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Decisione (UE) 2025/1051 della Commissione del 19 maggio 2025 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2025) 2921] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo2, in particolare l'articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/20133, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Blocks, "FAB"), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il periodo di riferimento in questione.

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento ("RP4", 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione4.

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1o ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.

La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4 presentato dalla Polonia ("progetto di piano di miglioramento delle prestazioni").

L'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, "PRB"), che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.

La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell'ambito di tale revisione, un'analisi dettagliata della metodologia applicata dalla Polonia per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell'RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi di sicurezza

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Polonia in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

PoloniaObiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA
Fornitore di servizi di navigazione aereaObiettivo di gestione della sicurezza20252026202720282029
PANSAPolitica e obiettivi di sicurezzaBCCCC
Gestione dei rischi per la sicurezzaCCCCD
Garanzia della sicurezzaBCCCC
Promozione della sicurezzaCCCCC
Cultura della sicurezzaBBCCC

La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Polonia per il fornitore di servizi di navigazione aerea "PANSA" equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione per ciascun anno civile dal 2026 in poi nei settori "politica e obiettivi di sicurezza", "garanzia della sicurezza" e "promozione della sicurezza". Si prevede inoltre che il livello-obiettivo a livello dell'Unione sarà raggiunto a partire dal 2027 nel settore "cultura della sicurezza" e dal 2029 nel settore "gestione dei rischi per la sicurezza".

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per PANSA misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali un'individuazione rafforzata dei rischi per la sicurezza, una migliore gestione dei rischi, attività di formazione e l'attuazione di migliori strumenti e indicatori di prestazione in materia di sicurezza.

Anche gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Polonia per i fornitori di servizi di navigazione aerea presso i terminali nell'ambito del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, ossia "Port Lotniczy Bydgoszcz S.A." e "Warmia i Mazury sp. z o.o.", sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. La Commissione osserva inoltre che la Polonia ha stabilito misure per il conseguimento dei suoi obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza.

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (9) a (12) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Valutazione degli obiettivi ambientali

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti della Polonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all'efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (European Route Network Improvement Plan, "ERNIP"), elaborato conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione6 e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

Gli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente proposti dalla Polonia per l'RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Polonia20252026202720282029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva4,51 %4,49 %4,47 %4,45 %4,43 %
Valori di riferimento4,51 %4,49 %4,47 %4,45 %4,43 %

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Polonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l'ampliamento dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere, l'ampliamento dello spazio aereo con rotte libere alle aree di manovra terminali e altre misure operative per ottimizzare l'efficienza dello spazio aereo.

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (15), (16) e (17), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Valutazione degli obiettivi di capacità

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (air traffic flow management, "ATFM") di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità di rotta proposti della Polonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Polonia per l'RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti:

Polonia20252026202720282029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo0,240,180,150,130,13
Valori di riferimento0,240,180,150,130,13

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Polonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta, che comprendono l'ampliamento dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere e altre misure operative per attenuare i vincoli di capacità.

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (20), (21) e (22), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

Valutazione degli obiettivi di efficienza economica

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato (determined unit cost, "DUC") per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell'RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del terzo periodo di riferimento ("RP3") e dell'RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Polonia per l'RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della PoloniaValore di riferimento 2019Valore di riferimento 202420252026202720282029
Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)211,01 PLN266,47 PLN255,95 PLN251,96 PLN247,50 PLN244,80 PLN239,46 PLN
45,09 EUR56,94 EUR54,69 EUR53,84 EUR52,89 EUR52,31 EUR51,17 EUR

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC della Polonia a livello di zona tariffaria, pari a -2,1 % nell'RP4, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a -1,2 % nello stesso periodo.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Polonia nel corso dell'RP3 e dell'RP4 a livello di zona tariffaria, pari a +1,4 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a -1,0 % nello stesso periodo.

La Commissione osserva tuttavia che la Polonia ha perso, a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, una quota significativa dei sorvoli che storicamente era solita servire. Tale riduzione del traffico continua a incidere notevolmente sulle prestazioni in termini di efficienza economica del fornitore di servizi di navigazione aerea nell'RP4 e ha, in particolare, un effetto negativo sulla tendenza a lungo termine del DUC della Polonia.

È pertanto necessario e opportuno stabilire, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando (28), se la Polonia sarebbe in linea con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione in assenza delle circostanze di cui al considerando (29).

A tal fine, la Commissione ha ricalcolato il dato della tendenza a lungo termine del DUC alla luce della perdita strutturale stimata di traffico per la Polonia a seguito della guerra in Ucraina, misurato in unità di servizio di rotta. Tale ricalcolo si traduce in un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC per la Polonia pari a -1,6 %, che è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione, pari a -1,0 %. Si conclude pertanto che la Polonia soddisfa il criterio di valutazione di cui al considerando (28) dopo aver tenuto conto dell'effetto della significativa riduzione del traffico derivante dalla guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 56,94 EUR del DUC della Polonia, in termini reali ai prezzi del 2022 ("EUR2022"), è superiore del 10,7 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 51,43 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

È evidente che la Polonia fa registrare risultati migliori rispetto alla tendenza del DUC a livello dell'Unione nell'RP4 e mostra una riduzione costante del DUC nel corso dell'RP4. Inoltre, se non si considera l'impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Polonia soddisfa anche la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dal valore di rifermento medio del DUC per il 2024 del suo gruppo a fini comparativi di cui al considerando (32) non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica della Polonia siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica a livello dell'Unione.

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (26) a (33), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia per il quarto periodo di riferimento ("RP4"), elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Art. 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione