di genio civile.
È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. È opportuno precisare che è vietato vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione a tali software.
È opportuno introdurre una deroga al divieto di prestare servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.
È opportuno inoltre ampliare il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia. È inoltre opportuno subordinare alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente l’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.
È opportuno inoltre vietare di prestare servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi e a persone fisiche residenti in Bielorussia e, allo scopo di limitare l’elusione di tale divieto, vietare ai cittadini bielorussi e alle persone fisiche residenti in Bielorussia di avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.
Per agevolare il lavoro della società civile e dei media, è opportuno prevedere, a determinate condizioni, un’esenzione dal divieto dell’uso in Bielorussia di banconote denominate nelle valute ufficiali degli Stati membri qualora sia necessario per le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia.
Inoltre, al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno modificare il divieto di trasporto di merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito, da parte di operatori di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica bielorussa. Ai soggetti già stabiliti nell’Unione prima dell’8 aprile 2022 e che già operano come imprese di trasporto su strada dovrebbe essere fatto divieto di modificare l’assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale di proprietà di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo bielorussi, a meno che tale quota percentuale non rimanga al di sotto del 25 % a seguito di tale modifica.
Per contribuire a contrastare la riesportazione di determinati beni, gli operatori dell’Unione che li vendono, forniscono, trasferiscono o esportano in paesi terzi diversi dai paesi figuranti nel’elenco di cui all’allegato IV bis della decisione 2012/642/PESC sono tenuti ad attivare meccanismi di adeguata verifica per individuare e valutare i rischi di tale riesportazione in Bielorussia e attenuarli. Inoltre, gli operatori dell’Unione sono tenuti a provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo assolvano tali obblighi.
È opportuno introdurre una deroga che consenta lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento nel loro trasferimento di una banca intermediaria figurante nell’elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’elenco e sia effettuato ricorrendo a conti presso istituti di credito non figuranti nell’elenco, nonché introdurre una deroga che consenta lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento nel loro trasferimento di una banca di emissione figurante nell’ elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’elenco.
Infine, è opportuno includere alcune modifiche riguardo alle disposizioni della decisione 2012/642/PESC, comprese le disposizioni sulle esenzioni e alle deroghe al divieto di esportazione di beni a duplice uso e tecnologie avanzate. Inoltre, è pertinente sopprimere i riferimenti ai periodi transitori scaduti e altri riferimenti che non sono necessari ai fini della conformità ad alcune disposizioni di tale decisione. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull’applicabilità di tali periodi di transizione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) l’articolo 1 ter è così modificato:
a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente: «14 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ;
c) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15. Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ;
d) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis entro due settimane dal rilascio.» ;
2) l’articolo 2 quater è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (EC) n. 765/2006. L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.» ;
b) al paragrafo 3 bis, i termini «, lettere da a) ad e)» sono soppressi;
c) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore risiede o ha sede richieda.» ;
d) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) aggiornamenti di software; j) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure k) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano figuranti nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006. 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k), del presente articolo.» ;
f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel decidere in merito alle autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 2 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ;
3) l’articolo 2 quinquies è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006. L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.».
b) al paragrafo 3 bis, i termini «, lettere da a) ad e)» sono soppressi;
c) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore è residente o stabilito richiede.» ;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; d) sicurezza marittima; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; j) aggiornamenti di software; k) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure l) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006» ;
e) i paragrafi 4 bis e 5 bis sono soppressi;
f) al paragrafo 4 ter, ii termini «b), c), d) e h)» sono sostituiti dai termini «b), c), d), h) e l)»;
g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel decidere se rilasciare o no un’autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 1 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ;
4) l’articolo 2 quinquies bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, e beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II. 1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; oppure b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ;
5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 sexies quinquies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software necessari per l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione dell’assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che è necessaria per garantire l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione. 5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio. 6. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.;»
6) all’articolo 2 sexies quater, il paragrafo 3 è soppresso;
7) all’articolo 2 septies, il paragrafo 5 è soppresso;
8) l’articolo 2 nonies quater è così modificato:
a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:» ;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.» ;
c) il paragrafo 6 è soppresso;
d) il paragrafo 9 è soppresso;
e) è inserito il paragrafo seguente: «12 bis In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.» ;
f) il paragrafo 13 è così modificato:
i) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Bielorussia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione; h) l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato IV; o» ;
ii) è aggiunta la lettera seguente: «i) la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione di energia a strutture educative e sanitarie.» ;
9) all’articolo 2 sexdecies, il paragrafo 2 è soppresso;
10) all’articolo 2 septdecies, il paragrafo 2 è soppresso;
11) all’articolo 2 octodecies, il paragrafo 2 è soppresso;
12) all’articolo 2 novodecies, il paragrafo 2 è soppresso;
13) l’articolo 2 novodecies bis è così modificato:
a) il paragrafo 9 è soppresso;
b) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ;
14) all’articolo 2 vicies è così modificato:
a) il paragrafo 3 è soppresso;
b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis bis. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ;
c) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente: «3 ter. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 bis bis entro due settimane dal rilascio.» ;
15) all’articolo 2 vicies bis, il paragrafo 5 è soppresso;
16) l’articolo 2 unvicies è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10000000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione. 4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.» ;
17) l’articolo 2 duovicies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a 100000 EUR per ente creditizio.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. 1 ter. A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 1 bis.» ;
c) al paragrafo 2, i termini «paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «paragrafi 1, 1 bis e 1 ter»;
d) il paragrafo 3 è soppresso.
e) il paragrafo 4 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:»
ii) alla lettera c) il termine «o» è soppresso;
iii) sono aggiunte le lettere seguenti: «e) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure f) necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.» ;
f) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:».
18) all’articolo 2 quinvicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure c) attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o dai paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V ter bis del regolamento (CE) n. 765/2006.» ;
19) l’articolo 2 septvicies è così modificato:
a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito nell’Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo bielorussi, di diventare un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell’Unione prima dell’8 aprile 2022 e che sia già un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito, di modificare l’assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale detenuta da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo bielorussi, salvo se tale percentuale rimanga al di sotto del 25 %.» ;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
20) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato I che: a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività arrecano grave pregiudizio, in altro modo, alla democrazia o allo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona a loro associata; b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono; c) organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro; o d) formano parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, anche tramite il coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di tecnologia e equipaggiamento militare, lo sostengono, materialmente o finanziariamente, o ne traggono vantaggio.» ;
21) all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente: «d bis) dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente o finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso, anche tramite il coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di tecnologie e attrezzature militari;»
b) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere da a) a d bis); f) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui alla lettera b), c), d) o d bis).» ;
22) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 ter 1. In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui a tale allegato, che opera in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia o da un paese terzo, o all’interno dell’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione; b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione; e c) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 2 duodecies della presente decisione. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 2. In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o mediante una persona giuridica di proprietà di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione; e b) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’articolo 2 duodecies della presente decisione. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un’autorizzazione per richiedente a norma del presente paragrafo. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall’autorizzazione.» ;
23) all’articolo 6 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e delle direttive (UE) 2015/8494 e (UE) 2014/655 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all’articolo 6 ter, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi della presente decisione, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dalla presente decisione. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas