Decisione di esecuzione (UE) 2025/2281 della Commissione del 13 de novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 per quanto riguarda le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto, necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/17261, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2019/816 ha istituito il sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN). Tale sistema consente all’autorità centrale di uno Stato membro o a un’altra autorità competente di verificare con tempestività ed efficacia quali Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione2 definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione di ECRIS-TCN, comprese le specifiche tecniche relative ai dati alfanumerici e ai dati relativi alle impronte digitali.
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio3, è responsabile dello sviluppo di ECRIS-TCN, compresi lo sviluppo e l’applicazione delle specifiche tecniche rilevanti e del collaudo, nonché della gestione operativa del sistema.
Onde garantire l’interoperabilità dei servizi pubblici a livello dell’Unione, l’architettura ECRIS-TCN dovrebbe essere conforme al quadro europeo di interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/8174 e (UE) 2019/8185 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale quadro comprende un servizio comune di confronto biometrico che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/818, conserva i template di immagini del volto, compresi i template di immagini del volto inserite in ECRIS-TCN, che consentono l’interrogazione con dati biometrici in vari sistemi di informazione dell’Unione.
Per consentire alle autorità centrali di inserire le immagini del volto in ECRIS-TCN, è necessario stabilire specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto.
Fino all’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, le immagini del volto non dovrebbero essere utilizzate ai fini dell’interrogazione del sistema. Il loro uso dovrebbe attualmente limitarsi a confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione alfanumerica o con dati relativi alle impronte digitali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, e a consentire l’individuazione di identità multiple nei sistemi informatici interoperabili conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818.
La qualità dei dati è un elemento chiave per ottenere l’esattezza, che è uno dei principi fondamentali di protezione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7. La qualità delle immagini del volto conservate incide sul corretto funzionamento di qualsiasi processo di confronto automatizzato basato su di esse, nonché sull’ispezione visiva nel processo di conferma di un’identità, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816. Pertanto, la qualità delle immagini del volto in ECRIS-TCN dovrebbe soddisfare i requisiti in materia di qualità dei dati stabiliti per il servizio comune di confronto biometrico e per gli altri sistemi che lo alimentano, al fine di garantire una corrispondenza affidabile.
Le immagini del volto dovrebbero essere inserite in ECRIS-TCN solo se, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816, il diritto nazionale dello Stato membro di condanna consente di raccogliere e conservare le immagini del volto delle persone condannate.
Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 si concentra sulle specifiche tecniche relative ai dati alfanumerici e ai dati relativi alle impronte digitali, la presente decisione introduce le specifiche tecniche rilevanti per le immagini del volto.
La produzione di statistiche separate riguardanti il numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo e per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio8, è risultata essere tecnicamente impossibile. Pertanto non dovrebbe più essere necessario produrre tali statistiche separate.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2, e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 giugno 2025.
La presente decisione introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/9039. È stata pertanto condotta una valutazione dell’interoperabilità e la risultante relazione è stata pubblicata sul portale «Europa interoperabile».
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/816,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 è così modificata:
(1) L’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816 sono inclusi dati alfanumerici insieme a dati relativi alle impronte digitali o all’immagine del volto di una persona, o insieme a entrambi, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto.» ;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. L’algoritmo di compressione delle immagini del volto da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (“NIST”). Le immagini del volto sono compresse una sola volta alle seguenti condizioni di compressione: a) utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) e il sistema di codifica; b) grado di compressione delle immagini massimo consentito pari a 20:1.» ;
(2) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Meccanismo di verifica della qualità dei dati 1. Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816. 2. Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN. 3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell’aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816. 4. Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l’equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.» ;
(3) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
(4) l’articolo 4 è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi;
b) il paragrafo 4 è così modificato: «4. Ai fini del processo di verifica della qualità dei dati, gli Stati membri utilizzano almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).» ;
(5) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Qualità delle immagini del volto 1. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) una sola immagine del volto è fornita nel file NIST ed è trasmessa conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015, o a qualsiasi versione più recente disponibile; b) le immagini del volto sono in scala di grigi, a colori o ad infrarossi vicini; c) la qualità delle immagini del volto è basata sui requisiti per le immagini di tipo frontale di cui alla norma ISO/CEI 19794-5:2011 o qualsiasi versione più recente disponibile); d) il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari, compresa la data in cui è stata acquista l’immagine; e) le immagini del volto, in modalità ritratto, hanno una risoluzione minima di 600 x 800 pixel e una risoluzione massima di 1200 x 1600 pixel; f) il volto occupa uno spazio all’interno dell’immagine che garantisce un minimo di 120 pixel tra il centro di ciascun occhio. 2. Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.» ;
(6) all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:
a) il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;»;
b) sono aggiunti i seguenti punti: «viii) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto; ix) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto non accettate ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della presente decisione;»;
(7) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen