Decisione di esecuzione (UE) 2025/2470 della Commissione del 3 dicembre 2025 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 8454] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2366 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2366, l'Austria, il Belgio, la Cechia, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati in detti Stati membri. In particolare sono stati notificati: un focolaio in volatili in cattività nello stato federato del Burgenland e un focolaio nel pollame nello stato federato dell'Alta Austria in Austria; sei focolai nelle province del Limburgo e di Namur in Belgio; due focolai in volatili in cattività nelle regioni della Boemia Meridionale e di Pardubice e sei focolai nel pollame nelle regioni della Boemia Meridionale e della Boemia centrale in Cechia; due focolai nel pollame nello Jutland centrale in Danimarca; un focolaio in volatili in cattività nel dipartimento della Seine-Maritime e 42 focolai nel pollami nei dipartimenti seguenti: Ain, Côte-d'Or, Deux-Sèvres, Dordogna, Haute-Vienne, Loira, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, e Vandea in Francia; 32 focolai nel pollame nei Länder seguenti: Brandeburgo, Assia, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein in Germania; un focolaio nel pollame nella contea di Laoighis in Irlanda; quattro focolai nel pollame nelle Regioni Lombardia e Piemonte in Italia; un focolaio in volatili in cattività nella regione di Kurzeme in Lettonia; un focolaio in volatili in cattività nella provincia della Zelanda e 11 focolai nel pollame nelle province del Flevoland, della Frisia, della Gheldria, di Groninga, del Limburgo, dell'Olanda settentrionale, dell'Overijssel, della Zelanda e dell'Olanda meridionale nei Paesi Bassi; un focolaio in volatili in cattività nel voivodato della Slesia in Polonia e due focolai nel pollame nei voivodati della Cuiavia-Pomerania e di Opole in Polonia; e due focolai in volatili in cattività nei distretti di Lisbona e Santarém e tre focolai nel pollame nei distretti di Lisbona e Porto in Portogallo.
Inoltre il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nella contea di Down nell'Irlanda del Nord.
A seguito della comparsa di questi 120 nuovi focolai, l'Austria, il Belgio, la Cechia, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
Inoltre il focolaio di HPAI in volatili in cattività nello stato federato del Burgenland in Austria è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con l'Ungheria. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Austria si estende nel territorio dell'Ungheria, l'autorità competente dell'Austria ha debitamente collaborato con l'autorità competente dell'Ungheria per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tre dei focolai di HPAI nel pollame nella provincia del Limburgo in Belgio sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Poiché le zone di protezione e di sorveglianza per tali focolai in Belgio si estendono nel territorio dei Paesi Bassi e la zona di sorveglianza per uno di questi focolai in Belgio si estende anche nel territorio della Germania, le autorità competenti del Belgio hanno debitamente collaborato con le autorità competenti dei Paesi Bassi e della Germina per istituire le necessarie zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre il focolaio di HPAI in volatili in cattività nel dipartimento del Bas-Rhin in Francia è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Francia si estende nel territorio della Germania, l'autorità competente della Francia ha debitamente collaborato con l'autorità competente della Germania per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tre dei focolai di HPAI nel pollame nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Poiché le zone di sorveglianza per tali focolai in Germania si estendono nel territorio dei Paesi Bassi, l'autorità competente della Germania ha debitamente collaborato con l'autorità competente dei Paesi Bassi per istituire le necessarie zone di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il focolaio di HPAI in volatili in cattività nella provincia della Zelanda nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio nei Paesi Bassi si estende nel territorio del Belgio, l'autorità competente dei Paesi Bassi ha debitamente collaborato con l'autorità competente del Belgio per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre l'autorità competente della Francia ha deciso di istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni attorno o adiacente alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito alla comparsa di focolai nei dipartimenti denominati Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique e Vandea, che sono a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dall'Austria, dal Belgio, dalla Cechia, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lettonia, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dall'Ungheria e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'Austria, dal Belgio, dalla Cechia, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lettonia, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord come pure i confini della zona di sorveglianza istituita dall'Ungheria e i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con l'Austria, il Belgio, la Cechia, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, come pure la zona di sorveglianza istituita dall'Ungheria e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio, la Cechia, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e le aree elencate come zone di sorveglianza per l'Ungheria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di HPAI nei rispettivi territori, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Austria e la Lettonia, né aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate in tale allegato come zone di protezione e di sorveglianza per l'Austria e la Lettonia e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Francia, per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'Austria e dalla Lettonia e dei confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in seguito alla comparsa dei recenti focolai di HPAI nei rispettivi territori, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione