Decisione (UE) 2026/1385 del Consiglio dell’8 luglio 2025 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
viste le osservazioni dell’Austria,
A norma dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi1, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio2 stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica riformato dell’Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/12643, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sugli scostamenti dai tassi massimi di crescita della spesa netta4 raccomandati, fissati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio5. La raccomandazione del Consiglio, dell’8 luglio 2025, che approva il piano di medio termine dell’Austria6 stabilisce i tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati per l’Austria in termini annuali e cumulativi, con il 2025 come anno iniziale. La valutazione della conformità rispetto al criterio del debito potrà pertanto essere effettuata soltanto una volta che i dati di consuntivo per il 2025 saranno disponibili nella primavera del 2026. La presente decisione riguarda pertanto solo il superamento del rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL rispetto al valore di riferimento del 3 %, in linea con le disposizioni giuridiche vigenti.
Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Austria esiste un disavanzo eccessivo. Il 23 giugno 2025 la Commissione ha pertanto trasmesso all’Austria un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio7.
A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Austria la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.
Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 20258, nel 2024 il disavanzo pubblico dell’Austria ha raggiunto il 4,7 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari all’81,8 % del PIL. Secondo le previsioni, nel 2025 il disavanzo pubblico dell’Austria raggiungerà il 4,5 % del PIL9. Le previsioni di primavera 2025 della Commissione10 prospettano nel 2025 un disavanzo pari al 4,4 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2024, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato per il disavanzo sia eccezionale, in quanto dovuto al prolungato periodo di recessione nel 2023 e nel 2024. Il superamento non è né prossimo al valore di riferimento né temporaneo secondo le previsioni di primavera 2025 della Commissione, che prospettano un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del PIL nel 2025 e nel 2026. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.
Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. Come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si tiene conto dei fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso dell’Austria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nella procedura che porta alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Da una valutazione globale risulta che in Austria esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.
Art. 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose