Decisione di esecuzione (UE) 2025/2660 della Commissione del 23 dicembre 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 9242] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/24473 della Commissione è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2635 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2635, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in tali Stati membri. In particolare, le notifiche riguardavano un focolaio nella regione dello Jutland settentrionale in Danimarca, cinque focolai nei dipartimenti di Calvados, Finistère, Deux-Sèvres e Vendée in Francia, cinque focolai nei Länder Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia e Sassonia-Anhalt in Germania, sei focolai nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, due focolai nei voivodati della Masovia e della Varmia-Masuria in Polonia e un focolaio nel distretto di Santarém in Portogallo.
A seguito della comparsa di questi 20 nuovi focolai, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
Inoltre, il focolaio di HPAI nel pollame nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Germania si estende nel territorio dei Paesi Bassi, l’autorità competente della Germania ha debitamente collaborato con l’autorità competente dei Paesi Bassi per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, come pure i confini della zona di sorveglianza istituita dai Paesi Bassi, si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, come pure la zona di sorveglianza istituita dai Paesi Bassi, in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, come pure le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione