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Decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio del 23 ottobre 2025 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

In considerazione del proseguimento e dell'escalation dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della sua recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell'Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.

In particolare è opportuno aggiungere 45 entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Le entità elencate comprendono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, la microelettronica, i velivoli senza equipaggio (UAV) e altri prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata.

È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.

È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione.

È opportuno introdurre una nuova deroga mirata al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzati per la disinfezione dell'acqua potabile. È inoltre opportuno modificare la deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest.

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi, è pertinente estendere a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia.

È pertinente estendere l'elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi.

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi derivanti dall'esportazione di combustibili fossili, aumentare i costi delle azioni illegali russe in Ucraina ed esercitare sulla Russia la massima pressione affinché cessi la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, è opportuno vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, nell'Unione di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia, e la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria.

È opportuno introdurre ulteriori designazioni di navi e modificare le relative disposizioni sui servizi vietati per le navi designate e modificare uno dei criteri di designazione. Per quanto riguarda il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire assicurazioni e riassicurazioni alle navi designate, la designazione di una nave non pregiudica il versamento, da parte del pertinente assicuratore della nave, di indennizzi a persone ed entità che hanno subito danni causati dalla nave in relazione ad azioni proposte a seguito di eventi precedenti la designazione della nave.

È opportuno rimuovere talune esenzioni relative all'energia dal divieto di effettuare operazioni per due specifiche imprese di proprietà dello Stato.

È opportuno estendere il divieto di effettuare operazioni applicabile a persone giuridiche, entità o organismi che si collegano al sistema di messaggistica finanziaria della Banca centrale della Federazione russa («Banca centrale di Russia») o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia e ad altri servizi di pagamento, quali il sistema nazionale russo delle carte di pagamento (in russo, «Mir») o il sistema di pagamento rapido («SBP»), istituiti dalla Banca centrale di Russia o da altre entità russe. È inoltre opportuno aggiungere due esenzioni per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri nei paesi terzi e per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese terzo, per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti, nonché per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

È opportuno estendere il divieto di effettuare operazioni in capo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi anche le entità che forniscono servizi di pagamento, in particolare le entità che prestano servizi per le cripto-attività e servizi di pagamento alle entità inserite in elenco. Al fine di contrastare la proliferazione di nuove entità che subentrano a quelle elencate, è opportuno estendere il divieto anche alle entità equivalenti se sono soddisfatti determinati criteri. È inoltre pertinente aggiungere otto nuove entità all'allegato XIX della decisione 2014/512/PESC. Infine, è anche opportuno aggiungere esenzioni per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti.

È pertinente estendere ulteriormente il divieto di effettuare operazioni a qualsiasi porto o chiusa in paesi terzi diversi dalla Russia che sia utilizzato per il trasferimento di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) o missili, o della relativa tecnologia o dei relativi componenti, alla Russia, ovvero per l'elusione del tetto sui prezzi del petrolio da parte di navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o per l'elusione di altre misure restrittive.

Le zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione sono un elemento centrale della strategia di sviluppo economico della Federazione russa. Sono concepite per attrarre investimenti diretti e promuovere la capacità industriale, tecnologica e innovativa offrendo regimi fiscali, doganali e normativi preferenziali per quanto riguarda i parchi industriali, i cluster tecnologici, i poli logistici e le aree portuali in tutta la Federazione russa.

Tali zone comprendono le zone economiche speciali (SEZ), i regimi per l'innovazione e i regimi preferenziali dell'Estremo Oriente e dell'Artico, come definiti nelle leggi russe quali la legge federale n. 116-FZ del 22 luglio 2005, la legge federale n. 244-FZ del 28 settembre 2010, la legge federale n. 212-FZ del 13 luglio 2015 e la legge federale n. 193-FZ del 13 luglio 2020. Alcune ZES e alcuni regimi per l'innovazione sono al centro della capacità industriale e tecnologica della Russia e ospitano imprese attive nella produzione o nello sviluppo di beni a duplice uso, elettronica avanzata, robotica, software, veicoli, componenti aeronautici, sistemi aeromobili senza equipaggio e altri beni e tecnologie che contribuiscono allo sforzo bellico russo. I regimi preferenziali nel distretto federale dell'Estremo Oriente e nella regione artica sostengono la logistica marittima, la cantieristica navale, i settori minerario e petrolchimico e le rotte di esportazione dell'energia, fondamentali per il riorientamento economico della Russia verso l'Asia, nonché per l'elusione delle misure restrittive.

Al fine di privare ulteriormente la Russia dei mezzi per sostenere la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, è opportuno vietare qualsiasi nuova partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione, la fornitura di finanziamenti e la conclusione di nuovi contratti con le medesime imprese. È inoltre opportuno vietare il mantenimento di qualsiasi partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione e la conclusione di contratti con le medesime imprese. Infine, sono previste adeguate esenzioni e deroghe al fine di evitare che tali divieti generino effetti indesiderabili.

È opportuno imporre restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività e alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla direttive (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e all'emissione di moneta elettronica a favore di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, in considerazione dell'importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Russia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all'esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell'ambito del regime transitorio di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

L'uso di determinate cripto-attività può comportare un rischio significativo di elusione dei divieti di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina4 e al regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina5 e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina6, in particolare per quanto riguarda i divieti di effettuare operazioni e il congelamento dei beni. È pertanto necessario adottare misure per prevenire l'uso di tali cripto-attività a fini che compromettono gli obiettivi della presente decisione, della decisione 2014/145/PESC e dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014. Se il divieto di effettuare operazioni che coinvolgono tali cripto-attività è una misura necessaria per prevenire tale esito, è però opportuno concedere un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti.

È opportuno aggiungere cinque enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Parallelamente, è altresì opportuno aggiungere esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, per il ricevimento dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi controllati dal governo russo in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022 e per l'attuazione di talune autorizzazioni rilasciate a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 e per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell'allegato VIII di tale decisione.

È pertinente imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, ossia la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, è pertinente ampliare l'ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche altri servizi che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.

È altresì pertinente limitare la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell'Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata.

Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi al governo russo dovrebbe essere valutata ex ante dall'autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Russia. È pertanto opportuno introdurre l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per tutti i servizi forniti al governo russo che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

Al fine di limitare la capacità dello Stato russo di ottenere introiti da navi e aeromobili vecchi e sottoposti a scarsa manutenzione, è pertinente vietare di fornire riassicurazioni per navi e aeromobili russi usati durante un periodo di cinque anni successivo alla vendita o contratto di locazione di tali navi o aeromobili dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

I diplomatici e gli agenti consolari russi, come pure i membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, possono viaggiare al di fuori dei territori dello Stato ricevente e attraverso il territorio dell'Unione, sulla base dei permessi di soggiorno o dei visti rilasciati dallo Stato ricevente. In tal modo si consente a tali persone di recarsi negli Stati membri in cui non sono accreditate e di svolgere attività di intelligence ostili a sostegno dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale azione include principalmente il coinvolgimento in attività clandestine, quali lo spionaggio e la diffusione di disinformazione sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina per distorcere l'opinione pubblica. Ciò comprende l'errata rappresentazione di fatti storici riguardanti il popolo ucraino o l'Ucraina come nazione, la falsa giustificazione legale di chi è realmente l'aggressore e la negazione delle varie violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani da parte delle forze russe.

I membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia svolgono altresì tali attività e ci si avvale di loro per viaggi al di fuori del territorio dello Stato ricevente volti a intraprendere operazioni di intelligence a difesa dell'aggressione russa. La situazione è la stessa per i familiari adulti che sono in possesso di visti o permessi di soggiorno sulla base dell'accreditamento del parente e che poi seguono le istruzioni loro impartite nei territori di altri Stati membri.

Al fine di contrastare tali pratiche, è importante garantire che le autorità degli Stati membri siano consapevoli della circolazione di diplomatici e agenti consolari russi, nonché dei movimenti dei membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, o dei loro familiari, allorché viaggiano nell'Unione al di fuori del territorio di uno Stato ricevente. In tal senso, è opportuno obbligare tali persone prima del loro viaggio verso uno Stato membro diverso dallo Stato ricevente, a darne relativa comunicazione. La decisione (PESC) 2025/…+ stabilisce altresì che è opportuno autorizzare gli Stati membri che lo desiderino a vietare i viaggi di tali persone nei loro territori, sulla base dei visti o dei permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.

Tali misure sono coerenti con i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 o dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Le misure non limitano né restringono i diritti di cui godono i membri del personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari russi negli Stati membri, in virtù di queste due convenzioni. In particolare, le misure non pregiudicano il diritto a un passaggio senza ostacoli attraverso i territori degli Stati membri per i membri del personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari russi che si apprestano a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritornano nel proprio paese. Inoltre, le misure non pregiudicano il diritto alla libera circolazione e agli spostamenti all'interno del territorio dello Stato membro ricevente.

Infine, è necessario apportare alcune modifiche tecniche, destinate fra l'altro a prorogare i termini applicabili ad alcune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti «paesi ostili», fra cui Stati membri. Tale situazione potrebbe portare al blocco di attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in Russia, le imprese dell'Unione sono fortemente consigliate di di adottare tutte le misure possibili per liquidare le imprese in Russia e dovrebbero prendere in considerazione di non avviarne di nuove. In tale contesto, le deroghe per i disinvestimenti sono prorogate per consentire alle imprese dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) L'articolo 1 bis bis è così modificato:

    1. a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;» ;

    2. b) al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «i) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 4 sexdecies, le operazioni con le entità di cui all'allegato X, parte A, voci 4 e 6, che sono necessarie per il commercio, l'intermediazione, il trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, e l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, conformemente all'articolo 4 septdecies, paragrafo 6, lettere a) e a bis), della presente decisione.» ;

    3. c) al paragrafo 3, dopo la lettera i), sono aggiunti i commi seguenti: «Le esenzioni di cui alle lettere a) e a bis) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato X, parte A, voce 4, fatta eccezione per il transito di petrolio o di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio originari di un paese terzo che sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. Le esenzioni di cui alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato X, parte A, voce 6.» ;

    4. d) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2026 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ;

  2. 2) l'articolo 1 bis quinquies è così modificato:

    1. a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi a decorrere dal 25 giugno 2024, al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria e di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia e, a decorrere dal 25 gennaio 2026, collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o al sistema fornito da qualsiasi altra persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il sistema di pagamento Mir. 2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XVIII. Nell'allegato XVIII figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, o qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia e qualsiasi sistema fornito da qualsiasi altra entità russa, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e Mir. 3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche elencate nell'allegato XVIII della decisione del Consiglio (UE) 2025/2032 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XVIII entro il 24 ottobre 2025, in virtù di contratti eseguiti prima di 25 aprile 2026.» ;

    2. b) al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti: «g) necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in paesi terzi, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; h) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in paesi terzi; i) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.» ;

  3. 3) l'articolo 1 bis sexies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che: a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che forniscono tali servizi a persone giuridiche, entità e organismi elencati nella presente decisione e nella decisione 2014/145/PESC, o che in altro modo pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui alla presente decisione e alla decisione 2014/145/PESC, e nei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, quali figurano nell'allegato XIX, parte A, della presente decisione; b) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014, quali figurano nell'allegato XIX, parte B, della presente decisione; c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e pregiudichino significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della presente decisione, quali figurano nell'allegato XIX, parte C, della presente decisione.» ;

    2. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b), o c) del paragrafo 1; b) un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).» ;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per entità speculare o subentrante di un'entità che figura nell'elenco si intende un'entità che soddisfa almeno due dei criteri seguenti: a) contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione di utenti da un'entità che figura nell'elenco; e) continuità dell'infrastruttura tecnica, compreso l'uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.» ;

    4. d) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti: «d) necessarie per l'esecuzione, fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XIX, parte A, della decisione (UE) 2025/2032 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; e) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XIX, parte A, della decisione (UE) 2025/2032 in virtù di contratti eseguiti prima del 24 ottobre 2025.» ;

  4. 4) all'articolo 1 bis septies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XXI, parti A e C. La parte A dell'allegato XXI elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell'allegato XXI elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati:» ;

  5. 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis decies 1. È vietato: a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone; b) creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); c) stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a). 2. A decorrere dal 25 gennaio 2026 è vietato: a) mantenere la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo formalmente registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato XXV, parte A, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone; b) mantenere imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); c) mantenere contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a). 3. È vietato: a) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2, o per lo scopo documentato di finanziare una tale persona giuridica, entità o organismo; b) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alla lettera a) o al paragrafo 1 o 2. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV che sia posseduto o controllato da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano: a) alle attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali; c) salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies della presente decisione o dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014, alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia; d) alle attività necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. 6. I paragrafi da 1 o 3 e, se altrimenti applicabile, il paragrafo 4, non si applicano all'esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 7. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività strettamente necessarie per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l'importazione, l'acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; c) l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; d) il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia. e) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.» ;

  6. 6) l'articolo 1 ter è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia: a) servizi di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114; b) emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366; c) emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

    2. b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis. A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.» ;

    3. c) la frase introduttiva del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente: «5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:» ;

    4. d) la frase finale del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente: «Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) o g), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.» ;

    5. e) sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all'allegato VII. 5 ter. In deroga al paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.» ;

    6. f) la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente: «6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:» ;

  7. 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell'allegato XXVI.» ;

  8. 8) all'articolo 1 sexies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti: «c) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; d) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; e) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022; g) necessarie per l'attuazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 5 undecies, del regolamento (UE) n. 269/2014; h) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia» ;

  9. 9) all'articolo 1 nonies, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); oppure» ;

  10. 10) l'articolo 1 duodecies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 duodecies 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia: a) servizi di consulenza legale; b) servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni; c) servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi; d) servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione; e) servizi di consulenza informatica; f) servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare; g) servizi di intelligenza artificiale consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi; h) servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico. 2. È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia. 3. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 3 bis. È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia. 4. Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 al governo russo è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. 5. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 6. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. 8. Il paragrafo 1, lettere c) ed f), e il paragrafo 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione di servizi o software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 8 bis. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi. 8 ter. Il paragrafo 1, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 25 novembre 2025. 8 quater. I paragrafi 2 e 4 non si applicano all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto. 9 bis. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco. 9 ter. In deroga al paragrafo 1, lettere g) e h), e al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi o software sono strettamente necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali. 9 quater. In deroga al paragrafo 1, lettere a), c) ed e), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro. 9 quinquies. In deroga al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per la cooperazione intergovernativa in programmi spaziali. 10. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che sono necessari per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; d) l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro; e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; h) l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII. 10 bis. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 necessario per l'esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, o 10 entro due settimane dal rilascio.» ;

  11. 11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 octodecies Nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione i navi o aeromobili che sono stati operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere in altro modo qualsiasi contratto o accordo che comporti il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell'esposizione a rischi associati a tale copertura.» ;

  12. 12) l'articolo 4 duodecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente: «3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3 ter ter Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 ter quater A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria. 3 ter quinquies. I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 3 ter quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.» ; «3 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui al codice NC 8539 49 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione di lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell'acqua potabile in assenza di un fornitore di lampade UV equivalenti e prodotti connessi al di fuori della Russia.» ;

    3. c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies e 3 octies, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.» ;

  13. 13) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 bis octies è soppresso;

    2. b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis undecies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.; 3 bis duodecies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 6902 e 6909 19, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;

    3. c) al paragrafo 4 bis, la lettera e) è sostituita dalle seguente: «e) beni che rientrano nei codici CN 7615 10, CN 8414 60, CN 8422 30 e CN 8423 10;» ;

  14. 14) l'articolo 4 novodecies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2026, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    2. b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4 e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2026, qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento di cui sopra.» ;

    3. c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2026 qualora l'importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    4. d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis. In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2026 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    5. e) il paragrafo 2 ter è soppresso;

  15. 15) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quatervicies bis 1. A decorrere dal 25 aprile 2026, è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. 2. Il paragrafo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 2027 qualora l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sia effettuato nell'ambito di un contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, che abbia una durata superiore a un anno, sia stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non sia stato modificato successivamente, a meno che la modifica non si limiti a: a) ridurre i quantitativi contrattuali; b) ridurre i prezzi e le commissioni; c) modificare le clausole di riservatezza; d) modificare le procedure operative, quali le procedure di comunicazione; e) modificare gli indirizzi delle parti contraenti; f) trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate; g) introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali, o h) per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna. 3. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.» ;

  16. 16) l'articolo 4 quinvicies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;» ;

    2. b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;» ;

  17. 17) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 quinquies 1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, compresi i documenti d'identità diplomatici, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto, ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati almeno 24 ore prima della data prevista per l'ingresso nel loro territorio. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai viaggi o al transito nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto. 4. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende: a) il mezzo di trasporto; per i veicoli privati, compresi quelli di proprietà di una missione diplomatica o di un ufficio consolare o di un dipendente di tale missione o ufficio, la marca, il tipo e il numero di targa; per i trasporti pubblici, il nome del vettore e il codice dell'itinerario o un codice equivalente; b) il punto di ingresso nel territorio; c) la data di ingresso nel territorio; d) il punto di uscita dal territorio; e) la data di uscita dal territorio. 5. Gli Stati membri informano il Consiglio dei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1. 6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026. Articolo 5 sexies 1. Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, compresi i documenti d'identità diplomatici, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato membro, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto. 2. Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 1: a) devono rispettare gli obblighi di diritto internazionale di uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini; b) non si applicano ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare; c) non pregiudicano i diritti sanciti dal diritto internazionale di una persona fisica che si appresta a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritorna nel proprio paese; d) lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; ii) in qualità di paese che ospita una conferenza o un procedimento internazionale convocato dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia; v) in quanto paese che ospita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); e e) non si applicano ai viaggi da e verso i territori degli Stati membri, o attraverso tali territori, di persone fisiche che sono membri del corpo diplomatico russo finalizzati alla partecipazione a una conferenza internazionale convocata dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o organizzata sotto i loro auspici. 3. Lo Stato membro che decide di adottare misure nazionali a norma del paragrafo 1 ne informa il Consiglio almeno cinque giorni prima dell'entrata in vigore di tali misure. 4. Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.» ;

  18. (18) L'articolo 7 è modificato come segue:

    1. a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.» ;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.» ;

  19. 19) L'articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI.» ;

  20. 20) gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre