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Decisione (PESC) 2025/2354 del Consiglio del 20 novembre 2025 a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) relative alla Siria e all’Ucraina e del potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW mediante immagini satellitari

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC) e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche.

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/797/PESC1. L’azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall’azione comune 2005/913/PESC del Consiglio2, che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC del Consiglio3. L’azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni 2009/569/PESC4, 2012/166/PESC5, 2013/726/PESC6, (PESC) 2015/2597, (PESC) 2015/22158, (PESC) 2017/23029, (PESC) 2017/230310, (PESC) 2019/53811, (PESC) 2021/102612 e (PESC) 2021/207313 del Consiglio.

Nell’attuare delle decisioni (PESC) 2017/2303 e (PESC) 2021/2073, l’OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche fornite dall’analisi delle immagini prodotte dal Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) sia per la pianificazione delle missioni che per l’analisi delle informazioni. Di conseguenza è necessario potenziare la capacità operativa dell’OPCW continuando a fornire prodotti e servizi del SatCen a sostegno delle missioni dell’OPCW dopo la fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2021/2073.

Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/134414. Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 riguardano principalmente il sostegno dell’OPCW alla Siria, incluso alle missioni straordinarie.

Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/198415, che si concentra sulle missioni che rientrano nel mandato dell’OPCW, quali dispiegamenti, visite tecniche, formazione e fornitura di attrezzature alle autorità pertinenti in Siria. Le attività di cui alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio riguardano principalmente il trattamento dei dati e il trasferimento delle conoscenze in seno all’OPCW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene le attività delle missioni relative alla Siria e all’Ucraina per garantire, attraverso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW), risposte efficaci ai rischi di proliferazione e uso delle armi chimiche, mettendo inoltre gli Stati parte della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC) in condizione di garantire l’accertamento delle responsabilità nei casi connessi all’uso di armi chimiche, sulla base dei lavori e delle relazioni dell’OPCW. La fornitura di prodotti e servizi satellitari da parte del Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) mira a potenziare le capacità ai fini di tali attività oggetto del mandato dell’OPCW per la sicurezza e l’accuratezza delle verifiche, con gli obiettivi seguenti:

  1. a) contribuire alla completa eliminazione, verificata a livello internazionale, del programma siriano di armi chimiche nonché accertare i fatti e individuare i responsabili in relazione all’uso di armi chimiche, conformemente alle pertinenti decisioni degli organi decisionali dell’OPCW;

  2. b) fornire un’assistenza coerente con la CWC per consentire all’Ucraina di disporre delle capacità tecniche civili necessarie a garantire una risposta efficace agli incidenti che coinvolgono agenti per la guerra chimica e sostanze chimiche industriali tossiche, anche sul campo di battaglia in Ucraina; e

  3. c) ampliare le capacità operative dell’OPCW attraverso l’analisi delle immagini, a sostegno delle attività oggetto del mandato dell’OPCW, in particolare per quanto riguarda la Siria e l’Ucraina.

2. Una descrizione dettagliata delle attività dell’OPCW sostenute dall’Unione, di cui al paragrafo 1, figura nel documento di progetto.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. All’attuazione tecnica del progetto figurante nel documento di progetto di cui all’articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione operativa di cui all’articolo 1 è pari a 4447748,18 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell’alto rappresentante si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto figurante al documento di progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dalla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il predetto accordo non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas