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Decisione di esecuzione (EU) 2025/2079 della Commissione del 13 ottobre 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 6949] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione sono tenuti a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare rispettivamente in tali zone, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2000 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Spagna, Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2000, Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno notificato alla Commissione la comparsa di 15 nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in tali Stati membri. In particolare sono stati notificati: un focolaio nella regione di Haskovo in Bulgaria, un focolaio nel comune di Fredericia in Danimarca, un focolaio nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia e due focolai nel Land della Turingia in Germania, un focolaio nella provincia di Udine in Italia, un focolaio nella provincia di Drenthe nei Paesi Bassi, due focolai nel voivodato della Varmia-Masuria e due focolai nel voivodato della Grande Polonia in Polonia, nonché tre focolai nella provincia di Valladolid e un focolaio nella provincia di Madrid in Spagna.

A seguito della comparsa di questi 15 nuovi focolai, Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Polonia e Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri a seguito della comparsa degli 11 nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, nonché della durata prevista delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Attualmente non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Danimarca, Italia e Paesi Bassi nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate in tale allegato come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Danimarca, Italia e Paesi Bassi per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri a seguito della comparsa dei recenti focolai di HPAI nei rispettivi territori, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione