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Decisione (UE) 2026/1025 del Consiglio del 20 gennaio 2026 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Finlandia,

L’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi1, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio2 stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica dell’Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sulle deviazioni dai tassi massimi di crescita della spesa netta3 raccomandati, fissati dal Consiglio a norma dell’articolo 17 o 19 del regolamento (UE) 2024/12634. A norma dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1263, le deviazioni sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo. L’anno iniziale dei tassi massimi annuali e cumulativi di crescita della spesa netta raccomandati dal Consiglio per la Finlandia è il 2025. La valutazione della conformità rispetto al criterio del debito potrà pertanto essere effettuata soltanto una volta che i dati di consuntivo per il 2025 saranno disponibili, ossia nella primavera del 2026. La presente decisione del Consiglio riguarda quindi solo il rapporto disavanzo pubblico/PIL, che supera il valore di riferimento del 3 %.

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario, del 4 dicembre 2025, adottato a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Finlandia esiste un disavanzo eccessivo. Il 12 dicembre 2025 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Finlandia un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio5.

A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Finlandia la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

Secondo i dati forniti da Eurostat il 21 ottobre 20256, nel 2024 il disavanzo pubblico della Finlandia ha raggiunto il 4,4 % del PIL, mentre il debito pubblico era pari all’82,5 % del PIL alla fine del 2024. Secondo le previsioni, nel 2025 il disavanzo pubblico della Finlandia raggiungerà il 4,3 % del PIL7. Il disavanzo pubblico effettivo nel 2024 e il disavanzo previsto per il 2025 sono superiori e non vicini al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato e i disavanzi che superano il valore di riferimento non sono considerati temporanei. Secondo le previsioni d’autunno 2025 della Commissione8, il disavanzo pubblico rimarrà al di sopra del 3 % del PIL nel 2025, nel 2026 e nel 2027. Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che i disavanzi superiori al valore di riferimento del 2024 e del 2025 siano eccezionali e dovuti all’impatto di sviluppi macroeconomici negativi e agli effetti sulle finanze pubbliche della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. Come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si tiene conto dei fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Finlandia questa duplice condizione non è soddisfatta. I fattori significativi non sono pertanto presi in considerazione.

Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è soddisfatto.

L’8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato una clausola di salvaguardia nazionale per agevolare l’aumento della spesa per la difesa in Finlandia9 nel periodo 2025-2028. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1467/97 stabilisce che, in caso di attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Tuttavia, sulla base delle previsioni d’autunno 2025 della Commissione, nel 2025 il disavanzo della Finlandia si attesterà al 3,4 % del PIL senza l’aumento della spesa per la difesa dal 2021. Pertanto, tale disavanzo superiore al valore di riferimento nel 2025 non può essere interamente giustificato dall’aumento della spesa per la difesa a partire dall’anno di riferimento 2021. In queste circostanze, l’articolo 2, paragrafo 5, non trova applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Da una valutazione globale risulta che in Finlandia esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Art. 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Keravnos