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Decisione di esecuzione (UE) 2026/282 della Commissione del 2 febbraio 2026 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 708] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2026/228 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Belgio, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/228, Belgio, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. In particolare, le notifiche riguardavano un focolaio nel pollame nella regione delle Fiandre occidentali in Belgio, otto focolai nel pollame nei Länder Baviera, Brandeburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Sassonia-Anhalt in Germania, un focolaio nel pollame nel dipartimento della Vandea in Francia, due focolai nel pollame nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, due focolai nel pollame nella contea di Békés in Ungheria, due focolai in volatili in cattività nelle province del Limburgo e dell'Olanda Meridionale e due focolai nel pollame nelle province di Gelderland e Overijssel nei Paesi Bassi, nonché un focolaio in volatili in cattività nella regione Pomerania occidentale e tre focolai nel pollame nella regione Grande Polonia in Polonia.

A seguito della comparsa di questi 22 nuovi focolai, Belgio, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

Inoltre il focolaio di HPAI nel pollame nel Land Baviera, il focolaio di HPAI nel pollame nel Land Brandeburgo e due dei focolai di HPAI nel pollame nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania, sono situati nelle immediate vicinanze dei confini, rispettivamente, con Cechia, Polonia e Paesi Bassi. Poiché le zone di sorveglianza per tali focolai in Germania si estendono nei territori della Cechia, della Polonia e dei Paesi Bassi e le zone di protezione per i due focolai nel Land Renania settentrionale-Vestfalia si estendono nel territorio dei Paesi Bassi, le autorità competenti di Cechia, Polonia e Paesi Bassi hanno debitamente collaborato con l'autorità competente della Germania per istituire le necessarie zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre il focolaio di HPAI in volatili in cattività nella provincia di Limburgo, nei Paesi Bassi, è situato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio nei Paesi Bassi si estende nel territorio della Germania, l'autorità competente della Germania ha debitamente collaborato con l'autorità competente dei Paesi Bassi per istituire la necessaria zona di sorveglianza, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e la zona di sorveglianza istituita dalla Cechia, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e le aree elencate come zone di sorveglianza istituite dalla Cechia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione