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Decisione (UE) 2025/793 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Le relazioni tra l’Unione e il Regno hascemita di Giordania (Giordania) si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 la Giordania ha firmato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra2 («accordo di associazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. Nell’ambito dell’accordo di associazione, l’Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell’arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo3. Nel 2010 l’Unione e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1o luglio 2011 è entrato in vigore il protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra4, che era stato siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell’ambito dell’accordo di associazione e delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate per il periodo 2022-2027.

Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo Stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente; il parlamento giordano ha approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni. Inoltre sono stati adottati miglioramenti legislativi per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura e i diritti delle donne.

L’economia giordana ha fortemente risentito del protrarsi dei conflitti nella regione, in particolare nella vicina Siria e, più di recente, anche in Israele-Gaza e nella regione del Mar Rosso. Dall’inizio della guerra in Siria l’economia giordana risente del massiccio afflusso di rifugiati siriani, che ha aumentato la pressione sulla posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture della Giordania. Oltre all’instabilità regionale, sull’economia giordana hanno continuato a pesare le sfide macroeconomiche e di bilancio connesse alla pandemia di COVID-19 nel periodo 2020-2021, l’andamento dei prezzi delle materie prime a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, la forte esposizione alle fluttuazioni commerciali e l’aumento dei costi di finanziamento per i mercati emergenti sul piano mondiale. Di conseguenza la Giordania ha registrato una contrazione economica nel 2020, seguita da una ripresa economica lenta, in quanto la disoccupazione è aumentata notevolmente in tale anno ed è rimasta elevata, e sono emerse nuove esigenze in termini di bilancio e di finanziamenti esterni.

La guerra in Israele-Gaza iniziata nell’ottobre 2023 comporta un notevole rischio di revisione al ribasso delle prospettive economiche, in particolare a causa dell’aumento del livello di incertezza nella regione e delle possibili ripercussioni sull’importante settore del turismo e sulla percezione dei consumatori. Gli attuali attacchi degli Houthi contro navi da carico e per il trasporto di energia nel Mar Rosso ostacolano il traffico navale verso l’Asia, ripercuotendosi sulle esportazioni giordane, in particolare quelle di minerali e prodotti chimici, e sulle importazioni giordane. Nel gennaio 2024 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un nuovo programma di aggiustamento economico sostenuto da un programma quadriennale di meccanismo di finanziamento ampliato (Extended Fund Facility – EFF) per un importo di 1200 milioni di USD, che ha fatto seguito a un EFF quadriennale del valore di 1700 milioni di USD nel periodo 2020-2023, comprensivo di un prestito nell’ambito dello strumento di finanziamento rapido. Nel gennaio 2024 il Consiglio esecutivo dell’FMI ha approvato un nuovo programma quadriennale di EFF. La prima missione di verifica è stata effettuata nell’aprile e nel maggio 2024 e la relativa relazione è stata pubblicata nel luglio 2024.

In risposta a una richiesta della Giordania del luglio 2019 e a seguito del completamento del secondo programma di assistenza macrofinanziaria del valore di 200 milioni di EUR nel 2019, nel gennaio 2020 l’Unione ha adottato il terzo programma di assistenza macrofinanziaria5 (AMF-III) sotto forma di prestiti pari a 500 milioni di EUR. L’AMF-II6 ha fatto seguito all’AMF-I7 pari a 180 milioni di EUR attuata nel 2015. Nel maggio 2020 l’AMF-III è stata integrata con un importo di 200 milioni di EUR conformemente alla decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio8 per far fronte alle ripercussioni socioeconomiche della pandemia di COVID-19. La prima rata dell’AMF-III è stata versata il 25 ottobre 2020, la seconda il 20 luglio 2021 e la terza il 3 maggio 2023, a seguito dell’attuazione delle misure politiche concordate. L’assistenza è stata erogata integralmente nel periodo 2020-2023.

L’AMF-III comprendeva una dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in cui, alla luce delle sfide di bilancio e delle circostanze straordinarie cui la Giordania doveva far fronte, la Commissione s’impegnava a presentare, se del caso, una nuova proposta di estensione e aumento dell’assistenza macrofinanziaria alla Giordania, a condizione che fossero soddisfatti i consueti requisiti per tale tipo di assistenza, tra cui il carattere eccezionale, le condizioni politiche preliminari, la complementarità, la condizionalità e la disciplina finanziaria, e una valutazione aggiornata da parte della Commissione del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania.

In tale contesto complesso, l’Unione e la comunità internazionale hanno espresso a più riprese il proprio impegno a sostegno della Giordania, in particolare durante le conferenze annuali di Bruxelles a sostegno del futuro della Siria e della regione e al consiglio di associazione UE-Giordania nel giugno 2022.

Dall’inizio della crisi siriana nel 2011, l’Unione ha messo a disposizione della Giordania circa 3500 milioni di EUR mediante vari strumenti, compresi 1080 milioni di EUR nell’ambito delle tre operazioni di assistenza macrofinanziaria, per aiutare la Giordania a preservare la stabilità economica, sostenere le riforme politiche ed economiche e affrontare le relative esigenze umanitarie, di sviluppo e di sicurezza. A partire dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha inoltre stanziato circa 1100 milioni di EUR in prestiti a favore della Giordania per finanziare progetti.

Per il periodo 2021-2024 la dotazione indicativa bilaterale dell’Unione (sovvenzioni) alla Giordania nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI – Europa globale), istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio9, è stata pari a 364 milioni di EUR ed è stata integrata dal sostegno dell’Unione per aiutare la Giordania ad affrontare l’impatto della crisi siriana (214 milioni di EUR dal 2021 al 2023), oltre all’assistenza di altri programmi regionali e tematici. Nel periodo 2014-2020 il sostegno dell’Unione alla Giordania, fornito principalmente attraverso lo strumento europeo di vicinato, è stato pari a 765 milioni di EUR. Nello stesso periodo la Giordania ha beneficiato di ulteriori 126 milioni di EUR convogliati attraverso la piattaforma di investimento per il vicinato, che hanno mobilitato circa 580 milioni di EUR di investimenti.

Nell’ottobre 2023, visto il perdurare della situazione e delle prospettive economiche difficili, la Giordania ha chiesto all’Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.

In quanto paese interessato dalla politica europea di vicinato, la Giordania è considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni della Giordania, e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politiche che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti della Giordania.

Dato che la bilancia dei pagamenti della Giordania presenta ancora un fabbisogno residuo di finanziamenti che supera le risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, la fornitura dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta rivolta dalla Giordania all’Unione di sostenere la stabilizzazione economica della Giordania congiuntamente al programma dell’FMI. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali della Giordania, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI.

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell’ambito dello strumento NDICI – Europa globale.

La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe basarsi su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e dovrebbe tenere conto della capacità della Giordania di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza dovrebbe anche tenere conto dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Giordania e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione in Giordania.

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, con le misure adottate in tali settori, e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Giordania. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Giordania a favore dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Giordania di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi specifici.

Per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno che un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane contenga disposizioni che autorizzino l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio11, e che autorizzino la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili, e la Procura europea a esercitare le proprie competenze per quanto riguarda la fornitura di assistenza macrofinanziaria dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità di tale assistenza.

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero essere compatibili con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica e condizioni finanziarie da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da tale regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso a tale procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione mette a disposizione della Giordania un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania individuato nel programma dell’FMI.

2. L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania sotto forma di prestiti.

3. Alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di prestarle alla Giordania.

4. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Giordania e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione.

5. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

6. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

7. Qualora nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Art. 2

1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Giordania di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare stabilita nel paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio1.

Art. 3

1. La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie chiaramente definite, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 4, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3. Le condizioni finanziarie dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che deve essere sottoscritto tra la Commissione e le autorità giordane («accordo di prestito»).

4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In questo contesto la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Art. 4

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate di prestito. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2. Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

3.

La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

  1. a) la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

  2. b) un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e

  3. c) l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.

4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o annullamento.

5. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni concordate stabilite nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale di Giordania può trasferire i fondi dell’Unione al ministero giordano delle Finanze come beneficiario finale.

Art. 5

1. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. La Commissione conclude un accordo di prestito con la Giordania per quanto riguarda l’importo di cui all’articolo 1. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. I prestiti sono concessi a condizioni che consentano alla Giordania di rimborsarli sul lungo periodo, con l’eventuale applicazione di un periodo di grazia. La durata massima dei prestiti è di 35 anni.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 6

1. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta.

3. Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Art. 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione:

  1. a) esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

  2. b) valuta la situazione e le prospettive economiche della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

  3. c) indica il legame tra le condizioni di politica economica ele condizioni finanziarie definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 6, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Art. 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka