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Decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio del 15 luglio 2024 a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell’UE).

La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche» «CWC») e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell’ambito della strategia dell’UE, l’Unione si è impegnata ad adoperarsi per l’adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC.

Dal 2004 l’Unione sostiene le attività dell’OPCW mediante le seguenti azioni comuni e decisioni del Consiglio: azione comune 2004/797/PESC del Consiglio1; azione comune 2005/913/PESC del Consiglio2; azione comune 2007/185/PESC del Consiglio3; azione comune 2007/185/PESC del Consiglio; decisione 2009/569/PESC del Consiglio4; decisione 2012/166/PESC del Consiglio5;decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio6; decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio7; decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio8 modificata dalla decisione (PESC) 2023/1515 del Consiglio9 decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio10 e decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio11.

È giustificato il proseguimento di un’assistenza coerente e mirata da parte dell’Unione all’OPCW nel contesto dell’attuazione pratica del capitolo III della strategia dell’UE. Occorre, nello specifico, ulteriore sostegno al rafforzamento delle capacità investigative dell’OPCW nel quadro della sua pianificazione di transizione istituzionale per le missioni straordinarie nonché al trasferimento delle informazioni probatorie raccolte al fine di consentire l’accertamento delle responsabilità a livello internazionale per l’uso di armi chimiche in Siria.

È pertanto opportuno che l’Unione adotti la presente decisione al fine di fornire il sostegno necessario.

Il segretariato tecnico dell’OPCW dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene l’attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione attraverso un’azione operativa.

2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

integrare le conoscenze e le competenze per le metodologie, i protocolli e le attività di investigazione (ad es. dispiegamenti, ecc.);

continuare ad assicurare il rispetto della condivisione delle informazioni probatorie, come indicato nel punto 12 della decisione OPCW C-SS-4/DEC.3 del 26-28 giugno 2018 dal titolo «Affrontare la minaccia posta dall’uso di armi chimiche», al fine di conservare e fornire informazioni ai pertinenti organismi investigativi.

3. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nel documento di progetto.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW.

3. L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con l’OPCW.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 1605447,56 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’OPCW. L’accordo di contributo prevede che l’OPCW assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.

Art. 4

1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche dell’OPCW. Tali relazioni formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy I.