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Decisione di esecuzione (UE) 2025/677 della Commissione del 1o aprile 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 2084] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/540 della Commissione4 a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Belgio, Germania, Ungheria e Polonia e a seguito della comparsa di due focolai di HPAI nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord - focolai dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/449 della Commissione5, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel distretto di Plovdiv in Bulgaria, nelle contee di Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád e Pest in Ungheria, nella provincia di Gelderland nei Paesi Bassi e nei voivodati di Mazowieckie e Wielkopolskie in Polonia.

Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno pertanto adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali quattro Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione per i Paesi Bassi.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali quattro Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Ungheria e Polonia e le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe inoltre figurare la zona di protezione per i Paesi Bassi.

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione e di tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di definire la durata delle misure in esse applicabili.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione